Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

fallito irreperibile

  • Daniela De Marchi

    Santo Stefano di Zimella (VR)
    25/05/2011 15:31

    fallito irreperibile

    sono stata nominata curatrice d in fallimento di una srl ove il fallito non si trova, la sede legale corrisponde al depositatorio delle scritture contabili ossia il commercialista che mi ha consegnato una serie di documenti fatture...... ancora da aprire. Non è stata fatta neanche la dichiarazone del 2009. Ora devo inserire tutta la contabilità del 2010? devo fare solo la parte Iva? La ringrazio da ora se può rispondere
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      27/06/2011 01:35

      RE: fallito irreperibile

      Il quesito pone due questioni diverse, più forse una terza alla quale rispondiamo preliminarmente: per quanto riguarda la dichiarazione IVA 2009, essendo ampiamente scaduti i termini, il Curatore non deve, nè può, provvedere alla presentazione.

      Per quanto riguarda la dichiarazione IVA per il 2010, l'obbligo spetta certamente al Curatore, ricordando che le relative istruzioni ministeriali recitano:
      - nel quadro VE "devono essere comprese, suddivise per aliquote ..., tutte le operazioni effettuate" e quindi non solo quelle registrate o quelle fatturate; il Curatore dovrà quindi inserire in tale quadro tutte le operazioni attive di cui sia a conoscenza; riteniamo che tale obbligo sussista sia per le operazioni attive registrate che per quelle fatturate ma non registrate; riteniamo che tale obbligo non si estenda fino a comprendere anche le operazioni effettuate ma nemmeno fatturate, dato che ciò costringerebbe il Curatore a un'attività di indagine che riteniamo non gli competa, quantomeno ai fini fiscali
      - nel quadro VF invece "devono essere indicati l'imponibile e l'imposta relativi ai beni e servizi acquistati e importati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, risultanti dalle fatture e dalle bollette doganali di importazione annotate nell'anno sul registro degli acquisti di cui all'art. 25"; non dovranno quindi essere computate le fatture relative a tale anno, o comunque in esso ricevute, se non annotate nei relativi registri (sui quali ovviamente, relativamente a tale anno, il Curatore non potrà più fare alcuna annotazione).

      Per quanto infine riguarda la "fatture ... ancora da aprire" ricordiamo che a norma dell'art. 25, I comma, del D.P.R. 633/72, le fatture di acquisto debbono essere registrate "anteriormente alla liquidazione periodica, ovvero alla dichiarazione annuale, nella quale è esercitato il diritto alla detrazione".
      A norma dell'art. 19, I comma, del medesimo D.P.R. 633/72, tale diritto "sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile e può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto"
      Di conseguenza, le fatture di acquisto possono essere registrate fino a tale ampio termine, e se nel frattemo è intervenuto il fallimento la relativa IVA diviene IVA a credito endoconsorsuale