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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE
Ritenuta subita su bonifici ex art. 16-bis DPR 917/198
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Giovanni Paroli
BRESCIA07/09/2016 19:55Ritenuta subita su bonifici ex art. 16-bis DPR 917/198
Buonasera,
nella fase di recupero dell'attivo la società edile fallita riceve la somma dal creditore (un condominio) mediante bonifico effettuato ai sensi dell art. 16-bis DPR 917/1986.
la somma si riferiva ad una fattura che era stata trattenuta dal condominio per vizi e difetti riscontrati ante fallimento.
La banca come previsto ha trattenuto a titolo di ritenuta d'acconto la quota dell'8% (circa 5.000 euro).
vi chiedo quindi come posso recuperare il credito di tali ritenute ed eventualmente ripartirlo alla massa di creditori se tali ritenute le posso dichiarare solo nell'Unico finale ??
esiste in alternativa un modo per esonerare gli istituti bancari dall'applicazione della ritenuta d'acconto sui bonifici art. 16-bis DPR 917/1986 per le società in fallimento ??
grazie
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Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como10/09/2016 08:59RE: Ritenuta subita su bonifici ex art. 16-bis DPR 917/198
Purtroppo non esiste una disposizione esonerativa per i soggetti in procedura concorsuale e quindi la ritenuta d'acconto subita genererà un credito d'imposta al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al "maxi-periodo" concorsuale, credito che potrà essere realizzato mediante cessione a terzi.
Detta cessione potrà essere effettuata anche prima della chiusura e quindi della presentazione di tale dichiarazione finale ricordando però che in pratica, per i motivi già illustrati in altri interventi su questo Forum, essa sarà possibile solo se il fallito è una società di capitali e l'entità del credito sarà tale da rendere l'operazione di un qualche interesse per i potenziali acquirenti.-
Giovanni Paroli
BRESCIA28/09/2016 23:10RE: RE: Ritenuta subita su bonifici ex art. 16-bis DPR 917/198
Al riguardo ho preso contatti con una società che acquista crediti fiscali dalle procedure concorsuali illustrando la situazione. Un responsabile mi ha risposto che loro acquistano solo crediti fiscali sorti in procedura e non crediti ante, dato che secondo costui il credito fiscale, che ricordiamo è sorto a seguito di una ritenuta d'acconto subita su bonifico bancario, è sorto in relazione ad un credito ante in quanto la fattura era stata emessa dalla società in bonis. Voi siete d'accordo con la loro tesi ovvero che tale credito IRES sia da considerare ante fallimento ?? -
Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como10/10/2016 16:40RE: RE: RE: Ritenuta subita su bonifici ex art. 16-bis DPR 917/198
Il bonifico è stato percepito in corso di procedura, e quindi:
- da un lato la ritenuta è stata operata in corso di procedura
- dall'altro, tale bonifico concorre assieme a tutte le altre componenti dell'attivo fallimentare a determinare il reddito del c.d. "maxi-periodo fallimentare"
- di conseguenza, detta ritenuta verrà indicata nella dichiarazione dei redditi relativa a tale maxi-periodo.
Non vediamo proprio, quindi, come tale ritenuta possa essere considerata credito sorto anteriormente all'apertura della procedura.
Tutto ciò premesso, se la società da Lei interpellata non lo vuole acquistare, magari perché trattandosi di un caso non comune non vuole porsi il problema (per un importo, e quindi un guadagno, molto probabilmente modesto), non può certo obbligarla ....
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