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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE
compenso curatore a seguito della revoca del precedente
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Enrico Colasanti
Rieti05/09/2014 13:38compenso curatore a seguito della revoca del precedente
Salve Vorrei sottoporVi la seguente questione sulla quale chiedo il Vostro parere:
a seguito della revoca del precedente curatore di un fallimento il Tribunale mi ha nominato in sostituzione per espletare gli incombenti residui della procedura aperta nel 1990.
Detti incombenti consistono nella redazione del progetto di riparto finale e dei successivi.
Esaminando gli atti della procedura mi sono reso conto che il precedente curatore aveva ottenuto dal Tribunale la liquidazione del proprio compenso per € 3617,67 su un attivo di € 26512,31.
Successivamente lo stesso aveva predisposto il rendiconto finale ex art. 116 l.f. indicando nelle uscite il compenso pagato al perito, le spese bancarie sostenute e il costo del campione fallimentare. Non ha invece indicato il saldo del suo compenso in relazione al quale nel rendiconto ha scritto " il residuo attivo si trova depositato sul libretto bancario […..], intestato alla procedura e sulla cui base, dedotti il saldo delle competenze del curatore, Le spese vive per le comunicazioni previste fini della chiusura del fallimento, verrà redatto il progetto di ripartizione" Detto rendiconto è stato approvato e il curatore ha prelevato la somma liquidatagli dal Tribunale.
Successivamente è intervenuta la sua revoca quindi lo stesso non ha concluso gli adempimenti rientranti nel compenso liquidatogli.
I quesiti che mi pongo sono i seguenti:
1. come calcolare il mio compenso per l'attività che è limitata alla redazione del riparto finale e a gli adempimenti di chiusura della procedura?
2. È corretto il modus procedendi del precedente curatore che ha prelevato il compenso liquidatogli dal Tribunale per l'intera attività che poi non ha portato a termine?
Io riterrei di no poiché se così fosse la procedura sopporta due volte il pagamento degli onorari del curatore per gli adempimenti conclusivi.
Vi ringrazio per la Vostra risposta.
Avv. Enrico Colasanti
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza08/09/2014 10:08RE: compenso curatore a seguito della revoca del precedente
Classificazione: CURATORE / COMPENSOL'art. 2 del D.M. n. 30 del 2012, che tratta dei compensi per i curatori, commissari e liquidatori, stabilisce che "Qualora il curatore cessi dalle funzioni prima della chiusura delle operazioni di fallimento, il compenso è liquidato al termine della procedura, in base ai parametri indicati nell'articolo 1, tenuto conto dell'opera prestata e in applicazione di criteri di cui all'articolo 39, comma 3, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni".
Il riferimento all'opera prestata fa capire come un curatore, che cessi dalle sue funzioni- per una ragione qualsiasi, compresa la revoca- non possa ottenere un compenso per l'intera attività. Detto questo, bisogna vedere quali sono le vie da seguire. In primo luogo bisogna appurare se effettivamente il tribunale ha liquidato il compenso per l'intera opera; probabilmente si, se si considera che la liquidazione è avvenuta dopo l'approvazione del conto gestione e prima del riparto finale, quando cioè va chiesto il compenso completo e non più un acconto, e poi è intervenuta la revoca. Il precedente curatore deve, quindi restituire una parte dell'importo ricevuto, non avendo svolto la parte finale del lavoro che dovrà fare lei, né può trincerarsi dietro la definitività del decreto di liquidazione (peraltro sempre revocabile ex art. 742 cpc, perché questo è stato emesso, come la legge prevede, sul presupposto che completasse la sua opera. Ovviamente se il precedente curatore non è disponibile a tanto, il nuovo curatore dovrà iniziare una controversa giudiziaria.
Ne vale la pena? I valori da lei esposti lasciano dubitare della convenienza ad arrivare a tanto, posto che alla fin fine, a meno che non siano imputabili al precedente curatore mancanze tali da esercitare un'azione di responsabilità, si tratterebbe di ottenere la restituzione della somma relativa alla formazione del riparto finale e incombenti di chiusura, ossia della somma che il fallimento dovrà pagare a lei quale nuovo curatore.
Anche per lei, infatti, vale il principio ricordato della proporzionalità del compenso all'opera prestata, per cui il tribunale valuterà nell'ambito dei vari parametri previsti dal decreto citato, quanto possa valere l'attività da lei svolta. La discrezionalità di tale valutazione non permette alcuna previsione.
Zucchetti Sg Srl
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Vincenzo Cucco
Parma (RA)03/04/2017 17:58RE: RE: compenso curatore a seguito della revoca del precedente
Vorrei intervenire e chiedere:
se il Curatore viene revocato e soistituito, ed il compenso complessivo finale viene liquidato soltanto al secondo curatore, mentre al primo viene negata dal GD la approvazione del conto della Sua parziale gestione(Provvedimento rtestuale "il GD NON approva il rendiconto dell'Avv.......), può il primo curatore rivalersi sul secondo per la propria porzione di incarico?-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza03/04/2017 20:42RE: RE: RE: compenso curatore a seguito della revoca del precedente
In primo luogo è da vedere se il compenso liquidato al secondo curatore comprenda l'intera attività o soltanto quella effettuata da questi. E' probabile che comprenda l'intera prestazione, visto l'art. 2 del d.m. n. 30 del 2012 che, comunque richiama il comma terzo dell'art. 39 l.f. per il quale, in caso di successione di più curatorei, il compenso è stabilito secondo criteri di proporzionalità. Il primo curatore, pertanto ha diritto a pretendere la quota del compenso liquidata proporzionale all'attività da lui svolta.
Come incide su questo diritto il fatto che non sia stato approvato il conto gestione del primo curatore? La mancata approvazione del conto dovrebbe escludere il diritto al compenso, che è collegato, se non proprio subordinato, dall'art. 39 all'approvazione del primo (ma la subordinazione è implicita perché la non approvazione presuppone un danno prodotto dal curatore), ma la non approvazione del rendiconto non è fatta dal giudice delegato, bensì dal tribunale e solo in caso di contestazioni, a seguito di un giudizio contenzioso in camera di consiglio, come dispone l'ult. comma dell'art. 116; e, quando il terzo comma dell'art. 38 dispone che il curatore che cessa dal suo ufficio, anche durante il fallimento, deve rendere il conto della gestione a norma dell'art. 116, evidentemente richiede le stesse formalità poste da tale norma per l'approvazione o per la non approvazione.
E' difficile dire che valenza possa avere il provvedimento di non approvazione del giudice delegato, per cui è ancor più difficile dire se questo priva il primo curatore del diritto al compenso. Probabilmente si perché comunque quel provvedimento non è stato impugnato, ma si tratta di una ipotesi.
Zucchetti Sg srl
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Simone Pellati
REGGIO NELL'EMILIA15/06/2017 14:04742 CPC
Buongiorno,
se mi è pervenuto il decreto di liquidazione del compenso emesso dal Collegio, il ricorso ex art. 742 cpc a chi va proposto ?
La norma dice al Giudice che ha emesso il provvedimento, che in questo caso è però il collegio .
Va dunque fatto in Tribunale od in Corte di Appello ?
Grazie,
Simone Pellati
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza16/06/2017 11:17RE: 742 CPC
Il compenso al curatore è liquidato, a norma dell'art. 39, dal tribunale con decreto non soggetto ad impugnazione, per cui l'unico mezzo utilizzabile per impugnarlo è il ricorso straordinario in Cassazione a norma dell'art. 111 Cost., come statuito dalle Sez. unite con la sentenza n.26730 del 2007.
Zucchetti Sg Srl
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Candida Mascara
Santa Maria Capua Vetere (CE)02/12/2019 21:05RE: RE: compenso curatore a seguito della revoca del precedente
Salve,
colgo l'occasione per intervenire nella discussione, avendo la necessità di sottoporVi un ulteriore caso che mi occupa.
Il Tribunale mi ha nominata in sostituzione del precedente curatore revocato, il quale ha espressamente rinunciato ad ogni eventuale e futuro compenso.
Il Tribunale, in sede di liquidazione, ha riconosciuto distintamente il compenso del precedente curatore e quello della scrivente.
Mi chiedo che effetti ha la rinuncia del precedente curatore rispetto al provvedimento di liquidazione del Tribunale ed eventualmente in favore di chi vanno riconosciute le somme rinunciate.
Grazie anticipatamente per ogni Vostro parere.
Avv. Candida Mascara-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza03/12/2019 19:54RE: RE: RE: compenso curatore a seguito della revoca del precedente
Caso abbastanza anomalo perché il tribunale, non solo ha liquidato espressamente il compenso a favore del curatore cessato, ma lo ha fatto dopo che questi aveva espressamente rinunciato al compenso.
Come ovviare a questa situazione?
La via più semplice potrebbe essere quella di chiedere al Tribunale di rivedere la liquidazione effettuata in favore dell'ex curatore, considerato che questi aveva rinunciato al compenso (cosa che probabilmente è sfuggita al tribunale) e disporre sulla destinazione di detta somma.
Se, invece, rimane fermo il provvedimento del giudice, si pone il problema di stabilire se la rinuncia al compenso permanga o possa essere revocata dall'interessato.
L'unica ipotesi di revoca alla rinuncia prevista dal nostro codice è quella all'eredità, di cui all' art. 525 c.c., che pone il principio secondo cui il chiamato all'eredità rinunciante non perde automaticamente il diritto di accettare l'eredità, dal momento che la rinuncia è revocabile fino a quando l'eredità non sia stata acquistata dai chiamati ulteriori. Questo criterio potrebbe essere utilizzato anche nella specie, per cui l'ex curatore potrebbe revocare la rinuncia, accettando il compenso liquidato, fino a quando il relativo importo non venga destinato ad altro scopo, che non può essere altro che la distribuzione ai creditori.
Questo in diritto; bisogna poi costruire il sistema operativo nella pratica; ad esempio potrebbe essere comunicato all'ex curatore la liquidazione effettuata dando un termine per sapere se intende accettare il compenso, revocando implicitamente la rinuncia, altrimenti della somma verrà distribuita ai creditori. Bisogna anche vedere di che importo si tratta, e cioè se vale la pena di fare un riparto supplementare, e così via.
Zucchetti SG srl-
Federica Morabito
Roma10/06/2022 17:56RE: RE: RE: RE: compenso curatore a seguito della revoca del precedente
Salve, mi intrometto nella discussione poichè avrei un caso analogo da sottoporvi.
Il precedente Curatore ha rilasciato una dichiarazione nella quale rinuncia in mio favore ai suoi compensi.
Il precedente Curatore aveva realizzato circa 10.000 euro ed io successivamente ho realizzato 15.000 euro.
Mi chiedevo se una dichiarazione di questo tipo possa essere presa in considerazione e quindi nel redigere l'istanza di liquidazione del mio compenso proprio in virtù di essa io debba basarmi sulla totalità dell'attivo realizzato.
E' possibile che il compenso del precedente Curatore vada alla procedura pur essendovi una tale dichiarazione?
Grazie
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza13/06/2022 13:09RE: RE: RE: RE: RE: compenso curatore a seguito della revoca del precedente
Premesso che a norma dell'art. 2 del d.m. n. 30 del 2012 che richiama il comma terzo dell'art. 39 l.f. per il quale, in caso di successione di più curatori, il compenso è stabilito secondo criteri di proporzionalità, è chiaro che il primo curatore ha diritto a pretendere una quota del compenso. Egli ha rinunciato al compenso, ma non in via generale, bensì ha rinunciato in suo favore e questa rinuncia può essere considerata come una donazione indiretta in suo favore (per la quale non sono richieste particolari formalità) in quanto il precedente curatore ha inteso beneficiare lei senza ricevere in cambio una controprestazione, devolvendo sostanzialmente a lei il compenso a lui spettante.
Di conseguenza il tribunale dovrebbe liquidare il compenso a norma del terzo comma dell'art. 39 l. fall. e art. 2 d.m. n. 30 del 2012, tenendo conto che nella procedura si sono succeduti due curatori, e attribuire a lei l'intero compenso liquidato.
Zucchetti SG srl
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