Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Adempimento dopo decreto di chiusura del fallimento

  • Silvia Bocci

    Prato
    22/10/2020 11:19

    Adempimento dopo decreto di chiusura del fallimento

    Gent.mi,
    sono con la presente a richiedere se possiamo procedere alla cancellazione alla Camera di Commercio della società fallita dalla data di chiusura del fallimento oppure occorre attendere il termine per il reclamo. Eventualmente quale è il termine per il reclamo e da quando decorre?
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      22/10/2020 20:20

      RE: Adempimento dopo decreto di chiusura del fallimento

      Il terzo comma dell'art. 119 l. fall. prevede che "Contro il decreto che dichiara la chiusura o ne respinge la richiesta e' ammesso reclamo a norma dell'art. 26" e poi tratta del ricorso in cassazione avverso il decreto della Corte d'appello. Ricordiamo che il termine per proporre il reclamo ex art. 26 è di dieci giorni, decorrente dalla comunicazione o dalla notificazione del provvedimento per il curatore, per il fallito, per il comitato dei creditori e per chi ha chiesto o nei cui confronti e' stato chiesto il provvedimento e decorrente per gli altri interessati dall'esecuzione delle formalita' pubblicitarie; ad ogni modo, il reclamo non puo' piu' proporsi decorso il termine perentorio di novanta giorni dal deposito del provvedimento in cancelleria.
      Ricordiamo che il termine per proporre il reclamo ex art. 26 è di dieci giorni, decorrente dalla comunicazione o dalla notificazione del provvedimento per il curatore, per il fallito, per il comitato dei creditori e per chi ha chiesto o nei cui confronti e' stato chiesto il provvedimento e decorrente per gli altri interessati dall'esecuzione delle formalita' pubblicitarie; ad ogni modo, il reclamo non puo' piu' proporsi decorso il termine perentorio di novanta giorni dal deposito del provvedimento in cancelleria.
      Il quarto comma specifica che "Il decreto di chiusura acquista efficacia quando e' decorso il termine per il reclamo, senza che questo sia stato proposto, ovvero quando il reclamo e' definitivamente rigettato".
      Sembrerebbe, quindi, che il curatore debba chiedere la cancellazione al momento in cui il decreto diventa efficace, ma noi già in alter precedenti risposte sul tema abbiamo ritenuto che, poiché per gli altri interessati cui l'art. 26 fa riferimento per l'impugnazione davanti alla corte d'appello (ma anche per l'impugnazione del provvedimento di questa avanti alla cassazione) decorre dal complimento delle pubblicità previste dalla legge, e, poichè per il decreto di chiusura la pubblicità è quella di cui all'art. 17, ossia la iscrizione del decreto nel registro delle imprese, la iscrizione nel registro delle imprese del decreto di chiusura vada richiesta subito, e non dopo il decorso del termine per l'impugnazione in quanto, visto che il decreto di chiusura non va comunicato ai creditori, serve proprio a mettere costoro in condizione di conoscere dell'intervenuta chiusura e di poter proporre il reclamo, in modo che il provvedimento possa diventare definitivo o per mancanza di reclamo nel termine di legge o all'esaurimento del reclamo
      Non abbiamo trovato precedenti, per cui quella data è un anostra interpretazione, dettata, oltre che dall'argomento accennato, da una considerazione di ordine pratico che consiste, nell'incertezza di scegliere la via più sicura; e questa è comunicare al Reg. Impr. il decreto di chiusura subito dopo l'emissione, facendo presente che è ancora in corso il termine per l'impugnazione.
      Zucchetti SG srl