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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE
Azione Di Responsabilità
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Pierdamiano Dima
Strongoli (KR)01/06/2011 17:18Azione Di Responsabilità
Una Srl in Liquidazione con Amministratore Unico in data 31.12.2009 presenta una perdita sostanziale tale da non poter essere coperta in quanto priva di riserve, viene meno quindi il capitale sociale....entro un anno la suddetta società viene messa in liquidazione e precisamente entro il 12.10.2010, nominando un liquidatore per poi essere dichiarata fallita nel 2011. La domanda è :
posso esercitare una azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore ?
Dal momento che è stato nominato un liquidatore nel 2010 risponde per il fallimento solo lui ?
E se dalle scritture contabili risultano rimanenze altissime, ma poi in sede di inventario non si trovano di chi è la responsabilità
Scrivo in qualità di curatore
Grazie anticipatamente-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza01/06/2011 18:53RE: Azione Di Responsabilità
La responsabilità dell'amministratore, come del liquidatore, è collegata non al fallimento in sé, tale per cui uno di questi soggetti debba rispondere per il fallimento, ma discende dal modo come è stata gestita la società da parte dell'amministratore e la liquidazione da parte del liquidatore, dal momento che entrambi sono tenuti a delle regole precise e comunque debbono svolgere la loro attività con diligenza.
Ciò premesso, lei può esercitare azione di responsabilità sia nei confronti dell'amministratore che del liquidatore (se è dubbia l'azione dei creditori nelle srl, è pacifico che il curatore possa esercitare l'azione sociale di responsabilità), dato che non sono ancora passati i cinque anni del termine prescrizionale, sempre che riesca ad individuare a carico dell'uno e/o dell'altro elementi di responsabilità nello svolgimento della loro attività e un danno al patrimonio sociale.
Già il fatto della non corrispondenza tra scritture contabili e rimanenze effettive è un elemento di responsabilità, ma per capire a chi sia addebitabile bisogna indagare nei rispettivi comportamenti; ad esempio il liquidatore quando ha iniziato l'attività ha preso le consegne e fatto un inventario? erano già mancanti le rimanenze? ecc.
Zucchetti Sg Srl
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Donatella Perna
Foggia26/03/2017 21:32RE: RE: Azione Di Responsabilità
Buonasera,
vorrei chiedervi questo.
Una srl viene posta in liquidazione a giugno 2011 (bilancio 2010 in perdita per oltre un milione di euro ex art. 2447 c.c.).
Non credo residuasse quindi alcunchè da liquidare.
Deposita il bilancio finale di liquidazione al 30/09/2015 in cui l'utile di esercizio nel 2014 riportato nel BFL è stato determinato dallo storno della debitoria della società (debiti verso banche, finanziamenti soci, debiti vs fornitori e debiti diversi) a sopravvenienza attiva. Cioè, ma la cosa andrebbe meglio appurata, i debiti sembrano "scomparsi".
A ottobre 2015 la società è cancellata dal registro imprese.
A marzo 2016, il creditore (che nel frattempo ha ottenuto sentenza passata in giudicato di riconoscimento del proprio credito pubblicata il 3/11/2015 nell'ambito di un giudizio all'epoca instaurato contro la società ancora in bonis) presenta l'istanza di fallimento, che viene dichiarato a giugno 2016.
Ovviamente ammetto il credito al passivo, oltre agli altri che pure si sono insinuati.
1) Considerato che la società è stata cancellata dal registro delle imprese e quindi si è estinta, correggetemi se sbaglio, dei crediti quindi rispondono gli ex soci (fenomeno successorio) limitatamente alle somme riscosse in sede di liquidazione (pari a zero) - ovvero in base alla quota a suo tempo conferita? - (gli ex soci sono a loro volta 2 srl e un privato che hanno costituito la società fallita da me curata versando a suo tempo rispettivamente 40, 40 e 20%); e i creditori potranno inoltre agire nei confronti dei liquidatori ove la responsabilità del mancato pagamento sia dipesa da questi.In sede concorsuale questo principio come opera dal punto di vista delle azioni esperibili dal curatore?
2)E' pensabile un'azione di responsabilità nei confronti del liquidatore per la rappresentazione non corretta dei dati di bilancio e per non aver richiesto tempestivamente la dichiarazione di fallimento (ricorrendone i requisiti) e quali presupposti dovrebbe avere (posto che ha tenuto una gestione conservativa)? Il verificarsi di un danno ai creditori/alla società?
3) In questo caso cosa si intenderebbe per danno, l'incremento della perdita dalla messa in liquidazione fino alla dichiarazione di fallimento nel senso che se il liquidatore avesse presentato a tempo debito l'istanza di fallimento i debiti societari sarebbero stati più contenuti di quelli poi riscontrati dal curatore e ciò avrebbe significato meno rischio e minori perdite per i terzi, cioè per i creditori?
Preciso che non sono stati depositati i bilanci 2011, 2012, 2013 e fino al BFL del 2015.
4)Il termine di prescrizione nei confronti del liquidatore inerte decorre dalla data di cancellazione della società dal registro imprese?
Grazie.
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza27/03/2017 23:05RE: RE: RE: Azione Di Responsabilità
Le questioni da lei prospettate sono tutte molto interessanti, ma anche controverse in diritto e per una risposta attendibile bisognerebbe conoscere i dati concreti, per cui le nostre risposte vanno prese quali espressione nel nostro punto di vista dei principi di diritto applicabili in via di massima, da approfondire e calare nella specificità del caso.
Orbene, per quanto sub 1, lei ha giustamente richiamato il disposto dell'art. 2495 c.c., che regola i poteri dei creditori verso i soci e verso i liquidatori alla estinzione della società dopo la presentazione del bilancio finale di liquidazione. tale norma , tuttavia, precisa, da un lato, che si tratta di diritti dei creditori e dall'altro, indica i casi in cui costoro possono pretendere qualcosa dai soci e dai liquidatori.
Come opera questa norma in caso di fallimento della società entro l'anno dalla cancellazione? Per quanto riguarda i soci crediamo che il fallimento non interferisca con l'azione dei creditori, posto che questa non è una azione di responsabilità verso organi sociali, che, come è noto, a seguito del fallimento, si concentra in capo al curatore unitamente all'azione di responsabilità sociale. I creditori, inoltre conservano l'azione verso i soci sempre nei limiti delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, che lei dice essere stata pari a zero. Non capiamo bene il discorso sul capitale sociale; è chiaro che i soci, trattandosi di una srl, rispondono nei limiti del capitale investito, ma questo è stato versato a suo tempo ed è stato eroso, per cui, se i soci non hanno ritenuto di ricapitalizzare la società accedendo allo scioglimento e alla liquidazione, l'importo del capitale già versato ha esaurito il loro obbligo.
Rimane l'azione nei confronti dei liquidatori, Questa potrebbe ritenersi che pasi al curatore ma la responsabilità di costoro scatta o se il mancato pagamnento dei creditori è dipeso da colpa dei liquidatori o se questi hanno versato acconti ai soci non dovuti (come meglio specificati nel secondo comma dell'art. 2491 c.c.).
I quesiti sub 2 e 3 sono quelli per i quali vale maggiormente il richiamo iniziale che abbiamo fatto, perché toccano alcuni dei punti più controversi, e cioè: quando un soggetto è tenuto a chiedere il proprio fallimento? è sufficiente il danno ai creditori, o è necessario anche un elemento soggettivo? una eventuale regola posta per le società in attività vale anche per quelle in liquidazione? come si conciliano i tentativi di conservazione dell'impresa in crisi che la legge prevede e favorisce (dal piano attestato, alla ristrutturazione dei debiti, al concordato) con la richiesta di fallimento? il liquidatore, che ha la rappresentanza della società e deve firmare il ricorso per autofallimento, ha il potere autonomo di decidere un passo del genere o deve essere autorizzato dai soci? ecc. ecc.
Sono domande cui troverà le risposte più disparate nei vari trattati (recentissimamente era sembrato che la Cassazione-(Cass. 03/02/2017, n. 2957- avesse assunto una posizione su alcuni di questi punti, ma leggendo la sentenza per intero si vede che non è così), anche perché prima la riforma societaria e poi quella fallimentare- che ha eliminato il fallimento d'ufficio- hanno modificato completa,mente lo scenario operativo.
A nostro parere, i gestori di una società non hanno l'obbligo di chiedere il fallimento della società amministrata quando ricorra una situazione di insolvenza, ma tale obbligo scatta alla duplice condizione che il ritardo nel chiedere il fallimento determini un aggravamento del dissesto (art. 217 l.f.) e che tale ritardo non sia giustificabile dalle scelte discrezionali che necessariamente devono riconoscersi agli amministratori e sono insindacabili, in linea di principio, dal giudice anche se tali scelte abbiano portato a risultati negativi per la società. Concetti che trovano una semplificazione nel caso del liquidatore che, come lei dice, ha svolto il suo compito di liquidare i beni sociale per la soddisfazione, nei limiti che l'attivo consentiva, dei creditori, che costituisce la finalità della liquidazione societaria. Se, quindi si esclude che il liquidatore abbia compiuto atti non conformi al compito demandatogli (come continuazione dell'attività non autorizzata, compimento di nuove operazioni, distribuzione di acconti e utili ai soci prima di soddisfare integralmente i creditori, pagamento dei creditori in alterazione delle cause di prelazione, ecc.) ci sembra difficile, in linea di principio, individuare una sua responsabilità, dato che l'eventuale aggravamento del danno per i creditori dovuto all'inerzia nel chiedere il fallimento, potrebbe essere giustificato dal mandato ricevuto di liquidare l'attivo sociale constatata la incapacità della società di continuare ulteriormente la sua attività; a maggior ragione se i soci avessero esplicitamente- o su propria iniziativa o su richiesta del liquidatore- hanno escluso il ricorso al fallimento.
Il termine quinquennale di prescrizione dell'azione sociale verso il liquidatore decorre dalla cessazione della liquidazione nel mentre quello dell'azione dei creditori dalla produzione del danno.
Zucchetti SG Srl
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Donatella Perna
Foggia28/03/2017 01:41RE: RE: RE: RE: Azione Di Responsabilità
Grazie, effettivamente sono questioni interessanti e complesse.
Rileggendo il quesito che vi ho posto, inoltre, ho fatto attenzione al fatto che tra la società già in liquidazione (poi fallita) e la società ricorrente per la dichiarazione di fallimento era sorto un contenzioso giudiziario nel luglio 2011 (la società che curo era stata posta in liquidazione a giugno 2011), conclusosi con sentenza di primo grado (passata in giudicato) pronunciata il 28/10/2015 e pubblicata il 3/11/2015 a favore della ricorrente. La società che curo invece è stata cancellata l'1/10/2015.
Mi sembra di ricordare che il procedere alla cancellazione di una società in pendenza di giudizio sia ritenuta, anche dalla dottrina maggioritaria, ipotesi di responsabilità dei liquidatori, a meno che, indicando in bilancio l'esistenza di una causa civile in corso, non sia stato predisposto un apposito fondo in caso di soccombenza nel giudizio medesimo. Esiste della giurisprudenza al riguardo che contemperi il caso del credito leso a seguito della cancellazione colposamente richiesta dal liquidatore?
Comunque mi è dato pensare che, se anche vi sia stato un aggravamento del danno per i creditori dovuto all'inerzia nel chiudere il fallimento, essa può essere giustificata dall'aver dovuto attendere l'esito del giudizio che vedeva coinvolta la società posta in liquidazione.
Il che potrebbe effettivamente rientrare nel novero di quelle scelte gestionali "infelici", ma notoriamente insindacabili nel merito, e non soltanto di comportamenti colposi degli amministratori o del liquidatore.
In via cautelativa, ho pensato comunque di convocare il liquidatore e di farmi rilasciare una dichiarazione…
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza28/03/2017 19:38RE: RE: RE: RE: RE: Azione Di Responsabilità
La sua ulteriore puntualizzazione conferma la nostra considerazione posta all'inizio della precedente risposta, di come, cioè, noi, come in ogni Forum, possiamo discutere di problemi di carattere generale prendendo spunto da casi concreti, ma poi tocca al singolo interessato adattare quei principi alla fattispecie che conosce. Lei peraltro dimostra di aver ben compreso il discorso che abbiamo fatto visto che correttamente e acutamente prospetta una doppia soluzione, che è quanto avremmo potuto dire anche noi. Comunque ci sembra giusto per intanto sentire il liquidatore.
Zucchetti SG srl
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