Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

autorizzazioni necessarie per intraprendere un'azione legale

  • Vittorio Sarto

    Cesena (FC)
    15/06/2016 16:44

    autorizzazioni necessarie per intraprendere un'azione legale

    Buongiorno,

    il curatore intende promuovere un'azione legale ( azione revocatoria ex art 67 l.f.). L'iter da seguire è quello di richiedere l'autorizzazione al GD a norma dell'art. 25 l.f. mentre la nomina del legale spetta al curatore.Nella procedura in questione è stato nominato anche il Comitato dei creditori. Si chiede se debba essere richiesta anche l'autorizzazione del Comitato, considerato che ancora non è stato predisposto il Programma di Liquidazione ed è necessario procedere con l'azione legale con una certa urgenza.

    grazie per la cortese risposta
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      15/06/2016 19:28

      RE: autorizzazioni necessarie per intraprendere un'azione legale

      L'attuale n. 6 del primo comma dell'art. 25, come lei giustamente ricorda, inizia stabilendo che il giudice delegato "autorizza per iscritto il curatore a stare in giudizio come attore o come convenuto"; concetto ripetuto nel secondo comma dell'art. 31, per il quale il curatore "non può stare in giudizio senza l'autorizzazione del giudice delegato". Dopo la riforma del 2006, il giudice non partecipa più alla nomina dell'avvocato che assiste e rappresenta il curatore nei giudizi che ha autorizzato, perché atto di ordinaria amministrazione,. Il fatto che la nomina del legale sia considerato atto di ordinaria amministrazione esclude la necessità dell'autorizzazione del comitato dei creditori a norma dell'art. 35 l.f. e il fatto che il legale nominato svolga un'attività anche completamente diversa da quella di un coadiutore esclude che sia necessaria l'autorizzazione dello stesos organo ai sensi del secondo comma dell'art. 32.
      Il sistema, per la verità non è molto coerente perché il giudice non nomina né autorizza la nomina del legale (ma alcuni uffici chiedono comunque che al momento dell'autorizzazione a stare o resistere in giudizio, sia indicato il legale prescelto), ma decide sulla sua revoca e liquidazione dei suoi compensi, atti anche questi di ordinaria amministrazione. Peraltro, il giudice delegato autorizza il curatore a stare in giudizio (atto di straordinaria amministrazione), ma non è partecipe della successiva gestione della lite perché le eventuali successive transazioni o rinunce alle liti già autorizzate, anch'essi atti di straordinaria amministrazione, sono soggette al potere autorizzativo del comitato dei creditori, a norma dell'art. 35; tuttavia il potere del giudice riemerge qualora il curatore intenda impugnare la decisone emessa o costituirsi in giudizio sull'impugnazione promossa dalla controparte, essendo necessaria l'autorizzazione per ogni grado di giudizio. ma questo è il sistema di cui disponiamo.
      Zucchetti SG srl