Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Liquidazione coatta amministrativa - applicabilità art. 2913 c.c.

  • Antonello Bruno

    Cosenza
    02/03/2018 11:31

    Liquidazione coatta amministrativa - applicabilità art. 2913 c.c.

    Buongiorno,
    come confermato dalla giurisprudenza di legittimità, nel fallimento, ai sensi dell'art. 107 l.fall., come modificato dal d.lgs. n. 5 del 2006, il curatore fallimentare subentra di pieno diritto nelle procedure esecutive pendenti alla data della dichiarazione di fallimento al posto del creditore procedente (che non possa più proseguirle giusta l'art. 51 l.fall.), scegliendo con il programma di liquidazione di sostituirsi a lui, ovvero di proseguire la liquidazione nelle forme fallimentari. In tale ultima ipotesi, l'improcedibilità dell'esecuzione, dichiarata dal giudice dell'espropriazione su istanza del curatore, non determina la caducazione degli effetti sostanziali del pignoramento di cui agli artt. 2913 e segg. c.c., giacché nella titolarità di quegli effetti è già subentrato, automaticamente e senza condizioni, l'organo fallimentare, purché nel frattempo non sia intervenuta una causa di inefficacia del pignoramento medesimo. (Cfr., ex plurimis, Cassazione civile, sez. I, 22 Dicembre 2015)
    Stante l'espresso richiamo, nella disciplina regolamentatrice della procedura di lca della norma di cui all'art. 51 l.f. e, nel contempo, il mancato richiamo e, dunque, la non applicabilità dell'art. 107 l.f., mi chiedo se nella suddetta procedura concorsuale il C.L. (e, dunque, il ceto creditorio) che nel frattempo ha fatto dichiarare improcedibile l'esecuzione immobiliare individuale in corso, benefici degli effetti sostanziali del pignoramento di cui all'art. 2913 c.c.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      03/03/2018 19:32

      RE: Liquidazione coatta amministrativa - applicabilità art. 2913 c.c.

      E' esatto che l'art. 51 L.F. è applicabile anche alla liquidazione coatta amministrativa per il richiamo contenuto nell'art. 201, mentre non è applicabile l'art.107, 6° comma L.F., in quanto non richiamato, per cui in questa procedura non ha il commissario liquidatore la possibilità di scelta tra intervento nell'esecuzione e liquidazione nell'ambito della procedura. Non è applicabile nella liquidazione coatta neanche l'art. 43, comma terzo, in quanto l'art. 200 non lo richiama e stabilisce che la messa in liquidazione coatta amministrativa della società le fa perdere la capacità di stare in giudizio, senza nulla dire in ordine alla sorte dei processi in corso.
      L'inapplicabilità degli artt. 43, comma terzo, e 107, comma sesto, legge fall. ci sembra che rendano non utilizzabile la giurisprudenza da lei richiamata che su queste norme fonda la propria costruzione.
      Zucchetti Sg srl