Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

recesso contratto preliminare di compravendita richiesta doppio della caparra

  • Gabriella Angela Massa

    Alessandria
    18/06/2013 14:17

    recesso contratto preliminare di compravendita richiesta doppio della caparra

    E' pendente avanti il Tribunale di Alessandria causa civile di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento del doppio della caparra prevista in contratto preliminare di compravendita rimasto inadempiuto dalla promittente venditrice e oggetto di recesso da parte della promittente acquirente.
    Nelle more della causa, la promittente venditrice inadempiente è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Milano.
    A questo punto, la causa civile è dichiarata interrotta.
    Per ottenere l'ammissione al passivo del fallimento del credito costituito dal doppio della caparra, devo prima riassumere il giudizio o è sufficiente proporre domanda di ammissione al passivo?
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      18/06/2013 19:12

      RE: recesso contratto preliminare di compravendita richiesta doppio della caparra

      No, non deve procedere alla riassunzione del giudizio di opposizione, che ormai è improcedibile per il principio della esclusività, che le impone di far valere ogni pretesa creditoria nei confronti del fallimento mediante lo strumento dell'accertamento del passivo. Né, peraltro, è applicabile al decreto ingiuntivo opposto l'art. 96, comma secondo, n. 39, perché il provvedimento monitorio opposto non è equiparabile ad una sentenza non passata in giudicata perché impugnata. Il ricorso per decreto ingiuntivo, infatti, è l'atto che inizia il giudizio di cognizione e l'opposizione non è una forma di impugnazione, ma è l'atto col quale, ad iniziativa dell'intimato, si determina l'apertura del contraddittorio e si prosegue il giudizio di primo grado iniziato, con la sola particolarità di un'inversione puramente formale delle parti; per cui questa ipotesi diventa equiparabile a quella del fallimento dichiarato in pendenza di un giudizio di primo grado, (e non a quello del fallimento dichiarato dopo la pronuncia di una sentenza di primo grado, cui era applicabile l'art. 95 comma 3° e ora l'art. 96. co1° n. 3) che, come è noto, diventa improcedibile nei confronti della massa se il creditore intende perseguire la realizzazione del suo credito nel fallimento e procedibile soltanto nei confronti del fallito, al solo fine di ottenere un titolo a lui opponibile dopo la chiusura del fallimento.
      Di conseguenza, la sopravvenienza del fallimento del debitore nelle more del decorso del termine per la proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo o nel corso del giudizio di primo grado promosso dal debitore in opposizione a decreto ingiuntivo, comporta l'inopponibilità al fallimento del predetto decreto, anche se dichiarato provvisoriamente esecutivo, ed impone al creditore di far valere le sue ragioni in sede di ammissione al passivo; e, posto che il provvedimento monitorio è tamquam non esset, egli dovrà fornire la prova del credito e della sua consistenza in base agli elementi probatori che avrebbe portato se non avesse ottenuto il decreto ingiuntivo (tenendo anche conto che i titoli idonei ad ottenere un decreto ingiuntivo, come ad esempio l'estratto autentico dei libri contabili, non hanno la stessa efficacia).
      Zucchetti Sg Srl