Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

liquidazione coatta amministrativa - art. 35 LF

  • Elis Dall'Olio

    CASTEL SAN PIETRO (BO)
    26/04/2017 16:54

    liquidazione coatta amministrativa - art. 35 LF

    il commissario liquidatore sta provvedendo, con l'ausilio del legale della procedura, a concludere transazioni con fornitori migliorativi per la procedura.
    all'interno delle possibili autorizzazioni da richiedere presso l'organo di vigilanza (non esiste il comitato di sorveglianza), il commissario liquidatore si è imbattuto nella seguente norma, emanata nella legge di stabilità 2014.


    Al fine di accelerare la definitiva chiusura della gestione
    liquidatoria, in deroga alle procedure autorizzative previste dagli
    articoli 35 e 206 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il
    Commissario liquidatore e' autorizzato a stipulare transazioni per
    debiti iscritti nello stato passivo e per aliquote non inferiori del
    5 per cento rispetto all'aliquota di riparto determinata al momento
    della transazione.


    la domanda è quindi la seguente. LE CONDIZIONI MIGLIORATIVE A FAVORE DELLA PROCEDURA sulle possibili transazioni devono essere quindi autorizzate oppure alla luce di questo decreto è facoltà libera del commissario di poter transare purchè vi sia un "risparmio" di almeno il 5% dell'importo inserito nello stato passivo?

    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      26/04/2017 20:33

      RE: liquidazione coatta amministrativa - art. 35 LF

      Nel confermare che il comma 412 dell'art. 1 della legge di stabilità del 2014 dice esattamente quanto da lei riportato, riteniamo che per le transazioni rientranti nei margini della norma non sia necessaria alcuna autorizzazione.
      Tanto ricaviamo dalla lettura della norma, che non ci risulta abbia avuto particolare risonanza e che meriterebbe qualche approfondimento.
      Zucchetti SG srl