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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE
Privilegio speciale per canoni di locazione ex art. 2764 c.c.
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Maurizio Ugolini
Pesaro (PU)08/02/2013 16:10Privilegio speciale per canoni di locazione ex art. 2764 c.c.
La situazione che mi si presenta è la seguente: Fallimento di una società la quale ha un capannone di proprietà e aveva preso in affitto un altro capannone attiguo al primo, da utilizzare come magazzino. Il proprietario del capannone locato chiede in privilegio i canoni di locazione impagati prima della dichiarazione di fallimento. Il liquidatore della società fallita ha liberato l'immobile del locatore, sempre prima della sentenza di fallimento, da tutte le merci spostandole nell'immobile di proprietà suddetto, ove vi sono anche altre merci. Ora è impossibile verificare quali erano le merci situate nel capannone in locazione per cui ritengo che per tale motivo la richiesta del locatore vada inserita quale credito chirografario poichè il privilegio che si richiede è un privilegio speciale.
E' corretta questa interpretazione?-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza08/02/2013 18:57RE: Privilegio speciale per canoni di locazione ex art. 2764 c.c.
Siamo perfettamente d'accordo. Il privilegio di cui all'art. 2764 c.c. è di natura possessuale in quanto è condizionato dalla particolare situazione locale, costituita dalla permanenza delle cose gravate nell'immobile locato, o nelle sue dipendenze, se riferito ai frutti. Il locatore può tutelare i suoi diritti facendo ricorso, al sequestro ex art. 2769 c.c., che detta una regola generale per tutti i privilegi possessuali, diretta ad impedire, in via preventiva, la rimozione della cosa dalla particolare situazione alla quale è subordinata la sussistenza del privilegio (ed, infatti, il presupposto per ottenerlo non èil periculum in mora di cui all'art. 671 c.p.c., ma il pericolo della rimozione) in modo da permettere il mantenimento della prelazione.
Invero, una volta modificata la situazione locale richiesta come presupposto per l'esercizio del privilegio, quest'ultimo si estingue; tuttavia, il comma settimo dell'art. 2764 consente al locatore (sia di immobile urbano che di fondo rustico) di conservare il privilegio sugli invecta et illata (e solo su questi e non anche sui i frutti) anche dopo dalla loro rimozione avvenuta senza il suo consenso, "purchè ne domandi il sequestro, nei modi stabiliti dal codice di procedura civile per il sequestro conservativo, entro..." brevissimi termini, che la norma elenca, fatti salvi i diritti acquistati dai terzi in buona fede.
In mancanza di tale attività cautelativa, il privilegio è estinto. Peraltro dovrebbe essere lo stesso creditore ad indicare, almeno sommariamente, i beni oggetto del privilegio, giusto il disposto del n. 4 del comma terzo dell'art. 93.
Zucchetti SG Srl
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Marco Camilletti
PESCARA28/03/2014 19:32RE: RE: Privilegio speciale per canoni di locazione ex art. 2764 c.c.
La situazione che ho io rientra sempre nella fasttispecie dell'art. 2764 del c.c.. Nel mio caso la società che aveva preso in affitto un immobile ha presentato domanda prenotativa di concordato ex art. 161 sesto comma l.f.. Nelle more del termine concesso dal Tribunale, la stessa società con autorizzazione dello stesso Tribunale (trattandosi di atto straordinario ex art. 161 settimo comma)ha provveduto a vendere in blocco tutte le merci e le attrezzature contenute nel capannone. I canoni del locatore relativi al periodo precedente al deposito della domanda prenotativa (visto che quelli successivi godono della prededuzione),nel predisponendo piano concordatario, non possono essere considerati privilegiati visto che sono venuti meno i beni sui quali esercitare il privilegio? Oppure sarebbe possibile ritenere che il privilegio debba essere esercitato sulle somme di denaro ricavate dalla vendita dei beni, e pertanto nel predisponendo piano il credito conserverebbe la qualifica di privilegiato? -
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza29/03/2014 18:34RE: RE: RE: Privilegio speciale per canoni di locazione ex art. 2764 c.c.
Classificazione: PRIVILEGI / LOCAZIONICome abbiamo detto nella risposta che precede il privilegio di cui all'art. 2764 c.c. è un privilegio speciale possessuale. In quella risposta era rilevante sottolineare la possessualità perché i beni esistevano ma non si trovavano nei locali dati in locazione, che è la condizione richiesta dall'art. 2764 per l'esercizio del privilegio; nel caso è sufficiente richiamare la specialità del privilegio per escluderlo nel momento in cui il bene oggetto del privilegio (indipendentemente dal luogo dove si trovi) non esiste più perché i beni sono stati venduti e il ricavato, costituito da una somma di danaro, è confluito nelle casse della venditrice confondendosi con le altre entrate e altri incassi; è vero che la vendita è avvenuta in pendenza del termine di cui all'art. 161, co. 6, ma non è stato fatto all'inizio del decorso del termine un inventario per poter rapportare una certa somma esistente al ricavato degli beni oggetto del privilegio, per cui opteremmo per la natura chirografaria del credito del locatore.
Zucchetti SG Srl
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Marco Camilletti
PESCARA31/03/2014 12:38RE: RE: RE: RE: Privilegio speciale per canoni di locazione ex art. 2764 c.c.
Nella fattispecie in esame, al predisponendo piano concordatario, dovrebbe essere allegata la relazione di cui all'art. 160 secondo comma l.f.,trattandosi di creditore privilegiato non soddisfatto integralmente, oppure la degradazione a chirografo per assenza dei beni su cui eserciatre il privilegio non rende necessaria la suddetta relazione. -
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza01/04/2014 19:18RE: RE: RE: RE: RE: Privilegio speciale per canoni di locazione ex art. 2764 c.c.
Classificazione: CONCORDATO PREVENTIVO / ATTESTAZIONICome è noto, la Cassazione, con la sentenza 6.11.2013 n. 24970 ha affermato, sostanzialmente, che i crediti privilegiati vanno soddisfatti per intero, anche quando manca il bene oggetto del privilegio speciale, a meno che non si proponga il pagamento parziale sulla base della stima di cui al secondo comma dell'art. 160, di modo che, anche in mancanza del bene gravato è necessaria la stima se si intende soddisfare un creditore privilegiato non per intero. Questo principio vale anche pe il credito Iva di rivalsa (la Cassazione si riferiva proprio a questo), che è assistito da privilegio speciale di grado settimo.
Noi, come abbiamo detto altre volte, non condividiamo questo principio per il fatto che nel caso la stima viene utilizzata per accertare non il valore di un bene esistente al fine di stabilire la capienza sullo stesso del creditore privilegiato, ma per appurare che il bene oggetto del privilegio speciale non esiste. Questa è una dichiarazione che può fare il debitore e, come tutte quelle riguardanti i crediti, la loro natura e collocazione, sarebbe sufficiente l'attestazione di veridicità che deve fare l'attestatore di cui all'art. 161, tanto più che proprio la collocazione in ragione della presenza o meno dei beni oggetto del privilegio si riversa sulla fattibilità che lo stesso deve anche attestare, per cui non vediamo la necessità della diversa attestazione ex art. 160, comma secondo.
Ciò detto, però, consigliamo, per prudenza, di ricorrere alla stima di cui al secondo comma dell'art. 160, per evitare di trovarsi di fronte all'obbligo di dover pagare integralmente crediti che si considerano chirografari; la dottrina può dire quel che vuole, ma sono i giudici che decidono e, alla fine, è la Cassazione che ha l'ultima parola.
Zucchetti Sg Srl
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Camilla Zanichelli
Parma17/09/2015 09:31RE: RE: RE: RE: RE: RE: Privilegio speciale per canoni di locazione ex art. 2764 c.c.
Buongiorno,
Nel caso in cui debba attribuire un privilegio derivante da canoni di locazione ex art. 2764 c.c., ma non abbia beni specifici in inventario da riferirvi, posso utilizzare comunque il privilegio G16.1? In tal caso, ovvero in mancanza di riferimento, verrà riconosciuto il privilegio o andrà a pagarsi in chirografo?
Grazie-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza17/09/2015 20:12RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Privilegio speciale per canoni di locazione ex art. 2764 c.c.
Il privilegio di cui all'art. 2764 c.c.è di carattere speciale sui beni che servono a fornire l'immobile locato, per cui in mancanza dei beni gravati dal privilegio, il credito per canoni va pagato in chirografo. Abbiamo usato volutamente l'espressione pagato perché la effettiva verifica della esistenza dei beni gravati va fatta al momento del riparto in cui quel creditore è compreso, previa ammissione privilegiata nello stato passivo; tuttavia, se si sa che i beni oggetto del privilegio non esistono materialmente (si pensi alle prestazioni di un professionista per l'Iva di rivalsa) o che sono stati distrutti, o mai esistiti né possono rientrare nell'attivo fallimentare attraverso una revocatoria o altra forma di recupero, diventa superfluo riconoscere il privilegio in sede di verifica e, poi, declassare il credito in chirografo al momento del riparto. In questi casi, quindi, il credito assistito da privilegio speciale può essere ammesso direttamente in chirografo, con la motivazione che non sono stati acquisiti all'attivo i beni oggetto del privilegio e non vi sono possibilità che ciò avvenga in corso di procedura.
Zucchetti SG srl
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