Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

contratto fornitura energia elettrica ignoto alla curatela

  • Alessandro Civati

    Milano
    26/02/2018 09:49

    contratto fornitura energia elettrica ignoto alla curatela

    Buongiorno.
    La curatela, a seguito di domanda di credito tardiva ex art. 101 l.f., scopre l'esistenza di un contratto di fornitura di energia elettrica, di cui nulla si sapeva.
    probabilmente trattasi di contratto rimasto intestato alla fallita ed "utilizzato" da altri soggetti.
    l'azienda fornitrice chiede di essere ammessa in prededuzione per i consumi (verificatisi post fallimento), ma, per quanto appena detto, non v'è mai stato subentro alcuno (nemmeno tacito) nel contratto, di cui nulla si sapeva.
    quid iuris in una simile situazione?
    la curatela dovrà comunque ammettere al passivo in prededuzione, salvo al limite rivalersi su chi ha utilizzato l'energia elettrica?
    oppure l'assenza di qualsivoglia subentro nel contratto, ex artt. 72 e 74 l.f. consente il rigetto della domanda, dovendo la creditrice rivolgersi a chi ha consumato l'energia elettrica?
    ringrazio per la risposta.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      26/02/2018 20:14

      RE: contratto fornitura energia elettrica ignoto alla curatela

      L'impresa che si insinua è tenuta a dimostrare l'esistenza di un contratto di fornitura intestato al fallito e di aver somministrato l'energia per la quale chiede il pagamento. Il fatto che la curatela nulla sapesse dell'esistenza di questo contratto diventa irrilevante ove, come pare di capire sia avvenuto nel caso, comunque "qualcuno" ha usufruito della fornitura, posto che tale utilizzo anche dopo la dichiarazione di fallimento equivale ad un tacito subentro della curatela nel contratto. Di conseguenza, per non ammettere il credito vantato, la curatela dovrebbe dimostrare che l'energia è stata fornita a soggetto diverso che ne ha usufruito, per cui i consumi del periodo post fallimentare non possono essere addebitati alla massa; se non riesce a fornire detta prova (che peraltro il giudice potrebbe anche non considerare decisiva data il mantenimento della intestazione in capo al fallito), crediamo che il credito debba essere ammesso, anche per la parte prededucibile, salvo poi a regolare i rapporti con l'effettivo utilizzatore.
      In ogni caso chieda la cessazione delle forniture e la chiusura del contratto, sia per bloccare richieste future sia per far venire allo scoperto l'effettivo utilizzatore, che potrebbe avere interesse a pagare l'arretrato- quanto meno quello in prededuzione- pur di continuare a mantenere il rapporto, se questo è conveniente.
      Zucchetti SG srl