Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

DEPOSITO TELEMATICO PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA - SISTEMA INFORMATIVO SIECIC

  • Leonardo Quagliata

    ROMA
    26/10/2013 21:09

    DEPOSITO TELEMATICO PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA - SISTEMA INFORMATIVO SIECIC

    Desidero chiedervi quali sono esattamente le norme di riferimento che impongono al curatore di trasmettere al Giudice delegato qualsivoglia atto per via telematica e, se esiste, ottenere il allegato la circolare emanata in proposito dal Tribunale di Roma che esamina tale incombenza.
    Grazie
    Leonardo Quagliata
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      27/10/2013 18:51

      RE: DEPOSITO TELEMATICO PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA - SISTEMA INFORMATIVO SIECIC

      L'obbligo di cui lei parla discende dalla normativa sul P.C.T. (Processo Civile Telematico), che risale al D.P.R. 13 febbraio 2001 n.123, e al decreto del Ministero della Giustizia 17 luglio 2008. Tale sistema non è ancora pienamente operativo per quanto riguarda le procedure concorsuali; lo è soltanto presso alcuni tribunali in via sperimentale e lì, o per tutti quando lo sarà pienamente operativo, i Curatori fallimentari devono o dovranno depositare esclusivamente in via telematica, attraverso il sistema SIECIC costruito per le Esecuzioni (concorsuali ed individuali), gli atti delle procedure fallimentari, con valore legale, sostituendosi tale sistema al tradizionale deposito cartaceo degli atti.
      In ogni caso, l'art. 16 bis del D.L. n. 179 del 2012, introdotto con la legge di stabilità n. 228 del 2012 (art. 1, comma 19 n. 2) dispone la obbligatorietà, a partire dal 30 giugno 2014 e salvo possibili anticipazioni ad opera del Ministero Giustizia, del deposito telematico degli atti processuali e documenti in tutti i procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale da parte dei difensori delle parti; nel terzo comma l'applicazione di detta disposizione è estesa anche alle procedure concorsuali, con la precisazione che essa si "applica esclusivamente al deposito degli atti e dei documenti da parte del curatore, del commissario giudiziale, del liquidatore, del commissario liquidatore e del commissario straordinario". Di conseguenza, a partire dalla data indicata del 30.6.2014 (salva diversa disposizione del giudice quando i sistemi informatici del dominio giustizia non siano funzionanti o per ragioni specifiche), gli organi procedurali sopra indicati saranno tenuti ad effettuare il depositi degli atti e dei documenti soltanto in via telematica, nei vari procedimenti di questo tipo cui cui partecipano, compresi quelli interni alla procedura collettiva.
      Al momento, quindi, nei tribunali nei quali non sia funzionante il PCT, non esiste un obbligo per i curatori di comunicare per via telematica con il giudice, ma esistono soltanto quegli obblighi contemplati dall D.L. 18 ottobre 2012, n. 179. convertito dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 , che ha introdotto le comunicazioni per posta certificata ai creditori e terzi interessati, con conseguente modifica di numerosi articoli della legge fallimentare, tra cui i più importanti quelli relativi alla formazione dello stato passivo.
      Zucchetti Sg Srl