Menu
Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE
Contratto di vendita risolto ante fallimento
-
Livio Mangiaracina
Palermo01/10/2016 19:27Contratto di vendita risolto ante fallimento
Buonasera, vorrei sottoporVi un caso:
Tizio, venditore, e Caio, acquirente, stipulano un contratto di vendita ed il Notaio procede alla trascrizione dell'atto.
Tizio, qualche giorno dopo, si accorge che l'assegno consegnatogli da Caio era, in realtà, privo di fondi (assegno bancario, sic!!) e, quindi, invita il compratore, a mezzo un legale, a corrispondere quanto dovuto: nessun riscontro; Tizio, a questo punto, manda una diffida ad adempiere: nessun riscontro; Tizio promuove ricorso 702 bis onde dichiararsi la risoluzione del contratto e la restituzione dell'immobile (la domanda non è trascritta); Tizio ha difficoltà a notificare il ricorso e il decreto di comparizione e, pertanto, estrae una visura dalla quale apprende il fallimento del compratore.
Tizio propone domanda di rivendica con la quale chiede al G.D. di accertare la risoluzione del contratto e la restituzione dell'immobile.
Mi domando e Vi domando: se l'art. 72 lf prevede, in generale, la possibilità del venditore di proseguire il giudizio di risoluzione nei miei confronti e quindi di ottenere in quella sede il riconoscimento del diritto (l'ammissione in sede concorsuale avverrà con riserva e sempre che il venditore riassuma nel termine di cui all'art. 43 l.f), questa conclusione è applicabile anche nel caso di specie, visto che la domanda non era trascritta (trattasi di immobile) e io, conseguentemente, ho già fatto relazione notarile e di stima? come si colloca, qui, la tutela dell'affidamento incolpevole (nella relazione notarile non v'è traccia della domanda)
Grazie
-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza03/10/2016 19:44RE: Contratto di vendita risolto ante fallimento
Le domande proposte, apparentemente semplici, implicano una serie di problematiche la cui comprensione richiede alcuni preliminari chiarimenti.
Nel caso è fallito Caio, il compratore (non il promissario acquirente in forza di preliminare) di un bene immobile dopo che l'atto di compravendita era stato regolarmente trascritto, per cui nel caso non può dirsi che il contratto sia ancora pendente ai fini e per gli effetti di cui al primo comma dell'art. 72, essendosi la proprietà dell'immobile (indipendentemente dalla avvenuta consegna materiale del bene) trasferita all'acquirente giacchè la compravendita è un contratto ad effetti reali, che l'avvenuta trascrizione ante fallimento di Caio ha reso opponibile anche alla massa dei creditori fallimentari. Ed, infatti, il primo comma dell'art. 72, nel disporre che a seguito del fallimento di una delle parti di un contratto pendente l''esecuzione dello stesso rimane sospesa fino a quando il curatore dichiara di subentrare nel contratto in luogo del fallito ovvero di sciogliersi dal medesimo, aggiunge testualmente "salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia gia' avvenuto il trasferimento del diritto".
Avvenuto il trasferimento del diritto- come appunto nel caso di specie in cui è avvenuto prima del fallimento di Caio il trasferimento del diritto di proprietà sull'immobile da Tizio a Caio- il curatore del fallimento di Caio non può optare per la scelta tra scioglimento e subentro alla luce della norma appena richiamata, ma cosa può fare il venditore in bonis Tizio, a fronte dell'inadempimento di Caio che non ha pagato il prezzo pattuito?
Se Caio non fosse fallito, Tizio avrebbe potuto chiedere la risoluzione per inadempimento, come in realtà ha fatto, senza però trascrivere la domanda. Intervenuto il fallimento di Caio, la controparte in bonis non può proporre l'azione di risoluzione contro la curatela, con effetti, cioè, nei confronti della massa, perché il fallimento determina la destinazione del patrimonio del fallito (tra cui l'immobile acquisito a seguito della compravendita trascritta) al soddisfacimento paritario di tutti i creditori e la cristallizzazione delle loro posizioni giuridiche, con la conseguenza che la pronunzia di risoluzione non può produrre gli effetti restitutori suoi propri dell'inadempimento accertato, che sarebbero lesivi della par condicio, in contrasto, peraltro, con la disposizione dell'art. 45 l. fall. nei casi oggetto di tale previsione..
Tutto cambia, infatti, se la domanda di risoluzione è stata trascritta prima della dichiarazione di fallimento perché, in tal caso, la retrodatazione della risoluzione del contratto (quanto meno) al momento di questa forma di pubblicizzazione (per i contratti che ovviamente sono soggetti trascrizione, come la compravendita immobiliare) consente la risoluzione, anche se la sentenza interviene dopo l'apertura del concorso, per effetto del combinato disposto degli articoli 2915, comma secondo, c.c. e 45 l.fall.. Concetti questi che già costituivano patrimonio della giurisprudenza prima della rifomca, che li ha riprodotti nel comma quinto dell'art. 72, per il quale "l'azione di risoluzione del contratto promossa prima del fallimento nei confronti della parte inadempiente spiega i suoi effetti nei confronti del curatore, fatta salva, nei casi previsti, l'efficacia della trascrizione della domanda".
Sembrerebbe da quanto detto che, intervenuto il fallimento del contraente inadempiente, l'altro, che non abbia proposto l'azione di risoluzione prima, non possa più esercitarla contro la curatela, con effetti nei confronti della massa. Questa conclusione è esatta se riferita ad azione con scopi rivendicatori e restitutori dei beni oggetto della sua parziale prestazione di adempimento (restituzione dell'immobile nel caso) onde evitare che il contraente in bonis, per gli effetti restitutori, venga a porsi in una situazione di particolare privilegio rispetto agli altri creditori. Quando, invece, la risoluzione costituisce il presupposto per una pretesa di risarcimento dei danni, la domanda risarcitoria, che si sostanza in una pretesa creditoria da far valere con l'insinuazione al passivo, è ammissibile non potendo essere esclusi dal concorso i danni conseguenti all'inadempimento e già maturati alla data del fallimento; ovviamente, l'accertamento del credito risarcitorio, come avviene in ogni caso in cui al concorso fallimentare partecipano creditori che vantino ragioni di credito ancora da accertare nella loro esistenza e quantità, comprende e presuppone una decisione sul diritto sostanziale che giustifica la pretesa e, quindi, nel caso, sull'inadempimento del fallito e sull'esistenza delle altre condizioni che giustificano la risoluzione contrattuale e il risarcimento del danno.
In conclusione- e posto che gli stessi principi valgono per l'ipotesi che si possa prospettare un annullamento del contratto per dolo (visto che era stato dato in pagamento un assegno non coperto- Tizio, che non ha trascritto la domanda di risoluzione prima del fallimento di Caio (ed anzi, a quanto pare, non l'ha neanche notificata) può solo, a nostro avviso, insinuarsi al passivo del fallimento di Caio per far valere il credito per il prezzo della compravendita che non è stato pagato e l'eventuale credito per risarcimento danni prodotti dall'inadempimento di Caio e maturati prima della dichiarazione di fallimento.
Zucchetti SG srl
-