Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Art. 67 comma 3 Legge Fallimentare

  • Lorenzo Dallari

    Reggio Emilia (RE)
    30/04/2018 09:49

    Art. 67 comma 3 Legge Fallimentare

    Buongiorno,
    Vi chiedo un aiuto in merito all'interpretazione del comma 3 dell'art. 67 in tema di revocatoria fallimentare.
    In particolare la norma dispone che non sono soggetti a revocatoria "i pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuate da dipendenti ed altri collaboratori anche non subordinati del fallito".
    Mi chiedo se tale esenzione sia riferibile ad ogni dipendenti della società fallita, il cui rapporto di lavoro potrebbe essere cessato alla data del fallimento, oppure se si riferisca ai soli lavoratori ancora dipendenti dopo la sentenza di fallimento, nel caso in cui venga disposto l'esercizio provvisorio.
    Nel mio caso, infatti, nei sei mesi antecedenti alla sentenza di fallimento (2018), sono stati effettuati dei pagamenti ad ex dipendenti cessati da qualche anno (2014/15) relativi a retribuzioni e TFR.
    In tal caso, posso procedere con la richiesta di restituzione ovvero opera l'esenzione di cui all'art. 67?
    Nel caso in cui non sia applicabile l'esenzione, come mi devo comportare se non avviene la restituzione ed il dipendente si insinua per il residuo?
    Vi ringrazio molto.
    Cordiali saluti
    Lorenzo Dallari
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      30/04/2018 17:40

      RE: Art. 67 comma 3 Legge Fallimentare

      La lettera della norma di cui all'art. 67, co. 3, lett. f), secondo cui sono esenti da revocatoria "i pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuate da dipendenti ed altri collaboratori, anche non subordinati, del fallito" farebbe pensare che sono sottratti alla revocatoria i pagamenti dei corrispettivi dovuti ai dipendenti indipendentemente dal momento della cessazione del rapporto di lavoro. Tuttavia questa interpretazione ci sembra troppo semplicistica in quanto la chiara ratio della norma è di favorire la conservazione dell'attività nel periodo di crisi evitando che la minaccia di future revocatorie disincentivi la prestazione di lavoro, o comunque la collaborazione dei soggetti necessari al proseguimento dell'attività, per cui l'esenzione d serve a tutelare i soggetti che continuano, per il fatto che continuano a prestare la loro attività lavorativa, ricevono il pagamento delle loro prestazioni nel periodo sospetto antecedente il fallimento e non coloro che, avendo da tempo cessato il loro rapporto di lavoro, in detto periodo ricevono il pagamento di corrispettivi maturati in epoche precedenti. Alla luce d, quindi della finalità della norma di cui all'art.67, comma 3, lett. f), riteniamo che questa faccia riferimento a pagamenti di retribuzione che vengono scambiati contestualmente o quasi contestualmente con la prestazione lavorativa al fine di garantire la correntezza delle prestazioni lavorative indispensabili a scongiurare il blocco dell'attività (In tal senso Trib. Napoli 15.11.2013, n.12743).
      Nel suo caso, quindi, i pagamenti effettuati ai lavoratori dipendenti che hanno interrotto il rapporto da anni non sarebbe esente da revocatoria, tuttavia vi è da fare anche un'altra considerazione e cioè che i crediti soddisfatti sono assistiti comunque dal privilegio di cui all'art. 2751 bis n. 1 c.c., per va valutato se sussiste l'interesse ad agire. Ossia bisogna appurare, se i dipendenti revocati comunque potrebbero partecipare al riparto e riottenere quanto restituito, perché se è così la revocatoria sarebbe del tutto superflua e non arrecherebbe alcun danno agli altri creditori.
      Zucchetti SG srl