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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE
Riassunzione in giudizi pendenti e ammissione SP condizionata
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Giuseppe Cotto
Asti24/10/2016 15:15Riassunzione in giudizi pendenti e ammissione SP condizionata
Buongiorno,
mi trovo in presenza di un fallimento con giudizio pendente avanti Corte d'Appello per appello presentato dalla società fallita contro sentenza di primo grado che condannava al pagamento somme e non riconosceva quanto richiesto dalla fallita per ricalcolo interessi passivi, superamento tasso soglia ed altro.
Ritengo che occorra:
- subentrare nel giudizio pendente;
- ammettere in via condizionata il creditore che ha presentato domanda di insinuazione per l'importo determinato nella sentenza di primo grado in attesa dell'esito del contenzioso civile.
Ringrazio.
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza24/10/2016 20:24RE: Riassunzione in giudizi pendenti e ammissione SP condizionata
Deve necessariamente proseguire il giudizio di appello, altrimenti la sentenza di primo grado diventa definitiva e non potrà più opporsi ad essa. A questa situazione segue, come lei giustamente fa presente, l'ammissione con riserva a norma dell'art. 96, co. 2, n. 3 l.f., ma l'ammissione presuppone la domanda di insinuazione, per cui ove il creditore non chieda l'ammissione al passivo non può ammettere il credito al passivo né con riserva né senza. E' molto probabile che la controparte si faccia viva nel fallimento, perché, diversamente, rischia di vanificare l'eventuale vittoria in quanto dovrà presentare domanda tardiva che, se è oltre l'anno dalla esecutività dello stato passivo, diventa ultratardiva ed è soggetta al giudizio di ammissibilità di cui all'ult. comma dell'art. 101 l.f. In questo caso, difficilmente potrà dimostrare che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile perché, anche se non ha ricevuto l'avviso ex art. 92 (che comunque va fatto), non potrà sostenere di non essere a conoscenza del fallimento visto che la sua controparte nel giudizio di appello è il curatore.
Zucchetti SG srl
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Angela Sapio
Roma06/09/2022 11:43RE: Riassunzione in giudizi pendenti e ammissione SP condizionata
Buongiorno, mi collego al quesito per chiedere un Vs. prezioso consiglio.
La società fallita (all'epoca in bonis) aveva ottenuto alcuni decreti ingiuntivi contro vari soggetti, tutti opposti dagli ingiunti.
I giudizi di opposizione si sono conclusi con sentenze che hanno revocato i decreti ingiuntivi e condannato la società in bonis al pagamento delle spese di lite.
Tutte le sentenze sono state emesse anteriormente alla dichiarazione di fallimento; avverso ad esse, la società in bonis ha proposto appelli.
Intercorso il fallimento, ho valutato la fondatezza o meno degli appelli e, viste anche alcune sentenze dello stesso filone già emesse con esito negativo (ed ulteriore condanna alle spese della società in bonis), ho deciso di non proseguire i giudizi di impugnazione.
Alcuni di questi giudizi di impugnazione sono, ad oggi, ancora pendenti (non essendo ancora stati dichiarati estinti).
La domanda è questa: ho ricevuto alcune domande di insinuazione al passivo per spese legali, sulla base delle sentenze di primo grado (non passate in giudicato, essendo nelle more ancora pendente l'appello).
Io sarei del parere che, in questo caso, sebbene non ancora siano stati dichiarati estinti i giudizi di appello, con conseguente passaggio in giudicato delle sentenze di primo grado, sarebbe inutile ricorrere all'ammissione con riserva ex art. 96 l.f., tenuto conto che il curatore ha già manifestato l'intenzione di non proseguire i giudizi di impugnazione.
Ritenete corretta questa impostazione?
La formulazione della norma non è "perfetta" e dunque lascia spazio a dubbi interpretativi, anche se questa soluzione sembrerebbe - a mio dire - la più corretta anche per motivi di economia processuale.
Che senso avrebbe ammettere con riserva un credito in pendenza di un giudizio di impugnazione che non verrà coltivato dal fallimento?
Se condividete questa impostazione, potete indicarmi se vi sono riferimenti giurisprudenziali che non ho rinvenuto (unico trovato Cass. 2949/2021 che nella parte motivata così dispone: "Rimane, invece, del tutto irrilevante, in assenza di una successiva iniziativa del curatore, la pendenza dell'impugnazione al momento della dichiarazione di fallimento, atteso che la sentenza gia' emessa e' certamente opponibile alla massa e che all'estinzione del giudizio di appello per mancata riassunzione (articolo 307 c.p.c., comma 3) consegue il suo passaggio in giudicato ai sensi dell'articolo 310 c.p.c., comma 2...").
Grazie mille.
A.S.
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza06/09/2022 19:30RE: RE: Riassunzione in giudizi pendenti e ammissione SP condizionata
Teoricamente la fattispecie potrebbe rientrare nella categoria dell'ammissione con riserva in quanto i creditori dispongono, al momento, di sentenze che condannano il soggetto poi fallito al pagamento delle spese del giudizio di primo grado, ma queste sentenze sono state impugnata, per cui dette statuizioni potrebbero anche essere modificate, ove l'sappello coinvolga anche la condanna alle spese. Tuttavia, come lei giustamente rileva, avendo il curatore presa la decisione di rinunciare all'appello e solo questioni di tempi processuali fanno sì che alcuni giudizi siano ancora pendenti, pare ineccepibile la soluzione prospettata di ammettere detti crediti in via pura e semplice e non con riserva, come comunque dovrebbe essere ove l'impugnazione non riguardi anche il capo della condanna alle spese di causa..
Quanto alla giurisprudenza, il precedente, anche recente, da li richiamato è molto significativo in tal senso in quanto esso dispone che in presenza di una sentenza pronunziata prima della dichiarazione di fallimento e non ancora passata in giudicato, che accerti la esistenza di un credito nei confronti del fallito spetta al curatore proporre o proseguire il giudizio di impugnazione onde ottenere la riforma della sentenza ed evitarne il passaggio in giudicato e che qualora il curatore non assolva tale onere, il credito deve essere ammesso al passivo senza alcuna riserva. La mancata impugnazione equivale alla rinuncia e alla volontà di rinunciare.
Zucchetti SG srl
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