Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

TARSU

  • Mariella Radica

    Pescara
    13/03/2017 19:09

    TARSU

    Premesso che la Tarsu va pagata in prededuzione; nel caso in cui l'immobile sia occupato sine titulo da soggetto che ha prommosso causa per usucapione durata 12 anni e che si è conclusa a favore della curatela che vende l'immobile ancora occupato e l'aggiudicatario si assume l'onere di liberarlo ,come è opportuno procedere?Il curatore è sempre tenuto a pagare in prededuzione la Tarsu, oppure in tal caso occorre l'insinuazione al passivo? Si possono eccepire eventuali prescrizioni?
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      29/03/2017 20:04

      RE: TARSU

      L'art. 1, comma 642, primo periodo, della Legge 147/2013, stabilisce che la TARI è dovuta "da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani", pertanto, nel caso in esame l'imposta è dovuta dall'occupante, non dal proprietario (nemmeno quale di responsabile in solido, atteso che il secondo periodo di tale comma stabilisce che "In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria", senza coinvolgere nella responsabilità il proprietario).

      Ciò premesso, il problema si sposta su adempimenti e procedura, si dovrà cioè verificare cosa stabilisce il regolamento comunale in tema di adempimenti a carico del proprietario e, siccome il caso in questione non sarà ovviamente previsto, verificare con attenzione a quali disposizioni si dovrà fare riferimento per individuare in via analogica quale avrebbe dovuto/potuto essere il comportamento del proprietario (e quindi del Curatore) per comunicare al Comune che l'immobile era utilizzato da altri, e quali siano le conseguenze se tale procedura non è stata correttamente applicata.

      Chiarito in tal modo se, in che misura e per quale motivo la TARI o parte di essa potrebbe essere posta a carico della procedura, certamente trattandosi di debito sorto in costanza di procedura esso sarebbe certamente prededucibile e si applicherebbe quindi la disciplina stabilita dall'art. 111-bis l.fall.:
      - se è debito "liquido, esigibile e non contestato" può essere pagato fuori del procedimento di riparto, "se l'attivo è presumibilmente sufficiente a soddisfare tutti i titolari di tali crediti"
      - in caso contrario, e quindi anche in caso che sia comunque contestato, si dovrà passare attraverso la procedura di istanza di ammissione al passivo e pagamento in sede di riparto.
      Con le prescrizioni ordinarie, e i limiti stabiliti dall'art. 101, I comma, l.fall.