Menu
Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE
RICHIESTA PAGAMENTO SPESE LEGALI SENTENZA
-
Vincenzo De Nisco
roma31/10/2023 11:46RICHIESTA PAGAMENTO SPESE LEGALI SENTENZA
Buongiorno, avrei bisogno di un chiarimento, il fallimento ha proseguito una causa nata prima della procedura, risultato poi soccombente con sentenza. L'avvocato di controparte ha inviato una mail alla procedura di questo tenore:
con la presente sono a richiedere, ex art. 111 bis, III comma, L.F., il pagamento delle spese di lite liquidate
in favore della Banca mia assistita per il complessivo importo di Euro 4.931,83, così distinto:
- compensi professionali € 3.380,00
- rimborso spese generali 15% € 507,00
- C.p.a. 4% € 155,48
- I.V.A 22% € 889,35
TOTALE € 4.931,8
Il fallimento dichiarato nel 2020 al momento non ha attivo.
come provvedo a classificare questi crediti?-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza31/10/2023 19:06RE: RICHIESTA PAGAMENTO SPESE LEGALI SENTENZA
E' chiaro che il legale ha formulato una domanda di pagamento del credito in prededuzione, visto il richiamo all'art. 111bis , co. 3, l. fall., per cui è dovuta una risposta, e questa può essere di vario contenuto.
Se infatti si segue la tesi del Tribunale di Milano, il credito in questione, pur essendo contenuto nella sentenza emessa dopo la dichiarazione di fallimento e con la partecipazione della curatela, trova la sua origine nel fatto genetico che ha determinato la controversia, per cui avrebbe natura concorsuale. In tal caso dovrebbe classificare il credito come concorsuale e rispondere al creditore che il credito ha natura concorsuale per cui deve presentare formale domanda di insinuazione al passivo.
Se, invece, si segue la tesi che il credito trova la sua fonte nella sentenza, lo stesso ha natura prededucibile e pertanto deve classificarlo come tale e la risposta al legale, esclusa una contestazione sull'entità del credito essendo stato liquidato dal giudice della causa, può essere del tipo che si riconosce la natura prededucibile del credito, ma non si provvede al pagamento per mancanza di fondi e che, poiché l'attivo non risulta sufficiente alla soddisfazione di tutte le prededuzioni, si procederà, a norma dell'ult. comma dell'art. 111bis l. fall., ad una graduazione della categoria dei prededucibili nella quale il credito in questione godrà del privilegio di cui all'art. 2751 bis n. 2 c.c..
Zucchetti SG srl-
Davide Lorenzo Barosi
Milano02/11/2023 09:03RE: RE: RICHIESTA PAGAMENTO SPESE LEGALI SENTENZA
Buongiorno, nella risposta citate la "tesi del Tribunale di Milano" potete darmi gli estremi del documento/sentenza? Grazie
-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza02/11/2023 19:07RE: RE: RE: RICHIESTA PAGAMENTO SPESE LEGALI SENTENZA
Abbiamo citato in altre occasioni il Tribunale di Milano su questo argomento, ma al momento non troviamo i precedenti perché si tratta di una affermazione interlocutoria e non dell'oggetto principale della decisione. Tuttavia, sul tema analogo delle spese di un giudizio iniziato prima dell'ammissione al concordato e concluso successivamente, abbiamo rinvenuto un articolo di Vociari del 2016 pubblicato su ilfallimentarista.it, che così si esprime:
"In proposito, infatti, non vi è concordanza sul considerare anteriore o posteriore il c.d. "fatto genetico" del credito rispetto alla pubblicazione presso il registro delle imprese del deposito della domanda concordataria.
Una tesi che ha trovato seguito in una sentenza del Tribunale di Reggio Emilia (Trib. Reggio Emilia, 6 febbraio 2013, n. 216) ritiene che la condanna alla rifusione delle spese di una lite cominciata prima dell'apertura del concordato e contenuta in una sentenza emessa successivamente trova causa in fatti generatori accaduti in precedenza. Di conseguenza, secondo tale opinione, la condanna alle spese di lite deve essere fatta risalire ad un momento antecedente alla sua emissione, in quanto tale condanna origina in fatti costitutivi (l'azione o la resistenza in giudizio) anteriori.
Per il Tribunale di Reggio Emilia, dunque, il credito da spese legali vantato dalla parte vittoriosa può quindi essere considerato anteriore all'apertura della procedura, poiché lo stesso, seppur contenuto in una pronuncia giudiziale successiva al decreto di ammissione al concordato, trova il proprio fondamento in un fatto costitutivo verificatosi in epoca precedente, con conseguente attribuzione del rango concorsuale a tale credito.
Tuttavia, un opposto orientamento sostenuto in dottrina (Cosentino, Giorgetti, Manfredi) ritiene che il credito da spese legali sorga al momento della sentenza che stabilisce sulle spese e della contestuale liquidazione, con conseguente applicazione del beneficio della prededuzione. Infatti, posto che pacificamente possano essere considerati prededucibili crediti anche anteriori al concordato quando siano sorti in occasione o in funzione della procedura, le spese legali - pur collegate alle prestazioni effettuate dal legale nel corso del tempo - tuttavia vengono poste a carico del debitore solo con la sentenza che decide sul credito.
Tale orientamento trae spunto dall'art. 111 della l. fall., il quale prevede che siano prededucibili non solo i crediti sorti "in funzione" della procedura concorsuale (come tipicamente i crediti dei professionisti che hanno prestato la loro attività per l'ammissione del debitore alla procedura concorsuale), ma anche i crediti sorti "in occasione" di tale procedura, di talché il debito derivante dalla condanna al pagamento delle spese legali, sorte nel corso della procedura concordataria, si è temporalmente generato "in occasione" della procedura concordataria, ossia durante questa….."
Le argomentazioni del tribunale di Milano sono le stesse di quello di Reggio Emilia sopra citato.
Zucchetti SG srl
-
-
-