Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Ammissione passivo cessione contratto

  • Antonella Cosma Alia

    Salerno
    10/06/2024 12:10

    Ammissione passivo cessione contratto

    Buongiorno a tutti, proverò a spiegare al meglio la vicenda che mi occupa.
    Nel fallimento di cui sono curatore è stata proposta un'istanza di ammissione al passivo da una società che aveva promesso di acquistare un immobile da costruire da una società A con un contratto che poi è stato ceduto alla società B poi fallita. Prima del fallimento la società promissaria acquirente aveva versato alla società A l'importo di € 100.000 in acconto prezzo (di cui chiede l'ammissione in via chirografaria) che la società A aveva regolarmente fatturato. L'immobile non è mai stato realizzato ed il contratto non è mai stato registrato. L'importo è provato con assegni e fatture ma nella contabilità della società fallita ovviamente non v'è traccia dell'operazione. Come mi regolo? Posso ammettere il credito o l'intera operazione è inopponibile alla procedura.
    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      11/06/2024 19:51

      RE: Ammissione passivo cessione contratto

      La soc. A ha ceduto il contratto preliminare di vendita di immobile da costruire alla soc. B, poi dichiarata fallita, e il promissario acquirente soc. C, parte ceduta nella cessione del contratto, ora si insinua al fallimento di B per ottenere la restituzione della somma versata ad A quale acconto prezzo. Orbene, la cessione del contratto opera il trasferimento dal cedente (A) al cessionario (B), con il consenso dell'altro contraente (C), dell'intera posizione contrattuale, con tutti i diritti e gli obblighi ad essa relativi, di modo che se vi è stato il consenso (preventivo inserito nel contratto o successivo al momento della cessione) di C alla cessione, il versamento dell'acconto alla soc. A è come se fosse stato effettuato alla soc. B, cessionaria del contratto, e di conseguenza, dato che il contratto non ha avuto esecuzione per la mancata costruzione dell'immobile, è passato in capo al cessionario anche l'obbligo della restituzione dell'acconto, così come alla restituzione sarebbe stata tenuta la soc. A cedente, se non avesse ceduto il contratto alla soc. B. I rapporti tra A e B saranno regolati successivamente in base alla disciplina contrattuale della cessione, ma non interessano, al momento, il terzo ceduto.
      Quanto alla prova del versamento dell'acconto, a parte la documentazione fornita da C ((bonifico, assegno del versamento, o altro), lei deve indagare anche presso la cedente A per verificare l'avvenuto pagamento, dal momento che questa è stata la destinataria prima della cessione.
      Zucchetti SG srl