Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Liberazione immobile della società fallita perchè occupato sine titulo

  • Giuseppe Miraglia

    NAPOLI
    15/03/2022 11:56

    Liberazione immobile della società fallita perchè occupato sine titulo

    Buongiorno,
    gradirei ricevere un parere in merito alla seguente questione.
    Prima del fallimento la società in bonis riceveva un'azione ex art. 2932 c.c. perchè non aveva trasferito ai promissari acquirenti l'immobile loro promesso in vendita. La relativa azione giudiziaria non veniva trascritta alla Conservatoria dei RR.II. ed il G.I. emetteva sentenza costitutiva con la quale trasferiva la proprietà ai promissari acquirenti obbligandoli a corrispondere una certa somma di denaro (prezzo di cessione). Nel caso di specie neppure la sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. veniva trascritta, bensì veniva trascritta, su impulso del sottoscritto, la sentenza dichiarativa di fallimento.
    Dato per acclarato che la sentenza non sia opponibile alla curatela fallimentare gradirei sapere come posso entrare nella disponibilità dell'immobile, cioè: (i) è necessaria l'emissione di un ordine di liberazione da parte del G.D; (ii) posso richiedere direttamente l'assistenza della forza pubblica; (iii) oppure debbo intraprendere un'azione di rilascio per occupazione sine titulo?
    Nel ringraziare anticipatamente, si porgono distinti saluti
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      15/03/2022 19:06

      RE: Liberazione immobile della società fallita perchè occupato sine titulo

      Sicuramente la sentenza ex art. 2932 c.c. che determina il trasferimento della proprietà dal promittente venditore al promissario acquirente del bene oggetto del preliminare non è opponibile alla massa non essendo stata trascritta la sentenza prima dalla dichiarazione di fallimento del promittente venditore (né la relativa domanda introduttiva), giusto il disposto dell'art. 45 l. fall. per il quale "le formalità necessarie per rendere opponibili gli atti ai terzi, se compiute dopo la data della dichiarazione di fallimento, sono senza effetto rispetto ai creditori".
      Ciò che non è opponibile, tuttavia è il trasferimento della proprietà, ma rimane il preliminare che è stato sottoscritto dal fallito, e, quindi, per prima cosa lei dovrebbe sciogliersi da questo contratto ai sensi del comma terzo dell'art. 72 l. fall., sempre che possa farlo nel senso che non ricorra la fattispecie di cui all'ult. comma dell'art. 72; e sotto questo profilo diventa determinante la eventuale trascrizione del preliminare così come lo sarebbe quanto ad effetti dello scioglimento, ai sensi del settimo comma dell'art. 72.
      Una volta verificati questi dati e comunicato lo scioglimento dal contratto preliminare (previa autorizzazione del comitato dei creditori) il promissario acquirente non ha più titolo per disporre dell'immobile, che deve restituire a sua richiesta; in mancanza di adempimento spontaneo dovrà intraprendere un'azione di rilascio per occupazione senza titolo.
      Zucchetti Sg srl
      • Giuseppe Miraglia

        NAPOLI
        18/03/2022 11:14

        RE: RE: Liberazione immobile della società fallita perchè occupato sine titulo

        Le preciso che la curatela si è sciolta dal preliminare ex art. 72 L.F..
        A questo punto mi chiedo, bisogna sempre intraprendere un'azione di rilascio del bene oppure lo si può considerare acquisito all'Attivo Fallimentare e quindi è sufficiente chiedere al GD un'ordine di liberazione dell'immobile?
        Grazie per la risposta
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          18/03/2022 19:46

          RE: RE: RE: Liberazione immobile della società fallita perchè occupato sine titulo

          Se la controparte non adempie spontaneamente non esiste altra via per ottenere il rilascio che agire in giudizio.
          Lei fa riferimento a provvedimenti di acquisizione del giudice delegato, ma il n. 2 dell'art. 25 l. fall. dispone che il giudice delegato "emette o provoca dalle competenti autorita' i provvedimenti urgenti per la conservazione del patrimonio, ad esclusione di quelli che incidono su diritti di terzi che rivendichino un proprio diritto incompatibile con l'acquisizione". Con questa versione, dovuta alla riforma del 2006, è stato codificato un principio che la giurisprudenza già aveva fatto proprio, secondo cui secondo cui, "il giudice delegato può emettere, ai sensi dell'art. 25, comma 1 n. 2 legge fall., provvedimenti di acquisizione di determinati beni ed attività alla massa fallimentare, solo quando non sia contestata la spettanza al fallimento dei beni e delle attività, non potendo i provvedimenti del giudice delegato, al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dalla legge fallimentare, incidere su diritti soggettivi dei terzi. Se, ciò nonostante, tali provvedimenti vengono pronunziati, essi devono ritenersi giuridicamente inesistenti per carenza assoluta del relativo potere, con la conseguenza che contro i medesimi, non suscettibili di passare in giudicato, e contro quelli adottati dal tribunale in sede di decisione sul reclamo, ex art. 26, non è esperibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 cost., restando in facoltà di qualsiasi interessato di farne valere, in ogni tempo ed in ogni sede, la radicale nullità ed inidoneità a produrre effetti giuridici con l'actio nullitatis finalizzata, appunto, a denunciare l'abenormità" (Tra le tante, Cass. 14/07/1997, n. 6353; Cass. 02/09/1996, n. 8004; Cass. 02/01/1995, n. 2; Cass. 04/02/1993, n. 1402; ecc.).
          E' pacifico, quindi, che l'apprensione fallimentare va limitata ai beni posseduti dal fallito o da terzi che ne facciano esibizione o non sollevino contestazioni circa l'appartenenza e non può, invece, estendersi ai beni posseduti da terzi che ne contestino l'appartenenza all'asse fallimentare; in questi casi bisogna fare ricorso agli ordinari strumenti giudiziari.
          Zucchetti Sg srl