Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Cartella di pagamento Equitalia durante il fallimento

  • Sergio Tenuta

    COSENZA
    04/03/2015 20:25

    Cartella di pagamento Equitalia durante il fallimento

    Buona sera!
    Nel corso della procedura fallimentare - successivamente alla scadenza del termine fissato per le domande di insinuazione tempestive - è pervenuta al curatore una cartella di pagamento da parte di Equitalia Sud Spa.
    Può, tale cartella, essere considerate una domanda tardive pur non presentando i contenuti previsti dall'art.93 L.F.?
    Il curatore deve effettuare qualche comunicazione all'Agente della Riscossione?
    Ringrazio anticipatamente per il contributo che vorrete fornirmi. Sergio Tenuta
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      05/03/2015 20:31

      RE: Cartella di pagamento Equitalia durante il fallimento

      Classificazione: STATO PASSIVO / DOMANDA
      La cartella di pagamento è l'atto che l'Agente della riscossione invia ai contribuenti per la riscossione dei crediti vantati dagli enti creditori (Agenzia delle Entrate, Inps, Comuni, ecc.). Agente della riscossione per l'Agenzia delle Entrate è il gruppo Equitalia (partecipata al 51% dall'Agenzia delle Entrate e al 49% dall'Inps). (Peraltro essendo divenuti esecutivi gli avvisi di accertamento emessi dalla Agenzia delle Entrate , la riscossione dei tributi di competenza dell'Agenzia delle Entrate continua a essere effettuata utilizzando la cartella di pagamento solamente per gli atti derivanti da controllo automatizzato e controllo formale delle dichiarazioni, oltre, ovviamente, a quelli notificati prima del 1° ottobre 2011 e relativi a crediti ante 2007.
      Le cartelle di pagamento contengono la descrizione delle somme dovute, le istruzioni sul pagamento (dove, come ed entro quale scadenza), l'invito a provvedere entro 60 giorni, come e a chi richiedere la rateazione, le spiegazioni per proporre eventuali ricorsi, il nome del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notifica della cartella. Se non si paga la cartella nel termine di 60 giorni, sulle somme iscritte a ruolo sono dovuti gli interessi di mora maturati giornalmente dalla data di notifica della stessa, l'aggio dovuto agli Agenti della riscossione (calcolato sul capitale e sugli interessi di mora) e tutte le eventuali ulteriori spese derivanti dal mancato (o ritardato) pagamento della cartella. Trascorso questo termine, gli Agenti della riscossione possono avviare le azioni cautelari e conservative e le procedure per la riscossione coattiva su tutti i beni del creditore e dei suoi coobbligati (ad esempio, il fermo amministrativo di beni mobili registrati e il pignoramento dei beni).
      Tutto questo e altro, però riguarda la riscossione nei confronti del contribuente in bonis; se questi è fallito trova applicazione, in via esclusiva, il rito dell'accertamento del passivo, per cui qualsiasi creditore, compresi gli agenti per la riscossione, devono insinuarsi al passivo se vogliono partecipare alla distribuzione dell'attivo fallimentare e per farlo devono seguire i meccanismi stabiliti dall'art. 93 l.f., che ora richiede, tra l'altro, la trasmissione via pec. . E' chiaro, quindi, che la notifica della cartella, se può valere per la decorrenza termini per eventuali impugnazioni avanti alle Commissioni tributarie (la cui giurisdizione riamane per il merito), non integra una domanda di insinuazione al passivo. Ovviamente l'insinuazione è necessaria anche in caso di ricorso alla giurisdizione tributaria, tanto che la legge prevede, in questo caso, l'ammissione con riserva.
      Zucchetti SG Srl