Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Tassa automobilistica e Privilegio Agenzia Entrate Riscossione

  • Silvia Rocca

    Modena
    28/10/2017 16:54

    Tassa automobilistica e Privilegio Agenzia Entrate Riscossione

    Buonasera,

    in relazione al privilegio richiesto per la Tassa sugli autoveicoli, lette le diverse discussioni sul tipo di privilegio, sono a sottoporvi il seguente problema
    Fallimento dichiarato luglio 2017
    Insinuazione di AERiscossione per i bolli degli anni 2012, 2013 e 2014 a seguito di atti notificati rispettivamente il 30/07/2015, 12/01/2017 e 12/06/2017, riferiti a più veicoli tutti individuati.
    Non è stato possibile procedere ad inventario per totale assenza di beni.
    In particolare due dei tre veicoli sono stati pignorati in data anteriore al fallimento e in data successiva si terrà l'udienza di assegnazione delle somme.
    Intendendo chiedere l'assegnazione di tali somme, in tal caso vi chiedo:
    1) Il privilegio richiesto da AE Riscossione ex art.2758 va riconosciuto con riferimento al bollo dei due veicoli pignorati?
    2) Se riconosco il privilegio con riferimento alla somma imputabile al singolo bene, come posso gestire il collegamento con il bene che peraltro non ho in inventario?
    3) L'importo relativo al 3° veicolo, non rinvenuto perché alienato in data precedente al fallimento, lo ammetto in chirografo non potendo riconoscere il privilegio ex art.2758?

    Grazie

    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      30/10/2017 19:44

      RE: Tassa automobilistica e Privilegio Agenzia Entrate Riscossione

      Lei fa riferimento all'art. 2758 c.c., ma riteniamo che il richiamo di detta norma non sia appropriato al caso della tassa automobilistica, il cui credito potrebbe, al più, rientrare nella previsione del terzo comma dell'rt. 2752 c.c., che estende il privilegio generale sui mobili, subordinatamente a quello dello Stato, ai crediti per imposte, tasse e tributi dei comuni e delle province previsti dalla legge per la finanza locale nonchè dalle norme relative all'imposta comunale sulla pubblicità e ai diritti sulle pubbliche affissioni.
      La norma è stata intesa nel senso che il privilegio generale mobiliare per i crediti tributari degli enti locali è volto ad assicurare agli enti medesimi la provvista dei mezzi economici necessari per l'adempimento dei loro compiti istituzionali, sicchè l'espressione "legge per la finanza locale", contenuta nell'art. 2752 c.c. non va riferita ad una legge specifica istitutiva della singola imposta, bensì all'atto astrattamente generatore dell'imposizione, da cui consegue che il privilegio (Art.13, comma 13 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla 1. 22 dicembre 2011, n. 214). Alla luce di questa interpretazione autentica, che raccoglie una interpretazione giurisprudenziale in tela di altre imposte locali, la Cassazione con la decisione n. 3134 del 17 febbraio 2016, ripresa recentemente da Cass. n. 21007 dell''8 settembre 2017, ha ritenuto che il credito della provincia di Trento e Bolzano per la tassa automobilistica gode del privilegio di cui al terzo comma dell'art. 2752 c.c.
      In questi casi la tassa è riscossa dalla Provincia, per cui si trattava soltanto di determinare l'ambito oggettivo di applicazione della norma civilistica citata, che parla di tasse e tributi dei Comuni e delle Province, e non anche delle Regioni, che normalmente (al di fuori della provincia autonoma di Trento e Bolzano) sono gli enti riscuotitore della tassa automobilistica.
      La riportata interpretazione giurisprudenziale è tuttavia rilevante perché se i il credito per detta tassa è assistito da privilegio di cui al terzo comma dell'art. 2752 c.c. quando è riscosso dalla Provincia, non può attribuirsi al credito della stessa natura un altro privilegio quando è riscosso dalla Regione, per cui, in questi casi, o si nega qualsiasi privilegio alla Regione sostenendo che l'individuazione soggettiva riferita a Comuni e Province, contenuta nel terzo comma dell'art. 2752 c.c. esclude che lo stesso privilegio possa essere attribuito ad enti diversi (così Trib. Mantova, 12 Gennaio 2016), ovvero si fa una interpretazione estensiva della norma ritenendo che, al di là della indicazione nominativa, la stessa è riferibile a tutte le imposte degli enti locali; quello che, a nostro avviso è da escludere è che, qualora si neghi il privilegio di cui si discute, non ne può essere concesso un altro, quale quello per imposte indirette di cui all'art. 2758 c.c., dato che il privilegio è attribuito in ragione della causa del credito e la causa, sia che la tassa sia riscossa da una Provincia che da una Regione, è la stessa.
      Questa ragione è ben spiegata nelle citate sentenze quando evidenziano che il privilegio generale mobiliare per i crediti tributari degli enti locali è volto ad assicurare agli enti medesimi la provvista dei mezzi economici necessari per l'adempimento dei loro compiti istituzionali. Questa considerazione ha permesso di superare i limiti letterali della espressione "legge per la finanza locale", contenuta nell'art. 2752 c.c. in modo da non riferirla ad una legge specifica istitutiva della singola imposta, bensì a tutte le disposizioni che disciplinano i tributi comunali e provinciali, già prima della citato d.l. n. 201 del 2011, e potrebbe essere la chiave di volta per attribuire lo stesso privilegio di cui all'uilt. comma dell'art. 2752 c.c. anche alle imposte e tasse regionali, attraverso una interpretazione estensiva della norma, ammessa anche per quelle attributive di privilegi.
      Questo premessa serve per dire che o lei segue questo suggerimento, ed attribuisce il privilegio accennato, che è un privilegio generale sui mobili, che, in quanto tale prescinde dal collegamento specifico con il bene cui l'imposta si riferisce (il che supera tutte le problematiche che si è posto), oppure non riconosce il citato privilegio e ammette l'ente regionale in chirografo, con eguale superamento delle problematiche prospettate, che sorgerebbero solo ove riconoscesse un privilegio speciale, quale quello di cui all'art. 2758 c.c., che, per i motivi detti, ci sentiamo di escludere.
      Zucchetti SG srl
      • Silvia Rocca

        Modena
        02/11/2017 07:28

        RE: RE: Tassa automobilistica e Privilegio Agenzia Entrate Riscossione

        Vi ringrazio
        S.Rocca