Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

FALLIMENTO CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE

  • Gaetano Terrin

    Padova
    14/09/2017 19:42

    FALLIMENTO CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE

    la società ALFA è concessionario della riscossione (Tari).
    ALFA fallisce, la società BETA (mandante della riscossione)potrebbe presentare una sorta di domanda di rivendica di quanto riscosso da ALFA per suo conto, in modo da non apprendere all'attivo bancario proprio del fallimento la parte di competenza di BETA? Secondo questa ipotesi, tale parte di attivo non dovrebbe essere considerata quale attivo a favore del soddisfacimento ma esclusivamente a favore di BETA.
    E' possibile tale inquadramento?
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      15/09/2017 18:49

      RE: FALLIMENTO CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE

      Bisognerebbe conoscere il contenuto dei rapporti tra Alfa e Beta in modo da stabilire se tra le parti è intervenuta una cessione dei crediti (ipotesi poco probabile) o un mandato e se questo era con o senza rappresentanza, o altro rapporto, dato che gli effetti sono molto diversi. Nel caso di cessione il credito è già passato nel patrimonio del cessionario, che provvederà a riscuoterlo tramite il curatore, nel mentre se si tratta di mandato , bisogna distinguere il passato dal futuro. Per il passato, ossia per le somme già riscosse dal cessionario, conta se il mandato era con rappresentanza (che ricomprende anche atti giuridici di carattere non negoziale), nel qual caso gli effetti si riversano direttamente nella sfera giuridica del mandante e sono ad esso immediatamente riferibili, oppure senza rappresentanza, nel qual caso la riscossione di somme da parte del mandatario per conto del mandante comporta l'obbligo, per il primo, di versamento delle stesse al preponente mediante un distinto atto di ritrasferimento, con la conseguenza che, intervenuto, "medio tempore", il fallimento del mandatario, tali versamenti non possono essere effettuati e il mandante dovrà insinuarsi al passivo (trattandosi di crediti, questa è l'unica via per azionarli e non la domanda di rivendica, che ha ad oggetto beni).
      Per il futuro, trova applicazione l'art. 78 legge fall., il cui secondo comma stabilisce che "2. Il contratto di mandato si scioglie per il fallimento del mandatario. E ciò anche nel caso volesse considerarsi il mandato in rem propriam, ossia conferito anche nell'interesse del mandatario, perché il principio di cui all'art. 1723, comma 2, c.c. - che ne prevede la non estinzione per morte o incapacità del mandante - trova applicazione in via analogica solo in caso di fallimento del mandante, e non anche del mandatario, non potendosi per tale circostanza ritenere derogata la regola generale dell'estinzione automatica, posta dall'art. 78 l. fall. (Cass. 16/06/2011, n. 13243).
      Zucchetti Sg srl