Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Pignoramento Stipendio e accessori ante fallimento

  • Marco Pedretti

    LANGHIRANO (PR)
    04/03/2024 10:56

    Pignoramento Stipendio e accessori ante fallimento

    Buongiorno,
    un dipendente ha in essere un pignoramento dello stipendio da parte dell'autorità giudiziaria, notificato prima dell'avvenuta liquidazione giudiziale.
    Alla data della liquidazione giudiziale il Curatore risolve tutti i rapporti di lavoro ivi incluso quello di cui sopra, successivamente il dipendente si insinua per l'ultima retribuzione e il TFR al passivo per l'intero e al lordo delle ritenute fiscali.
    In sede di riparto come si dovrà comportare il Curatore rispetto al predetto pignoramento, tenuto conto che non ne ha copia, ma lo deduce dal libro unico del lavoro.
    grazie e cordiali saluti
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      04/03/2024 19:32

      RE: Pignoramento Stipendio e accessori ante fallimento

      Il pignoramento dello stipendio del dipendente eseguito prima della liquidazione giudiziale significa che un creditore del dipendente ha effettuato un pignoramento presso terzi, ossia presso il datore di lavoro ora assoggettato alla liquidazione giudiziale, per cui dovrebbe trovare tra la documentazione del liquidato sicuramente traccia di quanto avvenuto (pignoramento, citazione, dichiarazione resa, ecc.).
      Se effettivamente esiste tale pignoramento presso terzi, ossia presso l'impresa ora in procedura concorsuale, la somma precettata (il quinto di tot stipendi) non è più nella libera disponibilità del datore, nel senso che per questi, dall'atto del pignoramento, scattano gli obblighi di cui all'art. 546 cpc, in attesa che il giudice della procedura esecutiva stabilisca se la quota della retribuzione pignorata va assegnata al creditore pignorante.
      Pertanto, per prima cosa dovrebbe chiarire cosa è effettivamente avvenuto, poi informarsi, ammesso che ci sia stato il pignoramento di cui sopra, a che punto è l'esecuzione in corso; se infatti vi è già un provvedimento di assegnazione, la quota relativa del riparto che spetterebbe al lavoratore e assegnata al creditore pignorante va a costui attribuita; se non vi è ancora tale assegnazione, la parte del credito del dipendente corrispondente alla somma precettata, aumentata delle spese, che nel riparto competerebbe al dipendente va accantonata in attesa del provvedimento del giudice dell'esecuzione.
      Zucchetti Sg srl