Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

interruzione processo. Riassunzione; Decorrenza del termine;

  • Tommaso Bartiromo

    Nocera Superiore (SA)
    16/05/2014 16:53

    interruzione processo. Riassunzione; Decorrenza del termine;

    Da parte di: Tommaso Bartiromo

    Buongiorno. Vorrei cortesemente un chiarimento su questa questione:
    Sono stato nominato difensore della Curatela per riassumere un processo. Il processo è stato riassunto nel termine di 6 mesi (si tratta di processo avviato ante riforma) dal momento in cui è stato interrotto il processo in udienza (preciso che il processo è stato interrotto dal giudice sulla base di una comunicazione inviata a mezzo fax dal curatore pochi giorni prima dell'udienza).
    Contraparte eccepisce la tardività nella riassunzione asserendo che, ai sensi dell'art. 43 c. 3 legge fall. (come modificata dalla riforma D,lgs 5/06) " l'apertura del fallimento determina l'interruzione del processo" per cui eccepisce che con la dichiarazione di fallimento automaticamente il processo è interrotto e dal momento della sentenza decorre il termine per la riassunzione.
    Io ho evidenziato che, in base alle Sezioni Unite della Suprema Corte, che si sono pronunciate in riferimento al fallimento quale causa interruttiva del giudizio, con la sentenza n. 7443 del 20/03/200 è stato fissato il seguente principio : "Nell'ipotesi di intervenuto fallimento o di qualsiasi altro evento interruttivo che colpisca la parte costituita in giudizio a mezzo di procuratore, l'interruzione del processo si verifica dal momento in cui il procuratore della parte dichiara in udienza l'evento interruttivo che ha colpito il proprio assistito o lo notifica alle altre parti, con la conseguenza che da tale momento decorre il termine semestrale per la riassunzione o la prosecuzione del processo, mentre non ha alcuna efficacia, al fine di uno spostamento del momento iniziale di operatività dell'interruzione, la circostanza che il provvedimento dichiarativo dell'interruzione sia stato pronunziato solo successivamente. …". Cortesemente vorrei sapere la Vs opinione in proposito
    Ringrazio in anticipo e saluto cordialmente . avv. Bartiromo
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      16/05/2014 20:23

      RE: interruzione processo. Riassunzione; Decorrenza del termine;

      La sentenza delle Sez. unite da lei richiamata n. 7443 del 2008 riguarda una fattispecie verificatasi anteriormente alla riforma fallimentare e, quindi, prima della introduzione del terzo comma dell'art. 43 l.f., per il quale "l'apertura del fallimento determina l'interruzione del processo", ove l'utilizzo del verbo "determinare" è stato interpretato nel senso che l'evento fallimento comporta la interruzione automatica del processo in corso voluta dal legislatore per evitare la inutile prosecuzione di processi per la mancata comunicazione dell'avvenuto fallimento nelle forme di rito e per agevolare, di conseguenza, la curatela che, con il processo bloccato, può decidere tranquillamente che comportamento assumere.
      Il problema che era sorto immediatamente riguardava non tanto la interruzione automatica, quanto il tempo della riassunzione, ma sul punto è intervenuta nel 2010 la Corte Costituzionale (Corte Cost. 21 gennaio 2010, n. 17) che ha ritenuto infondata la q.l.c. dell'art. 305 c.p.c., in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 comma 2 Cost., nella parte in cui fa decorrere dalla data dell'interruzione del processo per intervenuta dichiarazione di apertura di fallimento ex art. 43 comma 3 l. fall., e non dalla data di effettiva conoscenza dell'evento interruttivo, il termine per la riassunzione del processo ad opera di parte diversa da quella dichiarata fallita (ovvero diversa dai soggetti che comunque hanno partecipato al procedimento per la dichiarazione di fallimento). A riguardo la Corte ha in particolare osservato che, premesso che, secondo gli orientamenti della giurisprudenza costituzionale in materia di interruzione del processo civile, recepiti dalla giurisprudenza di legittimità, è da tempo acquisito il principio per cui nei casi di interruzione automatica del processo il termine per la riassunzione decorre non già dal giorno in cui l'evento interruttivo è accaduto, bensì dal giorno in cui esso è venuto a conoscenza della parte interessata alla riassunzione medesima, la norma censurata non viola gli indicati parametri ove sia interpretata nel senso che, anche nell'ipotesi di interruzione automatica del processo per fallimento di parte costituita, fa decorrere il termine per la riassunzione, ad opera della parte interessata, dalla data di effettiva conoscenza dell'evento interruttivo.
      Principi già affermati da Trib. Roma 10 febbraio 2009 e ripresi dalla successiva giurisprudenza, Trib. Bari, 14/12/2010; Trib. Modena, 20/01/2012; Trib. Milano, sez. V, 31/01/2013, per le quali tutte l'apertura del fallimento determina l'automatica interruzione del processo, ai sensi del nuovo art. 43 l. f. che -non richiedendo ulteriori fatti per il prodursi dell'interruzione- comporta deroga all'art. 300 c.p.c., ma tale automatismo non riguarda tuttavia il termine per la riassunzione, che decorre infatti dalla conoscenza dell'evento interruttivo, con ciò escludendosi eventuali dubbi di costituzionalità.
      Infine la S. Corte (Cass. 07/03/2013, n. 5650), nel ribadire tali concetti ha anche precisato che "al fine del decorso del termine per la riassunzione non è sufficiente la sola conoscenza da parte del curatore fallimentare dell'evento interruttivo rappresentato dalla dichiarazione di fallimento, ma è necessaria anche la conoscenza dello specifico giudizio sul quale detto effetto interruttivo è in concreto destinato ad operare. La conoscenza deve inoltre essere "legale", cioè acquisita non in via di mero fatto, ma per il tramite di una dichiarazione, notificazione o certificazione rappresentativa dell'evento che determina l'interruzione del processo, assistita da fede privilegiata".
      Trasponendo questi principi nel suo caso, ci sembra di poter dire che il termine per la riassunzione iniziava a deocrrere quanto meno dalla data della comunicazione fatta dal curatore al giudice del giudizio ordinario per comunicare l'avvenuto fallimento, che presuppone la conoscenza, oltre che ovviamente del fallimento anche del giudizio pendente.
      Zucchetti SG Srl
      • Tommaso Bartiromo

        Nocera Superiore (SA)
        19/05/2014 15:02

        RE: RE: interruzione processo. Riassunzione; Decorrenza del termine;

        La ringrazio