Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Accordo sindacale

  • Fernando Robecchi

    LARINO (CB)
    29/01/2016 15:50

    Accordo sindacale

    Avrei bisogno di un aiuto.
    Un lavoratore ha presentato istanza di ammissione al fallimento in forza di un verbale di conciliazione in sede sindacale; l'atto viene definito una "transazione a carattere generale e novativo".
    Si tratta, anche in tal caso, di credito privilegiato? Oppure l'intervenuta transazione-novazione comporta il riconoscimento del credito al chirografo?
    Ringrazio sin d'ora
    dott. Fernando Robecchi
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      01/02/2016 11:28

      RE: Accordo sindacale

      Il suo dubbio è legittimo perché la transazione novativa è caratterizzata dall'essere unica fonte dei diritti ed obblighi ivi pattuiti per le parti, nel mentre quella semplice o conservativa è caratterizzata dalla conservazione del rapporto originario come fonte delle obbligazioni delle parti del rapporto. Per stabilire, però, se una transazione sia o non novativa non basta il nomen juris dato dalle parti ad un determinato atto, ma è il contenuto dello stesso che rispecchia l'effettiva volontà dei contraenti che è fondamentale. Orbene, secondo, la costante giurisprudenza della Cassazione, "deve essere qualificata novativa la transazione che determina l'estinzione del precedente rapporto e ad esso si sostituisce integralmente, di modo che si verifichi una situazione di oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello dell'accordo transattivo, con la conseguente insorgenza dall'atto di un'obbligazione oggettivamente diversa dalla precedente. È qualificabile, invece, come transazione semplice o conservativa l'accordo con il quale le parti si limitano ad apportare modifiche solo quantitative ad una situazione già in atto e a regolare il preesistente rapporto mediante reciproche concessioni" (in termini Cass. 14/06/2006, n. 13717).
      A questo punto compete a lei- e poi al giudice delegato- valutare nel merito la transazione intervenuta per stabilire se essa possa effettivamente considerarsi novativa secondo il criterio riportato; in caso di risposta affermativa il titolo unico posto alla base della domanda è l'atto transattivo scollegato dal rapporto di lavoro che ne era alla base, per cui il credito non può godere del privilegio di cui all'art. 2751bis n. 1 c.c., nel mentre ove pervenga alla conclusione opposta che le parti (come pensiamo sia più probabile) hanno solo definito il dare e avere o comunque non non hanno creato un nuovo rapporto, il privilegio lavorativo può essere riconosciuto.
      Zucchetti SG srl