Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

azione revocatoria ordinaria

  • Armando Sorrentino

    Portici (NA)
    20/10/2011 14:29

    azione revocatoria ordinaria

    Una società dichiarata fallita il 10/04/2008, il 30/11/2006 l'amministratore aveva ceduto l'azienda, il curatore può esercitare oggi l'azione revocatoria ordinaria pur essendo spirato il termine decadenziale del decorso dei tre anni dalla sentenza di fallimento ma non sono decorsi cinque anni dal compimento dell'atto?
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      20/10/2011 15:10

      RE: azione revocatoria ordinaria

      La risposta positiva o negativa al suo quesito discende dalla tesi che si segue circa l'estensione dell'art. 69bis, su cui la dottrina è divisa e non ci risultano interventi giurisprudenziali. Se, invero, si ritiene che la norma richiamata riguarda tutte le azioni revocatorie, sia quelle fallimentari che quelle ordinarie, ilo curatore è decaduto dalla possibilità di proporla dato che la norma pone due requisiti, che devono sussitere congiuntamente, che non siano decorsi tre anni dalla dichiarazione di fallimento e non siano decorsi cinque anni dal compimento dell'atto. Nel caso sono decorsi più di tre anni dalla dichiarazione di fallimento, per cui il discorso sarebbe chiuso.
      Se, invece, si ritiene, secondo altra interpretazione, che l'art. 69bis si riferisce soltanto alle revocatorie fallimentari, quella ordinaria sarebbe soggetta alle regole del codice civile e cioè al solo limite della prescrizione quinquennale, che decorre dal compimento dell'atto; per cui il curatore sarebbe ancora in tempo a proporla in quanto si prescriverebbe il 30.11.2011.
      A nostro avviso, quest'ultima tesi ci sembra più convincente perché se è vero che l'art,. 69bis si riferisce alle "azioni revocatorie disciplinate nella presente sezione", tra le quali rientra anche l'art. 66, è anche vero che tale norma rende solo applicabile la revocatoria ordinaria nel fallimento ma non la disciplina in quanto essa è regolata dagli artt. 2901 e segg. c.c.. Ed infatti, non tutte le azioni previste da detta sezione sono soggette ai termini indicati, come ad esempio le azioni di cui agli artt. 64 e 65 l. fall., in quanto riguardanti atti e pagamenti qualificati (non già revocabili, ma) inefficaci e pertanto soggetti ad azione (di inefficacia) imprescrittibile.
      Si tratta, ovviamente, di una tesi che si è citata con tutte le perplessità del caso; solo la futura giurisprudenza potrà dirci quale sarà l'interpretazione che si consoliderà.
      Zucchetti SG Srl