Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RELAZIONE PERIODICA E CONTO GESTIONE

RELAZIONE SEMESTRALE

  • Massimo Pezzot

    Pordenone
    22/04/2014 17:21

    RELAZIONE SEMESTRALE

    BUONGIORNO, VORREI SAPERE QUALE E' IL TERMINE PER LA TRASMISSIONE TELEMATICA ALL'UFFICIO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE DELLA COPIA DI RELAZIONE SEMESTRALE EX ART.33 COMMA 5, NEL CASO IN CUI IL COMITATO DEI CREDITORI NON SIA STATO COSTITUITO.
    GRAZIE IN ANTICIPO
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      22/04/2014 20:17

      RE: RELAZIONE SEMESTRALE

      Dispone l'ult. comma dell'art. 33 che "Copia del rapporto e' trasmessa al comitato dei creditori, unitamente agli estratti conto dei depositi postali o bancari relativi al periodo. Il comitato dei creditori o ciascuno dei suoi componenti possono formulare osservazioni scritte. Altra copia del rapporto e' trasmessa, assieme alle eventuali osservazioni, per via telematica all'ufficio del registro delle imprese, nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine per il deposito delle osservazioni nella cancelleria del tribunale. Nello stesso termine altra copia del rapporto, assieme alle eventuali osservazioni, e' trasmessa a mezzo posta elettronica certificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni.
      E' chiaro, quindi che il termine per l'invio al registro delle imprese e ora ai creditori è quello di quindici giorni successivi alla scadenza del termine per il deposito delle osservazioni nella cancelleria del tribunale; il fatto è che la norma non precisa quale sia il termine entro cui il comitato può trasmettere le osservazioni, per cui deve ritenersi che tale termine o sia fissato dal curatore o comuqnueb sia quello di quindici giorni previsto in klinea generale per le decisioni del comitato dei creditori. Di conseguenza, la tempistica può essere così ricostruita:
      a-il curatore trasmette una copia del rapporto al comitato dei creditori che, in mancanza di un diverso termine posto dal curatore, ha il tempo di 15 giorni per formulare eventuali osservazioni;
      b-contemporaneamente il curatore deposita copia dello stesso rapporto (e del termine eventualmente dato) alla Cancelleria: la norma non fa cenno espressamente a questo incombente, ma lo si desume dal fatto che si tratta di un atto della procedura che il giudice può e deve esaminare e che in cancelleria vanno depositate le eventuali osservazioni del comitato dei creditori;
      c-tale deposito va effettuato, ora, telematicamente con inserimento nel SIECIC, dove è attivo il PCT, e in modo cartaceo negli altri tribunali; inoltre può essere inserito nell'area riservata ai creditori nel sito web del Tribunale o nel sito personale del Curatore;
      d-scaduto il termine per le osservazioni, altra copia del rapporto e delle eventuali osservazioni deve, nei 15 giorni successivi, essere trasmessa in via telematica all'Ufficio del registro delle Imprese e a mezzo posta certificata ai creditori.
      Zucchetti SG Srl