Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Prenotazione della trascrizione di un'azione revocatoria immobiliare

  • Alberto Biccheri

    CITTA DI CASTELLO (PG)
    10/07/2017 11:39

    Prenotazione della trascrizione di un'azione revocatoria immobiliare

    Buongiorno,
    volevo sapere se è possibile prenotare la trascrizione nei registri immobiliari della citazione di azione revocatoria immobiliare, fallimentare e ordinaria, solo con la copia dell'atto notificato dall'ufficiale giudiziario senza che siano ritornate le cartoline di ricevimento.
    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      10/07/2017 21:00

      RE: Prenotazione della trascrizione di un'azione revocatoria immobiliare

      La questione presenta aspetti dubbi che ci inducono a dire di tentare comunque la trascrizione. Ci spieghiamo meglio.
      L'art. 2658 c.c. stabilisce al secondo comma che "Per la trascrizione di una domanda giudiziale occorre presentare copia autentica del documento che la contiene, munito della relazione di notifica alla controparte". Questa norma toglie ogni possibilità di effettuare la trascrizione della citazione senza la cartolina di ritorno, però bisogna tenere conto dell'evoluzione giurisprudenziale, anche della Corte costituzionale (Corte Cost. n. 477/2002, nn. 27 e 97/2004, n. 154/2005, poi recepita dal legislatore del 2005 nella formulazione del nuovo art. 149 c.p.c.), per la quale gli effetti della notificazione a mezzo posta devono essere ricollegati – per quanto riguarda il notificante – al solo compimento delle formalità a lui direttamente imposte dalla legge, ossia alla consegna dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario, essendo la successiva attività di quest'ultimo e dei suoi ausiliari (quale appunto l'agente postale) sottratta in toto al controllo ed alla sfera di disponibilità del notificante medesimo.
      Non vi è dubbio che è palesemente irragionevole che dal ritardo nel compimento di un'attività riferibile non al notificante, ma a soggetti diversi (l'ufficiale giudiziario e l'agente postale) e che, perciò, resta del tutto estranea alla sfera di disponibilità del notificante, possano discendere effetti pregiudizievoli per il medesimo (nel caso, ad esempio, una decadenza, nel caso della trascrizione una vendita in danno dell'attore), tanto più che nel nostro ordinamento vige il principio per cui "la durata del processo non deve arrecare danno all'attore che ha ragione".
      Tuttavia la domanda da farsi è: l'interpretazione data dalla Corte Costituzionale con riferimento al processo può essere estesa anche al procedimento di trascrizione della domanda giudiziale, stante la chiara dizione dell'art. 2658 c.c., che richiede, ai fini della trascrizione della domanda, la relazione di notifica al destinatario?
      Da qui il dubbio espresso fin dall'inizio, anche se riteniamo che difficilmente il conservatore autorizzerà la trascrizione notificata ma priva della cartolina di ritorno per chè non vi è la certezza che sia giunta a destinazione, copn possibile sua personale responsabilità.
      Zucchetti Sg srl