Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

istanza di restituzione di beni assegnati con ordinanza dal GE ante fallimento

  • Paola Dimotoli

    Oria (BR)
    11/05/2017 11:36

    istanza di restituzione di beni assegnati con ordinanza dal GE ante fallimento

    Gent.li Dottori,
    uno dei creditori della società fallita ha formulato istanza di restituzione di alcuni beni mobili, i quali sono stati oggetto di pignoramento mobiliare e assegnati con ordinanza del GE all'esito di una procedura esecutiva estinta prima della dichiarazione di fallimento.
    Nella specie si tratta di n.3 banchi frigo da supermercato.
    Il creditore ha chiesto la restituzione dei predetti beni in forza dell'ordinanza di assegnazione ai sensi dell'art.87 bis.
    In prima battuta, ho dovuto rinviare l'esame della domanda alla conclusione delle operazioni di inventario e stima, in quanto i beni rinvenuti erano ammassati e tenuti in modo fatiscente in un vecchio magazzino, pertanto non avevo la possibilità materiale di individuare ictu oculi questi beni, ho rinviato l'esame della domanda.
    Il cancelliere e lo stimatore nelle operazioni hanno rinvenuto i beni chiesti in restitutzione.
    La mia domanda è: ai sensi dell'art. 87 bis, posso ritenere l'ordinanza di assegnazione del GE pronunciata prima del fallimento titolo idoneo a fondare il diritto del creditore alla restituzione dei beni?
    Se si, poiché il comitato dei creditori non si è costituito, in quanto nessuno dei creditori ha dato disponibilità, devo chiedere al Giudice delegato la nomina di un comitato provvisorio ad hoc oppure devo provvedervi io?
    Grazie della disponibilità accordatami.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      11/05/2017 20:01

      RE: istanza di restituzione di beni assegnati con ordinanza dal GE ante fallimento

      L'assegnazione dei beni pignorati costituisce uno dei possibili momenti conclusivi del processo di esecuzione e consiste, in sintesi, nell'attribuzione diretta del bene pignorato al creditore procedente al fine di soddisfare direttamente le proprie ragioni creditorie azionate nell'esecuzione. Essa, quindi, dà luogo all'acquisto del diritto sul bene del debitore a favore del creditore procedente, in alternativa alla modalità di liquidazione effettuata tramite vendita forzata, sicchè l'ordinanza di assegnazione produce un effetto acquisitivo corrispondente a quello previsto per la vendita forzata ai sensi dell'art. 2919 c.c., ferma l'inopponibilità dei diritti acquisiti dai terzi, già inefficaci verso il creditore pignorante e quelli intervenuti.
      Tale ordinanza, emessa prima della dichiarazione di fallimento del debitore, costituisce quindi tutolo per il creditore che ne dispone per pretendere la consegna dei beni oggetto dell'assegnazione, utilizzabile anche ai sensi dell'art. 87bis, in quanto la sua presentazione al curatore consente di dire, ove siano individuati i beni, come nel suo caso, che è chiaramente riconoscibile il diritto reale del soggetto in questione ad ottenere la restituzione dei tre banchi frigo che sono l'oggetto della ordinanza di assegnazione. In realtà, lo scopo della norma è quello di evitare che, in presenza beni su cui sia indiscutibile il diritto di terzi ad ottenerne la restituzione, questi debba attendere l'adunanza per l'esame del passivo, cui è abbinato l'esame dei diritti di cui all'art. 103, per cui, ove ricorrano situazioni del genere, è preferibile favorire questa procedura abbreviata di esame delle domande di rivendica e restituzione.
      Questo scopo di velocizzare le restituzioni, evitando addirittura l'inventariazione, è, però, in parte frenata dalla procedura disposta dalla legge che, seppur abbastanza snella, richiede una istanza di parte (anche informale e senza l'assistenza del difensore) diretta ad ottenere la resdtituzione immediata, non essendo allo scopo sufficiente la presentazione della sola domanda di rivendica, il parere favorevole del curatore e del comitato dei creditori "anche provvisoriamente nominato". Espressione quest'ultima che, nell'ambito del nuovo sistema di nomina di tale organo, che non prevede più un comitato provvisorio ed uno definitivo, è indice della volontà del legislatore di volere che, nel caso di specie, sia comunque nominato un comitato dei creditori, seppur provvisorio per questo solo incombente, escludendo, quindi, che il giudice possa utilizzare i poteri sostitutivi di cui all'art. 41; di modo che, ove non sia possibile per qualsiasi motivo costituire il comitato, il terzo dovrà seguire l'ordinaria procedura di partecipare al procedimento di accertamento dei propri diritti.
      Zucchetti SG srl