Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

PREDEDUZIONE O AMMISSIONE AL PASSIVO

  • Alessandro Rimato

    roma
    03/03/2017 12:32

    PREDEDUZIONE O AMMISSIONE AL PASSIVO

    Il caso è il seguente: parliamo di una procedura ante riforma (quindi regolata dal testo del 1942, condannato il fallimento per spese processuali, il vincitore, per assumere la veste di creditore concorsuale dovrà presentare domanda di ammissione al passivo seppur tardiva ovvero se nel caso di specie potrebbe trovare applicazione il n. 1 del 1° comma dell'art 111 L.F. laddove evoca la sintassi "per il pagamento delle spese", rinviando conseguentemente ai prelevamenti di cui al comma 2 disposti con decreto del G.D..
    (mi permetto al riguardo di dare il mio parere: Il pagamento delle spese, nonché di tutto ciò che viene elencato al n. 1 attiene agli esborsi relativi all'amministrazione fallimentare, sicché nel caso di specie, trovando il titolo la propria causa in un fatto esterno al fallimento, il creditore per siffatto titolo dovrà necessariamente porre domanda allo stato passivo)

    avv. Alessandro Rimato
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      03/03/2017 19:54

      RE: PREDEDUZIONE O AMMISSIONE AL PASSIVO

      I crediti prededucibili sorti nel corso del fallimento che sono liquidi, esigibili e non contestati per collocazione e per ammontare, non essendo soggetti a verifica, possono essere soddisfatti, giusta la previsione del terzo comma dell'art. 111bis, al di fuori del procedimento di riparto, con pagamento da parte del curatore autorizzato dal comitato dei creditori o dal giudice delegato.
      Questa norma è sostanzialmente la riproduzione, aggiornata e adeguata alla nuova distribuzione dei poteri, del previgente ult. comma dell'art. 111, che autorizzava il giudice delegato a disporre prelevamenti per il pagamento di crediti prededucibili, che, appunto, presupponevano un credito certo, liquido ed esigibile nei confronti della amministrazione fallimentare. Il decreto di cui all'attuale art. 111bis si sostanzia, infatti, come quello previsto dal vecchio art. 111, ult. comma, in un'operazione contabile amministrativa, che si esaurisce nella constatazione dell'esistenza di un titolo giustificativo del credito da soddisfare in prededuzione (che può essere costituito da un decreto emesso dallo stesso giudice delegato nell'esercizio dei suoi poteri o da un provvedimento autorizzativo del comitato dei creditori o da altro provvedimento richiesto dalla legge) e della mancanza di contestazioni sull'entità e sul rango del credito, cui segue l'emissione del mandato di pagamento, e non già in un accertamento giurisdizionale di un credito potenziale da accertare nella sua esistenza, nell'ammontare e nella collocazione.
      In conclusione anche nel suo fallimento, retto dal vecchio rito, può pagare, previa autorizzazione del g.g., fuori riparto e senza necessità di insinuazione, il credito in questione, ove lei non ritenga di sollevare contestazioni in ordine all'entità o alla collocazione.
      Zucchetti SG srl
      • Alessandro Rimato

        roma
        07/03/2017 09:37

        RE: RE: PREDEDUZIONE O AMMISSIONE AL PASSIVO

        bene grazie, a questo punto dovendo la curatela prendere l'iniziativa, la sede opportuna per eventuali contestazioni per collocazione o entità ( circa la contestazione per collocazione però nessuno mai mi ha mai chiesto di inserire il credito nel passivo quale privilegiato ovvero chirografario, per cui non vedo cosa contestare ) dovrà essere un atto formale ( esempio la futura comunicazione del riparto ) ovvero una comunicazione del sottoscritto dove andrò a comunicare ai prededucibili per spese processuali che il sottoscritto li ha inseriti nel passivo col rango di creditori chirografari?
        grazie
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          07/03/2017 20:03

          RE: RE: RE: PREDEDUZIONE O AMMISSIONE AL PASSIVO

          Normalmente i creditori titolari di un credito in prededuzione chiedono, alla scadenza dello stesso, il pagamento e questa è l'occasione in cui il curatore o paga, o solleva contestazioni sostenendo che il credito non è dovuto o che non è prededucibile, ecc, oppure riconosce il credito (nel senso che non lo contesta), ma non paga per mancanza di liquidità. C'è chi ritiene che non sia necessaria una espressa richiesta di pagamento da parte del creditore in prededuzione, nel qual caso, se segue questa linea, alla scadenza, assume i comportamenti di cui sopra senza attendere una richiesta di pagamento.
          In questo senso l'art. 11bis parla di contestazione, tant'è che, proprio a seguito di questa, nasce l'onere per il creditore di insinuare il credito al passivo. Poiché, in caso di contestazione, il creditore deve insinuare il proprio credito, è preferibile che il curatore che abbia in animo di contestare il credito, nella entità o nella collocazione faccia le sue osservazioni / contestazioni appena il credito è scaduto, in modo da dare il tempo alla controparte di poter agire .
          Zucchetti SG srl
          • Alessandro Rimato

            roma
            08/03/2017 14:40

            RE: RE: RE: RE: PREDEDUZIONE O AMMISSIONE AL PASSIVO

            bene grazie, sulla premessa che allo stato il fallimento non ha fondi sufficienti per pagare tutti i prededucibili nell'attesa dello sviluppo di un contenzioso, nel caso di specie è accaduto :
            1) un prededucibile ( la cui origine del credito è sempre la medesima sentenza di condanna alle spese del fallimento ) illo tempore chiese il pagamento immediato in alternativa fissazione d'udienza ex art. 101 L.F. vecchio rito. 2) il G.D. con successivo decreto ha disposto l'inserimento dell'istante tra i privilegiati da soddisfare quando vi saranno fondi; 3) detto decreto è stato reclamato dal prededucibile. Nel reclamo sono state formulate due domande: a) l'immediato pagamento in prededuzione; b) la reiterazione della fissazione d'udienza ex art. 101 L.F. 4) il Tribunale in composizione collegiale ha liquidato in prededuzione ( nulla disponendo sulla collocazione ) la somma chiesta " disponendo il pagamento della somma a carico della procedura in osservanza degli eseguendi riparti. Questo lo snodo della fase processuale. ritenendo io la necessità comunque dell'ammissione al passivo ho invitato tutti i prededucibili per spese di giustizia ha chiedere l'ammissione al passivo secondo l'originaria formulazione dell'art. 101 ( da quì il mio primo quesito del 3.3. u.s. al quale è stata data risposta ). Mi risponde l'ex reclamante deducendo che a suo parere il credito non necessita l'ammissione al passivo, chiedendo comunque il mio parere. La mia risposta è stata che l'ordinanza ammette il credito non specificandone però il rango.
            Se ho ben interpretato l'ultima risposta ( del 7.3. u.s. ) il prededucibile a questo punto dovrà porre una tardiva in quanto il credito è contestato ( contestazione forse non tanto esplicita, ma comunque chiara quanto a non specificazione della relativa collocazione ) circa la collocazione [ non penso affatto che l'errore commesso dal G.D. ( si veda sub. 2 ) nel qualificare il credito come privilegiato trasfuso poi nel decreto impugnato abbia assunto forza di giudicato ]
            2) gli altri creditori prededucibili per spese di giustizia al riguardo alcuni hanno posto tardiva ( e qui tutto bene ) , altri sono rimasti del tutto silenti, da qui la mia iniziativa invitandoli a porre una tardiva, anche perchè per altro soggetto il Tribunale ebbe a richiedere esplicitamente la proposizione di una tardiva vecchio rito.

            In definitiva il mio invito a tutti i prededucibili per spese di giustizia trova la propria origine in una mail inviatami dal Tribunale in risposta ad un atto da me depositato telematicamente dove esplicitavo un mio parere su una tardiva ex art. 101 a me direttamente pervenuta come se fosse assoggettabile al nuovo rito, in quel parere così argomentavo :

            " Letta la domanda, Curatela non contesta l'ammontare dedotto, ritiene però che il credito ( per spese processuali ) quantunque prededucibile, nulla avendo chiesto l'istante sul relativo rango, vada qualificato come credito chirografario.
            Seppur il sottoscritto per una esigenza di economia e speditezza ritiene applicabile l'iter procedimentale ora vigente, atteso che parte istante nulla ha esplicitato nella domanda circa il rango del proprio credito, ritiene la Curatela che debba allo scopo essere fissata udienza nel contraddittorio, fatto salvo che nelle more parte istante non aderisca nel ritenere chirografario il proprio credito. Esigenza questa resa più marcata dal fatto che nelle casse della procedura, allo stato non ci sono fondi sufficienti a soddisfare le pretese di tutti i crediti qualificati come prededucibili ".
            La risposta da parte del Tribunale fu la seguente : il ricorso per le tardive vecchio rito deve essere depositato in cartaceo. avvisare il creditore.

            Comprendo le difficoltà, ma questa è la realtà in cui quotidianamente siamo chiamati a confrontarci.

            Grazie di darmi lumi al riguardo
            • Zucchetti Software Giuridico srl

              Vicenza
              09/03/2017 19:30

              RE: RE: RE: RE: RE: PREDEDUZIONE O AMMISSIONE AL PASSIVO

              Lei ha fatto bene a chiedere a tuti i creditori ritenuti prededucibili a presentare domanda di insinuazione, così come ha fatto bene il tribunale (e non poteva fare diversamente) a ricordare che, trattandosi di fallimento vechcio rito, le domande di insinuazione vanno presentate secondo le regole della legge fallimentare dell'epoca che, proprio nella materia delle tardive è stata radicalmente modificata 8non si tratta, quindi solo di comunicazione diretta via per al curatore).
              Tanto premesso, non ci è chiaro l'iter procedurale che ha portato alla decisione del tribunale, ma questo importa poco, ciò che conta è che è intervenuto un provvedimento del tribunale che, come lei dice, ha liquidato in prededuzione la somma chiesta disponendo il pagamento della somma a carico della procedura in osservanza degli eseguendi riparti. Lei dice aggiunge che nulla ha disposto il tribunale sulla collocazione, ma evidentemente ci deve essere un equivoco, dato che il tribunale ha stabilito che il credito va pagato in prededuzione, e questo dato qualifica la collocazione. Quello che il tribunale non ha detto è la collocazione del credito all'interno della categoria delle prededuzioni, ma questo non era tenuto afarlo (a meno che non fosse stato espressamente richiesto) perché il problema della qualificazione del credito all'interno della categoria della prededuzione sorge al momento del riparto, o, comunque, quando si rileva che l'attivo è insufficiente alla soddisfazione di tutti i crediti prededucibili; in questo caso la giurisprudenza del passato sosteneva che bisognasse pagare i crediti prededucibili seguendo l'ordine delle cause di prelazione, e tale principio è stato ripreso dall'ult. comma dell'attuale art. 111bis.
              Non avendo ben chiaro cosa è accaduto, non siamo in grado di dire se il credito in questione è stato ammesso al passivo come prededucibile, ma in ogni caso è intervenuta una decisione del tribunale fallimentare cha qualificato quel credito come prededucibile, e questo ci sembra che renda non più contestabile tale collocazione. Il tribunale ha aggiunto che tale credito sarà pagato negli eseguendi riparti e in quella occasione se, come già anticipato, l'attivo non consentirà il pagamento integrale di tutte le prededuzioni, si discuterà della natura del credito al fine di stabilire se gode di un privilegio e quale o se è chirografo.
              Zucchetti Sg srl