Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Imprenditore individuale - dichiarazione dei redditi affitto di ramo d'azienda

  • Micol Marisa

    Rovereto (TN)
    02/06/2016 20:51

    Imprenditore individuale - dichiarazione dei redditi affitto di ramo d'azienda

    Nel fallimento di un imprenditore individuale il Curatore subentra all'affitto di un ramo d'azienda. Essendo la partita iva ancora aperta e non avendo affittato l'intera azienda (nel contratto di affitto d'azienda "passavano" solo alcuni beni, l'avviamento ma restavano a carico dell'imprenditore fallito crediti, debiti, tfr dei dipendenti tutti licenziati e riassunti ex novo dall'affittuaria). Ancorché l'impresa individuale risultasse estinta in camera di commercio, la partita iva non veniva estinta e i canoni d'affitto d'azienda erano soggetti ad IVA. Il Curatore subentrava nel contratto d'affitto d'azienda applicando anch'egli ai canoni di affitto l' IVA.

    1) E' corretto aver inteso affittato solo un ramo d'azienda e non l'unica azienda imputabile all'imprenditore, caso questo che avrebbe comportato la qualifica di tali redditi tra i redditi diversi di cui all'art 67 l.h) del TUIR anziché nel reddito d'impresa?

    2) E' corretto che il Curatore abbia inviato telematicamente e comunicato all'imprenditore fallito il quadro RG con evidenza dei redditi relativi al periodo ante fallimento (1.1.- data di fallimento)?

    3) negli anni successivi in cui si è comunque proceduto all'affitto dell'azienda occorre presentare annualmente anche la dichiarazione IRAP o solo la dichiarazione IVA?
    Occorre inoltre comunicare qualcosa all'imprenditore fallito perché questo ne tenga conto nella propria dichiarazione annuale?


    Vi ringrazio
    Cordiali saluti
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      29/06/2016 07:06

      RE: Imprenditore individuale - dichiarazione dei redditi affitto di ramo d'azienda

      Il nòcciolo della questione è comprendere se, al di là del nomen iuris scritto in capo al contratto, si sia in presenza dell'affitto di un'azienda o di un ramo di essa.

      Sulla base delle poche informazioni contenute nel quesito (e quindi raccomandando di tener conto di tutti gli elementi, compresi quelli non esposti nel quesito) ovvero:

      - il fatto sostanziale che in capo all'imprenditore siano rimasti solo debiti e crediti,

      - e il fatto formale/sostanziale che in CCIAA sia stata cessata l'impresa individuale

      riteniamo che si sia in presenza di affitto dell'unica azienda.


      Da ciò, le conseguenze sono abbastanza dirette e lineari:

      a) la partita IVA avrebbe dovuto (e quindi dovrà ora dal Curatore) essere chiusa

      b) il reddito derivante dall'affitto, che viene comunque acquisito dal Curatore ex art. 42, II comma, l.fall., non è reddito d'impresa ma reddito diverso

      c) non esistendo reddito d'impresa, il Curatore predisporrà, per il periodo 1/1 - data del fallimento, un Quadro RG in bianco, lo invierà telematicamente e ne trasmetterà copia al fallito

      d) il fallito dovrà indicare il reddito da affitto d'azienda nella sua dichiarazione dei redditi personale, che è tenuto a presentare anche in corso di procedura

      e) essendo cessata l'attività d'impresa e la partita IVA, non dovrà ovviamente essere presentata né dichiarazione IVA né IRAP.


      Un'ultima notazione: in presenza di affitto dell'unica azienda viene meno la qualifica di imprenditore, ma ricordiamo che l'attività ai fini IVA cessa solo dopo che sono state fatturate tutte le operazioni attive, cosa che riteniamo avrebbe dovuto essere stata fatta prima della stipula del contratto.

      Solo così si può, in questo senso, parlare di cessazione dell'attività e di permanenza in capo all'(ex)imprenditore di crediti e debiti "perfezionati".

      Se ciò non è avvenuto, e pertanto la partita IVA è stata mantenuta aperta, o dovrà essere riaperta per emettere fattura al momento dell'incasso ove ciò sia consentito dalla Legge, la questione è ancora più complessa e dovrà essere attentamente reinquadrata.
      • Micol Marisa

        Rovereto (TN)
        29/06/2016 07:35

        RE: RE: Imprenditore individuale - dichiarazione dei redditi affitto di ramo d'azienda

        Vi ringrazio per l'esaustiva risposta.

        Tuttavia, mi chiedo: nel caos in cui invece si configurasse un affitto di ramo d'azienda come avrebbe dovuto comportarsi il Curatore?
        Riprendo i punti precedentemente esposti:


        2) E' corretto che il Curatore abbia inviato telematicamente e comunicato all'imprenditore fallito il quadro RG con evidenza dei redditi (d'impresa) relativi al periodo ante fallimento (1.1.- data di fallimento)?

        3) negli anni successivi in cui si è comunque proceduto all'affitto del ramo d'azienda occorre presentare annualmente anche la dichiarazione IRAP o solo la dichiarazione IVA?
        Occorre inoltre comunicare qualcosa all'imprenditore fallito perché questo ne tenga conto nella propria dichiarazione annuale?

        Grazie mille
        Buon lavoro
        • Stefano Andreani - Firenze
          Luca Corvi - Como

          15/07/2016 14:01

          RE: RE: RE: Imprenditore individuale - dichiarazione dei redditi affitto di ramo d'azienda

          Nel caso in cui si ritenesse affittato solo un ramo d'azienda e quindi l'imprenditore individuale avesse mantenuto tale qualifica, il reddito al quale concorre il canone di affitto (assoggettato e da continuare ad assoggettare a IVA) è reddito d'impresa e quindi è corretto il comportamento descritto al punto 2.

          Non riteniamo che la sola prosecuzione dell'affitto di un ramo d'azienda, in assenza della prosecuzione della residua attività, configuri esercizio provvisorio, quindi si dichiarazione IVA e no dichiarazione IRAP.

          Ai fini IRPEF il reddito di impresa derivante anche dai canoni di affitto del ramo d'azienda riscossi in corso di procedura verrà indicato nella dichiarazione relativa al c.d. "maxi-periodo fallimentare", che dovrà essere trasmessa telematicamente a inviata al fallito dopo la chiusura della procedura e solo in tale anno le relative risultanze confluiranno nella dichiarazione dei redditi personale del fallito relativa a quell'anno.