Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

art. 28 L.F. aggiornato L. 132/2015 - Requisiti per la nomina a curatore

  • Salvatore De Franciscis

    Salerno
    14/09/2015 13:36

    art. 28 L.F. aggiornato L. 132/2015 - Requisiti per la nomina a curatore

    salve,
    la lettera a) dell'art. 5 comma 1 della L. 132/2015 indica la soppressione delle parole "durante i due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento", l'art. 28 L.F. della legge fallimentare (disponibile sul sito) riporta queste parole in verde, mentre nel file delle tavole sinottiche (disponibile sul sito) vengono anche barrate con un tratto.
    riterrei quindi corretto il file con le tavole sinottiche ed un mero errore di battitura quanto riportato nel file della legge fallimentare.

    inoltre segnalo lo strano caso del testo coordinato della gazzetta ufficiale laddove il testo dell'art. 28 l.f., modificato dalla L. 132/2015, riporta ancora un periodo presente del D.L. n.83/2015 ma non nella Legge di conversione: "Non può altresì essere nominato curatore chi abbia svolto la funzione di commissario giudiziale in relazione a procedura di concordato per il medesimo debitore, nonché chi si sia unito in associazione professionale con chi abbia svolto tale funzione". Questo potrebbe, a mio avviso, indurre in errore.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      15/09/2015 13:05

      RE: art. 28 L.F. aggiornato L. 132/2015 - Requisiti per la nomina a curatore

      L'art. 28 l.f., nei passaggi tra d.legge e conversione, è stato quello più pasticciato al punto da confondere anche i redattori ministeriali del testo coordinato, come lei ricorda.
      In realtà il limite dei due anni era stato portato a cinque con il d.l. n. 83 e poi è stato abolito in sede di conversione. in un primo momento si era ritenuto che abolito il limite quinquennale fosse rimasto quello biennale originario, invece, a ben considerare, è stato eliminato ogni limite temporale. Questo, quindi spiega la cancellatura della parte in verde. Comunque il testo definitivo è quello delle tavole sinottiche in cui non figura alcun limite.
      Per quanto riguarda, invece, il divieto della nomina a curatore del professionista che ava svolto il ruolo di commissario nel precedente concordato, i dubbi sono nati dalla pubblicazione in G.U. del testo coordinato della legge fallimentare, ove tale divieto è riportato. In realtà da una esegesi delle norme del d.l. e della legge di conversione, si capisce che, invece, è stato eliminato.
      Invero, l'art. 5 dle d.l. n. 83, che aveva come titolo,Requisiti per la nomina a curatore, aveva il seguente tenore:
      1. All'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono
      apportate le seguenti modificazioni:
      a) al terzo comma, la parola "due" e' sostituita con la seguente: "cinque"; e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Non puo' altresi' essere nominato curatore chi abbia svolto la funzione di commissario giudiziale in relazione a procedura di concordato per il medesimo debitore, nonche' chi sia unito in associazione professionale con chi abbia svolto tale funzione.";
      b) dopo il terzo comma, sono aggiunti i seguenti:
      "Il curatore deve essere in possesso di una struttura organizzativa e di risorse che appaiano adeguate al fine del rispetto dei tempi previsti dall'articolo 104-ter. La sentenza pronunciata ai sensi dell'articolo 16 motiva specificamente in ordine alla sussistenza dei requisiti di cui al terzo comma e tiene conto, anche alla luce delle risultanze dei rapporti riepilogativi di cui all'articolo 33, quinto comma, delle eventuali indicazioni in ordine alla nomina del curatore espresse dai creditori nel corso del procedimento di cui all'articolo 15. E' istituito presso il Ministero della giustizia un registro nazionale nel quale confluiscono i provvedimenti di nomina dei curatori, dei commissari giudiziali e dei liquidatori giudiziali. Nel registro vengono altresi' annotati i provvedimenti di chiusura del fallimento e di omologazione del concordato, nonche' l'ammontare dell'attivo e del passivo delle procedure chiuse. Il registro e' tenuto con modalita' informatiche ed e' accessibile al pubblico.".
      2. Per l'istituzione del registro nazionale di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di euro 100.000 per l'anno 2015.

      La legge di conversione- che è intervenuta sul decreto legge e, quindi, sull'art. 5- si esprime come segue:
      All'articolo 5, comma 1:
      la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
      «a) al secondo comma, le parole: "durante i due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento" sono soppresse»;
      alla lettera b):
      all'alinea, le parole: «terzo comma» sono sostituite dalle seguenti: «secondo comma»;
      il primo capoverso e' soppresso;
      il secondo capoverso e' sostituito dal seguente:
      «Il curatore e' nominato tenuto conto delle risultanze dei rapporti riepilogativi di cui all'articolo 33, quinto comma».
      Dal raffronto tra i due testi si ricava che la lett. a) è stata interamente sostituta con limitazione dell'intervento nel corpo del secondo comma dell'art.28 (definito erroneamente "terzo" nel DL) alla soppressione dell'espressione "durante i due anteriori alla dichiarazione di fallimento. Pertanto l'incompatibilità tra commissario e curatore introdotta nell'art.28 dal decreto legge e' stata espunta dalla legge di conversione, nonostante il diverso testo pubblicato sulla G.U..
      Zucchetti SG Srl