Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Prededucibili spese di lite e il compenso dell'avvocato su sentenza?

  • Salvatore Toma

    SCORRANO (LE)
    04/03/2017 10:04

    Prededucibili spese di lite e il compenso dell'avvocato su sentenza?

    Buon giorno vorrei cortesemente un chiarimento sulla questione:
    Il fallimento, con apposita istanza di riassunzione, ha proseguito una causa nata prima della procedura nell'intento di recuperare un credito su fatture; in estrema sintesi, il fallimento è il convenuto opposto e l'avversario è l'attrice opponente al decreto ingiuntivo sorto per recuperare tale credito. Ahimè il fallimento, con sentenza, è risultato soccombente e il giudice condanna la parte opposta alla refusione delle spese di lite in favore della parte opponente per €.1.100,00 e €.7.254,00 per compenso oltre cap, rimborso spese, iva come per legge.
    Vorrei gentilmente sapere, sono tutte spese considerate prededucibili o solo il compenso? mentre le spese di lite rientreranno nella massa come privilegiati facendo apposita istanza?
    Se sono invece tutte prededucibili e l'attivo recuperato sia, per pura casualità, di pari importo o leggermente superiore a queste cifre, come posso procedere poi per il mio compenso e per il compenso dell'avv. della curatela?
    Fiducioso di un vostro celere riscontro.
    Distinti saluti
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      06/03/2017 19:30

      RE: Prededucibili spese di lite e il compenso dell'avvocato su sentenza?

      In realtà il solo compenso è da considerare credito prededucibile in qaunto trova la sua fonte nella sentenza intervenuta in pendenza di fallimento nei confronti del curatore, nel mentre le spese sono solo la quantificazione degli esborsi effettuati nel tempo.
      Il compenso in questione è a favore della controparte (non si tratta del compenso al legale del fallimento) e riguardando un processo di cognizione ordinario non gode, nell'ambito della categoria dei crediti prededucibili, di alcun privilegio. Tanto è di grande importanza perché se l'attivo non è sufficiente a soddisfare tutte le prededuzioni (tra cui anche il suo compenso), tra le stesse va fatta una graduazione seguendo l'ordine dei privilegi, giusto il disposto dell'ult. comma dell'art. 111bis. In questa graduatoria, all'interno delle prededuzioni il credito per il compenso del curatore è considerata una spesa di giustizia, con i privilegi di cui agli artt. 2755 e 27070 c.c., nel mentre quello per il compenso della controparte di una causa di cognizione è chirografario.
      Zucchetti SG srl
      • Alberto Biccheri

        CITTA DI CASTELLO (PG)
        26/10/2020 17:28

        RE: RE: Prededucibili spese di lite e il compenso dell'avvocato su sentenza?

        Nel caso in cui, l'attivo disponibile non fosse sufficiente nemmeno a pagare il compenso del curatore, le spese di lite a carico del soccombente fallimento, devono essere comunque inserite nel riparto finale? oppure è opportuno avvisare il legale che non potrà essere pagato per insufficienza dell'attivo?
        Grazie
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          26/10/2020 20:15

          RE: RE: RE: Prededucibili spese di lite e il compenso dell'avvocato su sentenza?

          Partiamo dalla premessa che il fallimento sia rimasto soccombente in una causa da esso promossa o in cui si è costituito come convenuto, con condanna al pagamento delle spese di causa in favore della controparte, per cui tale debito è da soddisfare in prededuzione, così come il credito per compenso del curatore.
          L'attivo disponibile non è sufficiente per soddisfarli entrambi, per cui si applica l'ult. comma dell'art. 111bis l. fall., secondo il quale quando l'attivo non è sufficiente alla soddisfazione di tutte le prededuzioni, la distribuzione deve avvenire secondo il criterio della graduazione; il che significa che lei deve procedere ad una graduazione dei crediti prededucibili secondo le loro originarie cause di prelazione e ripartire l'attivo di cui dispone seguendo tale ordine.
          Nel caso in esame, il credito per compenso del curatore è sicuramente una spesa di giustizia che gode del privilegio più alto in grado di cui agli artt. 2755 e 2770 c.c., nel mentre il credito della controparte, derivando da spese di un giudizio di cognizione (non certo da uno di esecuzione per il divieto di cui all'art. 51 l. fall.) non gode di alcun privilegio, per cui trova collocazione chirografaria all'interno delle prededuzioni. Caratteristica che manterrebbe anche se vi fosse stata distrazione delle spese in favore del legale di controparte perché tale distrazione legittima l'avvocato ad agire direttamente per il pagamento, ma non muta la natura del credito; in ogni caso, quand'anche si volesse considerare la spesa distratta in favore del legale come credito professionale assistito dal privilegio ex art. 2751bis n. 2 c.c., lo stesso troverebbe pur sempre collocazione posteriore rispetto alle spese di giustizia.
          Zucchetti SG srl