Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

privilegio sussidiario art. 2776 c. 3

  • Simeone Sardella

    SENIGALLIA (AN)
    22/10/2021 16:01

    privilegio sussidiario art. 2776 c. 3

    L'Agenzia delle Entrate nell'insinuazione chiede il privilegio mobiliare di cui all'art. 2752 comma 1° ed in via sussidiaria ex art. 2773 comma 3°, ma nella tabella privilegi di fallcoweb non trovo nessuna opzione per il riconoscimento del privilegio sussidiario collegato al privilegio ex art 2752. Come posso procedere?
    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      22/10/2021 19:36

      RE: privilegio sussidiario art. 2776 c. 3

      Non lo trova perché l'art. 2773 c.c. è stato abrogato dall'art. 9 l. 29 luglio 1975, n. 426; ci stupiamo che venga richiamato visto che son passati 46 anni dalla sua abrogazione.
      Zucchetti SG srl
      • Simeone Sardella

        SENIGALLIA (AN)
        22/10/2021 20:08

        RE: RE: privilegio sussidiario art. 2776 c. 3

        La mia domanda era relativa al 2776 comma 3 c.c. che mi risulta tutt'ora in vigore, ed anzi oggetto di censure rigettate anche di recente dalla Corte Costituzionale, non già all'abrogato art. 2773 (da me in effetti erroneamente indicato per refuso nel corpo del messaggio).
        Attendo vostre.
        Grazie molte
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          23/10/2021 13:26

          RE: RE: RE: privilegio sussidiario art. 2776 c. 3

          I crediti privilegiati mobiliari che hanno privilegio sussidiario sugli immobili, nella tabella dei privilegi Fallco, non sono autonomamente elencati, ma nella voce che li individua sono indicate le caratteristiche, che il programma riconosce e tratta come tali.
          Nel suo caso, l'Agenzia delle Entrate ha chiesto il privilegio di cui all'art. 2752, co. 1, c.c., che nella tabella Fallco lei trova al
          Prg. 44 Prefer. G18.1b, CREDITI CON COLLOCAZIONE AL GRADO 18 - crediti dello Stato per le imposte e sanzioni dovute secondo le norme in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche, imposta sul reddito delle persone giuridiche, imposta sul reddito delle società, imposta regionale sulle attività produttive ed imposta locale sui redditi (che riporta il testo del primo comma dell'art. 2752 c.c.).
          Se guarda le caratteristiche di detto privilegio, trova Gen/Spe Gen, il che vuol dire che si tratta di un privilegio generale mobiliare, e poi trova Suss. SU3, il che sta ad indicare che trattasi di privilegio mobiliare con collocazione sussidiaria che occupa, nella graduatoria dell'art. 2776 c.c., il terzo posto, dopo, cioè i crediti indicati nei commi 1 e 2. Leggendo tale dizione il programma si regola e, in caso di incapienza del credito in questione sui beni mobili, lo calcolerà anche sugli immobili dopo il pagamento degli ipotecari, dei privilegiati immobiliari e degli altri crediti privilegiati con collocazione sussidiaria.
          Per la precisione, il credito di cui all'art. 2752,co. 1, c.c. è stato incluso tra i crediti con collocazione sussidiaria con l'art. 23, comma 39, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modif., in l. 15 luglio 2011, n. 111, ma la disposizione si osserva anche per i crediti sorti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto citato.
          Zucchetti SG srl
          • Salvatore Carratu'

            Cava De' Tirreni (SA)
            20/04/2023 18:57

            RE: RE: RE: RE: privilegio sussidiario art. 2776 c. 3

            Buonasera, mi inserisco nella conversazione per sottoporVi il seguente quesito che si inserisce nell'ambito di una procedura fallimentare in cui l'attivo mobiliare non sarà, presumibilmente, sufficiente alla soddisfazione ne dal creditore garantito dal privilegio mobiliare di cui all'art. 2752. c. 1, c.c. (ADER X IRPEF), ne - tantomeno - dai creditori garantiti dal privilegio di cui all'art. 2751bis n. 1 c.c. (lavoratori x T.F.R.), sicché dovrebbe applicarsi la collocazione sussidiaria di cui al successivo art. 2776 c.c., che ammette la possibilità, in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, di soddisfarsi sull'attivo immobiliare con preferenza rispetto ai chirografari.
            Ciò posto, nel caso in cui nessuno dei creditori assistiti dai privilegi di cui agli artt. 2752, c. 1 c.c. e 2751bis c.c. dimostri di aver dato corso ad esecuzione sui mobili, vengono entrambi degradati a chirografari o resta, comunque, ferma la graduazione dell'art. 2776 c.c. con priorità del creditori garantiti ex art. 2751bis rispetto a quello garantito ex art. 2752, c. 1??
            • Zucchetti Software Giuridico srl

              Vicenza
              21/04/2023 19:51

              RE: RE: RE: RE: RE: privilegio sussidiario art. 2776 c. 3

              Posto che lei sta parlando di una procedura fallimentare e di creditori privilegiati incapienti sui beni mobili tanto da applicare la collocazione sussidiaria, questi ultimi non devono fornire alcuna prova di aver dato corso ad esecuzione sui mobili, in quanto è il curatore che, al momento del riparto, constatato che essi non trovano capienza sui ricavato dei beni mobili, procede alla loro soddisfazione con il ricavato immobiliare, secondo l'ordine indicato dall'art. 2776 c.c., dopo aver soddisfatto i creditori ipotecari e i i privilegiati speciali sugli immobili.
              Zucchetti SG srl