Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

cessazione collegio sindacale in società tornata in bonis

  • Francesco Cappello

    ALBA (CN)
    08/10/2021 16:16

    cessazione collegio sindacale in società tornata in bonis

    Gent.mi,
    chiedo la vostra opinione in merito al seguente quesito.

    Caso di Srl in liquidazione poi fallita nel 2015 con presenza di collegio sindacale perché all'epoca superava i limiti che fanno scattare l'obbligo di nomina, chiusura fallimento Dicembre 2020 e ritorno in bonis con prosecuzione della liquidazione per riparto dell'attivo residuo. Inoltre il Collegio sindacale ha rassegnato dimissioni nel corso del 2021.
    Tenuto conto che il fallimento ha quantificato l'attivo sotto la soglia che fa scattare l'obbligo del Collegio (a differenza della valorizzazione presente a bilancio), posso ricorrere alla cessazione del Collegio sindacale per mancato superamento dei limiti prendendo come tre esercizi di riferimento gli esercizi del fallimento 2018-2019-2020?
    Così facendo il Collegio dimissionario non deve essere sostituito per non ricorre più l'obbligo.
    E la cessazione del Collegio deve essere necessariamente constatata nell'assemblea di approvazione del bilancio dell'esercizio di ritorno in Bonis 01/12/20-31/12/20, ad oggi non ancora tenutasi, comportando che i Sindaci tra l'altro relazionino sul bilancio 01/12/20-31/12/20, oppure si può non attendere l'assemblea di approvazione bilancio presentando, prima di quella data, pratica di cessazione dell'intero collegio in camera di commercio allegando dimissioni e "dichiarazione relativa alla cessione dell'organo di controllo senza sostituzione" per insussistenza dell'obbligo di legge in merito alla nomina? Senza che i sindaci dimissionari relazionino sul bilancio 01/12/20-31/12/20.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      09/10/2021 10:54

      RE: cessazione collegio sindacale in società tornata in bonis

      L'art. 2477, co. 2, c.c. prevede che la nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:
      a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
      b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
      c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità. Il terzo comma poi precisa che "L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del secondo comma cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti".
      A nostro avviso, il periodo del fallimento – che ai fini fiscali è considerato un unico esercizio- non può essere calcolato ai fini di stabilire se il totale dell'attivo dello stato patrimoniale abbia superato o meno i 4 milioni di euro, o se abbiano superato questa soglia i ricavi delle vendite e delle prestazioni o se i dipendenti occupati in media durante l'esercizio siano superiori a 20 unità, perché lo scopo della procedura fallimentare non è quello di continuare l'esercizio dell'impresa, ma quello di liquidare il patrimonio fallimentare, per cui i limiti indicati diventano privi di valore; basta considerare che il curatore, se non apre un esercizio provvisorio, procede immediatamente al licenziamento dei dipendenti, sicchè i requisiti indicati verrebbero sempre meno durante il fallimento. Di contro, durante la procedura di fallimento il collegio sindacale entra in uno stato di quiescenza che determina la sospensione delle loro funzioni, comprese quelle di vigilanza e di intervento attribuiti dalla legge al collegio sindacale e ai sindaci individualmente.
      Se si segue questo criterio, nella fattispecie in esame il collegio sindacale esisteva nel 2015- anno della dichiarazione di fallimento- in quanto all'epoca la società superava i limiti che facevano scattare l'obbligo di nomina e tale collegio esiste, benchè i singoli componenti siano dimissionari, alla chiusura del fallimento; ovviamente al momento non ricorrono le condizioni per mantenere il collegio sindacale, ma a norma dell'art. 2477 c.c., queste condizioni, per far cessare l'obbligo devono protrarsi per tre esercizi consecutivi.
      Pertanto, posto che nel caso, la srl tornata in bonis non viene cancellata dal registro delle imprese, ma continua la sua attività, deve munirsi del collegio sindacale o sindaco unico., sostituendo i dimissionari.
      Non abbiamo rinvenuto precedenti specifici, per cui quella esposta è una nostra opinione fondata sulle argomentazioni che abbiamo sintetizzato. Qualora si ritenesse, al contrario, di dover calcolare anche gli anni del fallimento ai fini dell'obbligo di cui si sta discutendo, il collegio è cessato e , a questo punto, dovrebbe essere sufficiente comunicare al registro delle imprese l'intervenuta cessazione dell'intero collegio allegando "dichiarazione relativa alla cessione dell'organo di controllo senza sostituzione" per insussistenza dell'obbligo di legge in merito alla nomina.
      Zucchetti Sg srl
    • Cristina Gaffurro

      Bologna
      11/01/2023 14:04

      RE: cessazione collegio sindacale in società tornata in bonis

      Buongiorno
      cooperativa fallita in 04.12.2018
      sindaci dimissionari in 07.12.2018 quindi dopo la sentenza dichiarativa di fallimento
      Li stessi avevano notificate le dimissioni alla pec della società in bonis e non alla pec del fallimento
      In fallimento l'organo sindacale rimane in quiescenza, e potrebbe per assurdo partecipare ad alcune decisioni sociali, posto che il fallimento non determina la chiusura della società.
      Non trovo da nessuna parte comunque che i sindaci non possano dare le dimissioni al fallimento.
      Per cui non riesco a capire a questo punto se le loro dimissioni sono valide/opponibili alla procedura, se dovevano essere comunicate al registro imprese, se eventualmente il Curatore doveva attivarsi per cambiare l'organo sociale.
      Grazie
      • Zucchetti Software Giuridico srl

        Vicenza
        11/01/2023 18:11

        RE: RE: cessazione collegio sindacale in società tornata in bonis

        Non trova nessuna norma che preveda la comunicazione delle dimissioni dei sindaci di una società dichiarata fallita al curatore del fallimento per il semplice fatto che la vita interna della società è estranea alla procedura, visto che, come lei stesso ricorda, la società rimane in vita dopo il fallimento e non si procede alla sua liquidazione per il fatto che questa avviene attraverso la procedura fallimentare. Al fallimento interessa solo che esista un legale rappresentante della società per le necessità di interloquire con la fallita e per le comunicazioni che al fallito vanno fatte; il resto, comprese le dimissioni dei sindaci, riguardano la società e non il fallimento, per cui non vi è ragione che le dimissioni del collegio sindacale vengano comunicate al curatore del fallimento della società.
        Zucchetti Sg srl
    • Cristina Gaffurro

      Bologna
      13/01/2023 09:59

      RE: cessazione collegio sindacale in società tornata in bonis

      Dovendo fare documentazione per Antimafia, il GSE chiede tutta la compagine, sindaci compresi.La mia domanda era pertanto per capire se, avendo dato dimissioni in data post fallimento, tale modulistica è da presentare da parte del Curatore per le persone indicate ancora in visura, tenendo conto che al Registro Imprese non era stata comunicata alcuna cessazione appunto.
      Grazie per la vostra risposta.
      • Zucchetti Software Giuridico srl

        Vicenza
        13/01/2023 19:20

        RE: RE: cessazione collegio sindacale in società tornata in bonis

        Se abbiamo ben capito, il fallimento è stato chiuso, Essendo con la chiusura cessato l'incarico del curatore ed avendo la società fallita- ancora in vita- ripreso la libera disponibilità dei propri beni e la legittimazione attiva e passiva, riteniamo che il curatore, o meglio l'ex curatore, non possa avere il compito informativo di cui alla domanda.
        Zucchetti SG srl