Menu
Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE
Cassa Integrazione Straordinaria in deroga
-
Antonio Ferretti
REGGIO EMILIA (RE)12/11/2012 13:07Cassa Integrazione Straordinaria in deroga
Alcuni mesi prima della dichiarazione di fallimento la società in bonis è stata ammessa alla CIGS per 22 lavoratori, il cui termine scadrà al 31.12.2012. La sentenza di fallimento è del 13.10.2012. Avendo alcuni lavoratori chiesto l'anticipazione bancaria del trattamento INPS per la mensilità di ottobre, mi sono state richieste le buste paga, da parte dell'istituto di credito. Non si ritiene possibile la ripresa dell'attività lavorativa e non c'è esercizio provvisorio. E' legittima la continuazione della CIGS sino allo spirare del termine, pur essendo intervenuto il fallimento, o è inopponibile la stessa alla curatela, e pertanto il rapporto di lavoro è da considerarsi sospeso? Forse è legittima la CIGS solo per i giorni di ottobre sino alla dichiarazione di fallimento? -
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza13/11/2012 18:56RE: Cassa Integrazione Straordinaria in deroga
A nostro parere, intervenuto il fallimento, sia applica l'art. 3 della legge n. 223 del 1991 e succ. mod., di cui le riportiamo i primi tre commi:
1. Il trattamento straordinario di integrazione salariale è concesso, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ai lavoratori delle imprese soggette alla disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale, nei casi di dichiarazione di fallimento, di emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria, 'quando sussistano prospettive di continuazione o di ripresa dell'attivita' e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli di occupazione, da valutare in base a parametri oggettivi definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il trattamento straordinario di integrazione salariale è altresì concesso nel caso di ammissione al concordato preventivo consistente nella cessione dei beni. In caso di mancata omologazione, il periodo di integrazione salariale fruito dai lavoratori sarà detratto da quello previsto nel caso di dichiarazione di fallimento. Il trattamento viene concesso, su domanda del curatore, del liquidatore o del commissario, per un periodo non superiore a dodici mesi.
2. Entro il termine di scadenza del periodo di cui al comma 1, quando sussistano fondate prospettive di continuazione o ripresa dell'attività e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli di occupazione tramite la cessione, a qualunque titolo, dell'azienda o di sue parti, il trattamento straordinario di integrazione salariale può essere prorogato, su domanda del curatore, del liquidatore o del commissario, previo accertamento da parte del CIPI (2), per un ulteriore periodo non superiore a sei mesi. La domanda deve essere corredata da una relazione, approvata dal giudice delegato o dall'autorità che esercita il controllo, sulle prospettive di cessione dell'azienda o di sue parti e sui riflessi della cessione sull'occupazione aziendale.
3. Quando non sia possibile la continuazione dell'attività, anche tramite cessione dell'azienda o di sue parti, o quando i livelli occupazionali possano essere salvaguardati solo parzialmente, il curatore, il liquidatore o il commissario hanno facoltà di collocare in mobilità, ai sensi dell'articolo 4 ovvero dell'articolo 24, i lavoratori eccedenti. In tali casi il termine di cui all'articolo 4, comma 6, è ridotto a trenta giorni. Il contributo a carico dell'impresa previsto dall'articolo 5, comma 4, non è dovuto.
In sostanza il curatore ha il potere di valutare in prospettiva la possibilità di continuare l'attività imprenditoriale (anche tramite la cessione dell'azienda) e, in caso negativo, di decidere di collocare in mobilità il personale dipendente, con esonero in entrambi i casi dall'obbligo di pagare il relativo contributo.
Si tratta comunque di una questione più di diritto del lavoro su cui è preferibile sentire un consulente del lavoro.
Zucchetti Sg Srl
-