Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Compensazioni quote Credito Cooperativo

  • Ivano Cangini

    Montecalvo in Foglia (PU)
    13/11/2015 23:27

    Compensazioni quote Credito Cooperativo

    In merito ad un fallimento di cui sono Curatore, avrei bisogno di chiedervi il seguente chiarimento: una banca di credito cooperativo, creditrice della società, si insinua al passivo e viene ammessa per l'importo richiesto. Successivamente, la banca di credito cooperativo, a causa della dichiarazione di fallimento liquida le quote sociali possedute dalla società generando un credito della procedura nei confronti della banca.
    La banca ha però negato il rimborso operando una compensazione con i propri crediti.
    Si chiede se è corretto che la banca abbia compensato tali somme, ai sensi dell'art. 56 l.f. anche se non era stata fatta nessuna richiesta in sede di insinuazione al passivo, oppure la somma deve essere rimborsata alla curatela?
    Fosse corretta la compensazione operata dalla banca è necessario effettuare una rettifica dello S.P.?? E come??
    Cordialmente
    Dott. Cangini Ivano
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      14/11/2015 12:52

      RE: Compensazioni quote Credito Cooperativo

      La questione non riguarda tanto il lato processuale della possibilità per il creditore già ammesso al passivo di poter compensare tale credito con un suo debito, quanto il lato sostanziale della possibilità di estinguere per compensazione il credito vantato verso un soggetto con il debito per liquidazione delle quote societarie a causa del fallimento dello stesso soggetto. Questa questione, in passato controversa, è stata risolta dalle sezioni unite della Cassazione già nel 2006, quando ha statuito che "In tema di società, la costituzione del rapporto societario e l'originario conferimento, pur rappresentando il presupposto giuridico del diritto del socio alla quota di liquidazione, non rilevano come fatto direttamente genetico di un contestuale credito restitutorio del conferente, configurandosi la posizione di quest'ultimo come mera aspettativa o diritto in attesa di espansione, destinato a divenire attuale soltanto nel momento in cui si addivenga alla liquidazione (del patrimonio della società o della singola quota del socio, al verificarsi dei presupposti dello scioglimento del rapporto societario soltanto nei suoi confronti), ed alla condizione che a tale momento dal bilancio (finale o di esercizio) risulti una consistenza attiva sufficiente a giustificare l'attribuzione "pro quota" al socio stesso di valori proporzionali alla sua partecipazione. Pertanto, il credito relativo alla quota di liquidazione vantato dal socio di una cooperativa escluso dalla società per effetto della dichiarazione di fallimento (ovvero, ai sensi dell'art. 2533 n. 5 cod. civ., nel testo introdotto dal d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, a seguito della delibera di esclusione che è in facoltà della società adottare in caso di fallimento del socio) nasce o comunque diviene certo esclusivamente nel momento in cui interviene quella dichiarazione (o quella delibera), con la conseguenza che, non potendosi considerare detto credito anteriore al fallimento, viene a mancare il presupposto necessario, ai sensi dell'art. 56 della legge fallimentare, per la compensabilità dello stesso con i contrapposti crediti vantati dalla società nei confronti del socio. (massima ufficiale)" Cass. sez. un. 23 ottobre 2006, n. 22659; conf. succ. Cass. 07/07/2008, n. 18599 che ha affermato il medesimo principio in un caso di insinuazione al passivo nel fallimento del socio da parte di una banca cooperativa, condannata alla restituzione di quanto ricavato dalla vendita delle azioni realizzata dopo il fallimento).
      Alla luce di questa giurisprudenza, quindi, la banca deve effettuare il rimborso delle quote in favore della curatela del socio fallito, e insinuare o, come nel caso, mantenere l'insinuazione del suo credito verso il fallito in quanto i due controcrediti non sono compensabili per mancanza di reciprocità.
      Zucchetti SG srl
      • Giorgio Cipriani

        ROVERETO (TN)
        04/12/2022 13:35

        RE: RE: Compensazioni quote Credito Cooperativo - CONSORZIO GARANZIA FIDI




        Buongiorno
        Tematica simile a quella trattata riguarda la compensazione delle quote sociali che di "prassi" i CONSORZI DI GARANZIA FIDI operano in caso di fallimento e/o di concordato preventivo, quando sono intervenuti in garanzia a seguito dell'escussione della richiesta di intervento e/o in caso di spese/commissioni/quote associative annuali non pagate.
        Ciò "giustificato" solitamente da un articolo statutario il quale prevede che "la Cooperativa compenserà ogni suo debito con i debiti dei Soci verso la Cooperativa anche se non liquidi ed esigibili".

        Secondo il Consorzio di Garanzia Fidi, "tale previsione fa sì che l'aspettativa di credito del Socio, manifestata con la domanda di recesso, abbia fin dalla sua genesi una specifica natura e che pertanto il suo ammontare nasce già al netto di tutte le eventuali pendenze del Socio nei confronti della Cooperativa".

        Preciso altresì che lo Statuto prevede che
        1) "Non possono essere soci della Cooperativa i soggetti che:
        a) siano stati dichiarati interdetti, inabilitati o falliti non esdebitati;
        b) siano, a giudizio del consiglio di amministrazione, inadempienti verso la Cooperativa o abbiamo costretto quest'ultima ad atti giudiziari per l'adempimento di obbligazioni da essi assunte nei suoi confronti.
        2) Il consiglio di amministrazione, previa intimazione
        all'interessato, può deliberare l'esclusione del socio, se
        costui:
        a) si è reso gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni per le quali la Cooperativa ha rilasciato una o più garanzie.

        Ritengo che quanto disposto dallo Statuto, atto privato, non possa prevalere sulla legge speciale fallimentare, e pertanto la compensazione è da ritenersi illegittima, sia nel caso di fallimento, sia nel caso di concordato preventivo ammesso e/o omologato.
        Pertanto, a mio giudizio, la fallita o la concordataria dovrebbero:
        1) richiedere il recesso da socio (data l'inerzia del Consiglio di Amministrazione all'esclusione)
        2) chiedere il rimborso dell'intera quota sociale senza compensazioni;
        3) attendere l'approvazione del Bilancio d'esercizio del Consorzio Garanzia Fidi dell'anno in cui avviene il recesso/esclusione, per ottenere il pagamento della quota nell'anno successivo quando risulterà che il patrimonio sociale e il capitale sociale della Cooperativa sono integri e tali da consentire la liquidazione della quota partecipativa.
        Grazie per il confronto
        Giorgio Cipriani
        Rovereto (TN), 4.12.22



    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      05/12/2022 18:23

      RE: Compensazioni quote Credito Cooperativo

      Caratteristica della compensazione volontaria è quella di attuare la compensazione quando non ricorrono i presupposti per la compensazione legale nè per quella giudiziale per cui anche i crediti non ancora esigibili e futuri possono volontariamente essere posti in compensazione; tuttavia, non possono essere volontariamente sovvertiti volontariamente i principi fondamentali che regolano la compensazione nel fallimento e cioè che questa è ammessa tra crediti reciproci sorti entrambi prima della dichiarazione di fallimento o entrambi dopo. Nella specie, posto che, come detto nella risposta che precede, che il credito relativo alla quota di liquidazione vantato dal socio di una cooperativa escluso dalla società per effetto della dichiarazione di fallimento nasce o comunque diviene certo esclusivamente nel momento in cui interviene quella dichiarazione con la conseguenza che non può considerarsi detto credito anteriore al fallimento, si tratta di vedere se anche il credito di confidi sia sorto successivamente al fallimento. A nostro avviso, anche se l'escussione è avvenuta dopo, la dichiarazione di fallimento il credito azionato è da considerare concorsuale in quanto trova la sua fonte e origine nel rapporto di garanzia sottoscritto, seppur non manchino argomenti per ritenere che il credito di regresso nasca al momento del pagamento o della escussione.
      Zucchetti SG srl