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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE
Poteri del liquidatore presentazione istanza fallimento
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Alessandro Turini
Piombino (LI)22/09/2014 10:25Poteri del liquidatore presentazione istanza fallimento
una srl delibera il proprio scioglimento e nomina un liquidatore al quale successivamente attribuisce i poteri per la presentazione di concordato preventivo.
il liquidatore delibera davanti al notaio la presentazione del concordato preventivo e deposita la domanda.
il concordato è omologato ma non va a buon fine.
il liquidatore (volontario in quanto il giudiziale non è stato nominato) a questo punto intende presentare istanza di fallimento in proprio (inevitabile).
Per avere i poteri, deve transitare attraverso una delibera assembleare? se sì, questa deve tenersi alla presenza del notaio?
se no, la delibera del liquidatore deve essere presa davanti al notaio e pubblicata nel registro imprese?
in attesa di vostro prezioso contributo, ringrazio.
Dott. Alessandro turini
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza22/09/2014 20:04RE: Poteri del liquidatore presentazione istanza fallimento
Classificazione: DICHIARAZIONE FALLIMENTO / INIZIATIVAPer Cass. 16/09/2009, n. 19983, "il ricorso per la dichiarazione di fallimento del debitore, nel caso in cui si tratti di una società di capitali, deve essere presentato dall'amministratore, dotato del potere di rappresentanza legale, senza necessità della preventiva autorizzazione dell'assemblea o dei soci, non trattandosi di un atto negoziale né di un atto di straordinaria amministrazione, ma di una dichiarazione di scienza, peraltro doverosa, in quanto l'omissione risulta penalmente sanzionata". Eguale discorso vale per il liquidatore (App. Torino 4 ottobre 2009), il che trova conferma nel trasferimento, nelle società di capitali, dall'assemblea all'orgasno amministrativo ed esecutivo del potere di chiedere il concordato (art. 152 e 161 co.4).
Sembrerebbe che per richiedere il fallimento non siano necessarie neanche le formalità di cui all'ult. comma dell'art. 152 perché, come dice la citata Cassazione, "il ricorso (per fallimento in proprio) non ha neppure natura giuridica di domanda giudiziale, come reso evidente dal fatto che non è necessario il patrocinio di difensore, nè vincola l'accertamento del tribunale (che prima della riforma, poteva dichiarare il fallimento anche ex officio) a differenza di quanto previsto per l'ammissione al beneficio del concordato preventivo..,".
Zucchetti SG Srl
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Andrea Cester
San Vendemiano (TV)05/07/2016 14:29RE: RE: Poteri del liquidatore presentazione istanza fallimento - Società di persone
Buon giorno, prendo spunto dall'interessante discussione per sottoporVi una particolare fattispecie.
Due persone sono state dichiarate fallite in quanto soci illimitatamente responsabili di una Snc. Gli stessi sono anche soci di una Sas, ora in bonis, uno con la qualifica di accomandatario, l'altro quale accomandante.
Stante l'intervenuto fallimento personale, il socio accomandatario è stato escluso dalla Sas, mentre i diritti dell'accomandante sono attualmente gestiti dal curatore della Snc; quest'ultimo, preso atto dell'impossibilità di funzionamento della Sas, è stato autorizzato dal Giudice Delegato a porla in liquidazione volontaria, nominando nell'occasione un soggetto terzo alla carica di liquidatore.
Le verifiche contabili sulla Sas hanno evidenziato come anche la stessa si trovi nell'impossibilità di far fronte alla propria esposizione debitoria ed il liquidatore intende presentare istanza per la dichiarazione di fallimento in proprio.
A Vostro avviso, in considerazione appunto della natura di società di persone, è opportuno che il liquidatore si faccia comunque autorizzare dalla compagine sociale, e quindi dal curatore che è portatore dei diritti sociali dell'accomandante supersite (essendo l'accomandatario escluso di diritto) oppure può operare senza alcun espresso assenso dei soci?
Con i migliori saluti.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza19/07/2016 20:17RE: RE: RE: Poteri del liquidatore presentazione istanza fallimento - Società di persone
Il liquidatore, se la società versa in stato di insolvenza- da valutare con i criteri utilizzabili per una società in liquidazione- deve, a nostro avviso, chiedere il fallimento in proprio della società, altrimenti incorre anche in sanzioni penali, senza, quindi, bisogno di una delibera assembleare, ritenendo che tale richiesta sia un atto dovuto. Tanto vale sia per le società di capitali che di persone.
Zucchetti SG srl
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