Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

risoluzione del contratto

  • Ester Favretto

    roma
    03/10/2019 16:02

    risoluzione del contratto

    salve ho una problematica da rappresentare, prima del fallimento della società che gestisco era stato concesso un contratto di gestione ramo azienda. Ora con il GD abbiamo disposto lo scioglimento del contratto con la clausola risolutiva espressa indicata nel contratto. Avendo ad oggetto il contratto 4 erogatori di benzina le altre attrezzature e il piazzale sono in uso della società fallita quindi non di proprietà.
    La domanda che mi pongo è scrivo alla affittuaria dicendo ridatemi la gestione avvalendomi della clausola senza fare inventario o altro? Io quando si è aperto il fallimento non ho fatto alcun inventario. Inoltre se gli erogatori di benzina non riuscissimo a vederli tornano nella proprietà del fallito? Vi prego aiutatemi.
    grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      03/10/2019 19:12

      RE: risoluzione del contratto

      Se lei è giunto alla conclusione di esercitare la clausola risolutiva espressa del contratto di affitto avrà avuto le sue buone ragioni, tanto più che questa decisione, come riferisce, è stata avallata dal giudice delegato, ma dall'esterno- senza cioè conoscere la situazione in concreto- ci chiediamo come mai si sia arrivati a questa soluzione, piuttosto che continuare l'affitto percependo i canoni e nel frattempo cercare di vendere l'azienda, eventualmente d'accordo con gli altri interessati proprietari dei vari componenti, visto che già si è arrivati all'affitto. Probabilmente l'affittuario è inadempiente.
      Ad ogni modo risolto il contrato di affitto attraverso la comunicazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa contenuta nel contratto- l'affittuario dovrà restituire al concedente , ossia ora al fallimento, tutti i componenti dell'azienda, e questi beni, anche se di terzi, dovranno essere inventariati, salvo poi a restituirli a chi ne ha diritto fatto valere con apposita domanda di rivendica o restituzione. I beni mobili sui quali i terzi vantano diritti reali o personali chiaramente riconoscibili possono essere restituiti con decreto del giudice delegato, su istanza della parte interessata e con il consenso del curatore e del comitato dei creditori, anche provvisoriamente nominato, anche senza essere inventariati , a norma dell'art. 87bis l. fall..
      A quel punto si vedrà esattamente cosa resta al fallimento e cosa può essere venduto. Tuttavia prima di smembrare il complesso aziendale è sempre preferibile cercare la vendita unitaria, anche se ci rendiamo ben conto che nel caso intervengono anche interessi di terzi.
      Zucchetti Sg srl