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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE
Pagamento ritenute professionisti
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Lucio Santin
Pesaro (PU)13/02/2018 19:02Pagamento ritenute professionisti
Buonasera,
ho piacere di avere una Vostra opinione in merito alla seguente situazione.
Sono Liquidatore giudiziale di un concordato con cessione di beni. Senza entrare nel merito della proposta concordataria, attualmente vi sono disponibilità liquide tali da soddisfare soltanto le spese di giustizia (come il compenso del liquidatore e dei commissari giudiziali) ed in parte le prededuzioni professionali ex art. 2751 bis n. 1.
L'ulteriore attivo da realizzare (potenzialmente) dipende dall'esito di un causa giudiziale, di esito ancora incerto, in quanto il giudizio è ancora in corso.
Pertanto allo stato non vi sono, con certezza, somme disponibili al soddisfacimento di tutte le prededuzioni.
Il sottoscritto Liquidatore ha predisposto (accantonate le somme per spese di giustizia) un riparto parziale dei crediti prededucibili spettanti ai professionisti ex art. 2751 bis n. 1 (di cui sopra), attendendosi alle indicazioni fornite dall'agenzia delle entrate nella risoluzione n. 127 del 2008 (il riparto è stato effettuato nel 2017, prima delle recenti novità in tema iva e cassa di previdenza dei professionisti).
Ai singoli professionisti, tenendo conto della % di riparto, è stato corrisposto l'importo al netto della ritenuta di acconto.
Ritengo che la ritenuta di acconto (pur in prededuzione poichè il debito è sorto nel corso della procedura all'atto del pagamento dei compensi ai professionisti) goda del privilegio ex art. 2759 c.c. e, qualora l'attivo sia insufficiente al soddisfo delle prededuzioni, tale graduazione debba essere applicata anche all'interno delle stesse prededuzioni.
Per tale motivo ritengo altresì di non dover provvedere al versamento delle ritenute in oggetto in quanto lederei la par condicio creditorum, non avendo attualmente neppure somme necessarie al soddisfacimento delle prededuzioni professionali, di grado superiore rispetto alle ritenute d'acconto. Sono però purtroppo consapevole del fatto che ciò potrebbe generare sanzioni ed interessi in capo alla procedura, anche se ultimamente la giurisprudenza sta prendendo un certo indirizzo (ma non spingiamoci oltre in questo senso).
Analogo (e maggiore) dubbio, mi si pone relativamente al pagamento di acconti sul compenso degli organi di procedura (esempio liquidatore giudiziale). Le ritenute d'acconto su tale compenso ritengo non godano dello stesso privilegio di spese di giustizia ex art. 2755 e 2770 c.c. (di cui gode invece il compenso), ma abbiano lo stesso privilegio ex art. 2759 c.c. di cui sopra, e pertanto in sede di pagamento di acconti sul compenso (effettuati al netto della ritenuta di acconto così come per legge), non dovrò provvedere al versamento delle ritenute (ovviamente sempre considerando il mio caso in cui l'attivo attualmente certamente disponibile è sufficiente al soddisfacimento delle sole spese di giustizia integralmente e delle prededuzioni professionali parzialmente).
Vi ringrazio per la collaborazione.
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza15/02/2018 17:30RE: Pagamento ritenute professionisti
A nostro avviso le ritenute d'acconto vanno versate. Il discorso da lei fatto sulla subordinazione del privilegio dello Stato a quello dei professionisti pagati e graduazione nell'ambito delle prestazioni non ci sembra applicabile nel caso in quanto la ritenuta costituisce un versamento effettuato dal "cliente" per conto del professionista, anticipando di fatto parte delle imposte che il professionista dovrà poi liquidare con la dichiarazione dei redditi. Ossia si tratta di una quota che il liquidatore dovrebbe versare al professionista e che, per evitare che poi non venga corrisposta, viene trattenuta dal committente e versata direttamente da questi e, quindi il versamento della ritenuta è inscindibilmente legato al pagamento del professionista, e non è un debito che sorge in corso di procedura, come ad esempio potrebbe essere considerato il debito IVA.
Il debito IVA è in capo all'impresa, che si rivale per legge sul cliente, per cui le due posizioni (incasso dell'IVA dal cliente e dovere di versarla) sono staccate sicchè si può incassare imponibile più IVA dalla vendita di attività del fallimento ma non versare l'IVA, perchè il fallimento ha debiti in prededuzione di rango superiore; il legame ritenuta/obbligo di versamento è invece più stretto, tanto che vi sono stati periodi nei quali l'omesso versamento della ritenuta (anzi anche il mero ritardo, quando non vi erano le esimenti e i ravvedimenti operosi di ora equivaleva a omesso) era penalmente sanzionato indipendentemente dall'importo, essendo considerato appropriazione di soldi dello Stato, dato che chi opera la ritenuta riscuote per conto dell'Erario e fin da subito non sono soldi suoi.
Zucchetti Sg srl
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Lucio Santin
Pesaro (PU)01/03/2018 10:28RE: RE: Pagamento ritenute professionisti
Concordo con quanto da Voi evidenziato ed erano i motivi per i quali ero titubante.
Il dubbio mi viene dal fatto che se, ad esempio, quando la società è in bonis effettua il pagamento di una fattura di un professionista e non versa la relativa ritenuta nei termini di legge, e poi interviene il fallimento, tale ritenuta verrà soddisfatta nell'ambito del fallimento e gode del privilegio ex art. 2759 e non di quello dell'art. 2751 bis, pur essendoci uno stretto legame.
Per questo motivo, perché ciò dovrebbe essere diverso in corso di procedura?
Vi ringrazio, cordialmente-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza02/03/2018 21:43RE: RE: RE: Pagamento ritenute professionisti
Perché nel caso di mancato versamento della ritenuta d'acconto da parte della società questa, avrebbe dovuto effettuare il versamento e non lo ha fatto, per cui è sorto un credito per ritenuta non versata che, avendo natura concorsuale, va ammesso al passivo con il privilegio che gli compete. Anche lei ha lo stesso obbligo e, quindi, nel momento in cui paga il professionista deve effettuare il versamento della ritenuta per i motivi detti ed è illogico che un curatore si sottragga a detto obbligo; se non lo fa, non solo l'erario potrà chiederne il pagamento in prededuzione in quanto frutto di un suo inadempimento, ma il giudice delegato potrebbe ritenere tale suo comportamento contrario al dovere di diligenza e proporre la revoca e poi chiedere il risarcimento danni per quanto eventualmente il fallimento sia costretto a pagare in più della ritenuta.
Zucchetti Sg srl
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