Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Lite pendente ante fallimento e riassunzione del giudizio

  • Ivana Lorella Solidoro

    Casarano (LE)
    27/11/2014 21:06

    Lite pendente ante fallimento e riassunzione del giudizio

    Dopo l'apertura del fallimento di una SRL ho proceduto ad interrompere diversi giudizi pendenti innanzi al Giudice ordinario. In particolare una controversia in cui attore è una società di mediazione immobiliare che ha agito contro la società in bonis per vedersi riconoscere il diritto a delle provvigioni.
    La parte attrice ha presentato dopo il fallimento domanda di insinuazione al passivo.
    In qualità di curatore, dopo aver letto gli atti del giudizio interrotto, ho proposto di non ammettere il credito ed ho comunicato il progetto di stato passivo al creditore. Il G.D. non ha ancora dichiarato l'esecutivo lo Stato passivo ma nel frattempo la Società di mediazione ha presentato al giudice ordinario domanda di riassunzione del giudizio interrotto alla data del fallimento ed il Giudice ha fissato la relativa udienza per la comparizione delle parti innanzi al GOT.
    Chiedo se tale iter di parte attrice è corretta, in quanto ritengo che ogni lite deve essere ricondotta nell'alveo del fallimento e la riassunzione di un giudizio pendente prima del fallimento può essere riassunto solo dalla curatela qualora ne abbia interesse (in particolare, quindi, qualora sia parte attrice.
    Se è così è sufficiente che il curatore si presenti all'udienza per far dichiarare l'improcedibilità?
    Grazie.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      28/11/2014 20:51

      RE: Lite pendente ante fallimento e riassunzione del giudizio

      E' pacifico che il creditore che aveva già iniziato un giudizio per l'accertamento di un credito non può continuare lo stesso ove il convenuto debitore sia dichiarato fallito, dovendo convogliare le sue domande nell'ambito del giudizio fallimentare di verifica dei crediti per il principio della esclusività dell'accertamento del passivo posto dall'art. 52 l.f..
      Di conseguenza il giudizio ordinario eventualmente riassunto nei confronti del curatore va dichiarato improcedibile, e allo scopo non è necessaria alcuna richiesta in quanto il giudice dovrebbe provvedere d'ufficio una volta constatato che il debitore convenuto è fallito; il che non esclude che il curatore possa presentarsi avanti al giudice per sottolineare e sollecitare una tale decisione come pure che possa dare mandato ad un avvocato (anche allo stesso che difendeva il fallito) per rappresentare tale situazione, ma si tratterebbe di una spesa superflua cui ricorrere eventualmente dopo aver visto che il processo non venga dichiarato improcedibile.
      Il fatto però che, nel caso, il creditore si sia insinuato al passivo ed abbia anche riassunto il processo ordinario ci fa presumere che la riassunzione sia stata fatta non nei confronti del curatore ma del fallito; il che è possibile al fine di ottenere una senetnza da far valere nei confronti del fallito e non utilizzabile nel fallimento, di modo che se si è verificata questa ipotesi, lei può disinteressarsene completamente.
      Zucchetti Sg srl