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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RELAZIONE PERIODICA E CONTO GESTIONE
rapporto semestrale
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Ettore Trippitelli
Rimini27/12/2013 19:30rapporto semestrale
L'ultimo periodo dell'ultimo comma dell'art. 33 (così come aggiunto dal D.L. 179), prevede che il rapporto vada trasmesso a mezzo p.e.c. ai creditori e ai titolari di diritti sui beni.
Due questioni:
a) la norma è applicabile a tutte le procedure o solo a quelle dichiarate dopo il 19.12.2012?
b) se un rivendicante ha ottenuto la restituzione del bene (quindi non ha più concreto interesse nella procedura) è comunque destinatario delle comunicazioni del curatore? (mi riferisco anche al deposito di rendiconto, riparti, ecc)
Grazie.
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza02/01/2014 18:45RE: rapporto semestrale
Per quanto riguarda la domanda sub 1, ricordiamo che il d.l. n. 179 del 2012, convertito dalla legge n. 221 del 2012, è, al momento, applicabile (tranne le modifiche riguardanti l'art. 15 l.f., che si applicheranno ai procedimenti introdotti dopo il 31.12.2013) a tutte le procedure. L'art. 17, comma quarto, del citato decreto, dispone, infatti che
"Salvo quanto previsto dal comma 3 (che riguarda appunto le modifiche dell'art. 15), le disposizioni di cui ai comma 1 e 2 del presente articolo (ossia tutte quelle riguardanti i curatori, i commissari di concordati, i liquidatori e i commissari di amministrazioni straordinarie) si applicano dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche alle procedure di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa e di amministrazione straordinaria pendenti, rispetto alle quali, alla stessa data, non è stata effettuata la comunicazione rispettivamente prevista dagli articoli 92, 171, 207 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dall'articolo 22 decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270". Posto che la legge di conversione del d.dl. n. 179 del 2012, ossia la legge 17.12.2012 n. 221, è entrata in vigore il 19.12.2012 (il giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 18.12.2012), le nuove disposizioni si applicano a tutte le procedure dichiarate o aperte dopo tale data e anche a quelle già pendenti, rispetto alle quali, alla data del 19.12.2012, non era stata effettuata la comunicazione prevista dall'art. 92 l.f., in caso di fallimento (avviso ai creditori per l'accertamento del passivo), dall'art. 171 l.f., in caso di concordato preventivo (avviso della data di convocazione dei creditori), dall'art. 207 l.f., in caso di liquidazione coatta (comunicazione ai creditori del credito risultante dalle scritture) e dall'art. 22 del Dlgs n. 270 del 1999 in caso di amministrazione straordinaria (avviso ai creditori per l'accertamento del passivo).
Per le procedure in cui, alla data del 19.12.2012, era stata già effettuata la comunicazione di cui in precedenza, "le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano a decorrere dal 31 ottobre 2013" dispone il comma quinto dell'art. 17, che così continua: "Il curatore, il commissario giudiziale, il commissario liquidatore e il commissario straordinario entro il 30 giugno 2013 comunicano ai creditori e ai terzi titolari di diritti sui beni il loro indirizzo di posta elettronica certificata e li invitano a comunicare, entro tre mesi, l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, avvertendoli di rendere nota ogni successiva variazione e che in caso di omessa indicazione le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria".
Anche gli organi delle procedure più vecchie devono, quindi, adeguarsi alle nuove forme di comunicazione a partire dall'31.10.2013, e, già entro fine giugno 2013, avrebbero dovuto comunicare comunicare ai creditori e ai terzi titolari di diritti sui beni il loro indirizzo PEC in modo che costoro, entro i successivi tre mesi, possano, a loro volta, comunicare il loro indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, a partire dall'1.11.2013.
Quanto alla seconda domanda, la logica e il buon senso inducono a ritenere che le comunicazioni richieste siano effettuate soltanto ai creditori e ai terzi ancora interessati alla procedura.
Zucchetti Sg Srl
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Ettore Trippitelli
Rimini07/01/2014 18:47RE: RE: rapporto semestrale
Grazie per il prezioso contributo.
Una sola conferma: qualora alcuni creditori non abbiano trasmesso l'indirizzo PEC, mi pare del tutto inutile depositare copia del rappporto a loro indirizzato, presso la cancelleria.
Deposito che, al contrario, deve avvenire per altri tipi di comunicazioni (esempio deposito comunicazione ex art. 95, art. 97 o art. 110).
Grazie ancora.
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza07/01/2014 20:35RE: RE: RE: rapporto semestrale
Siamo d'accordo con la soluzione da lei prospettata, anche per la superfluità di un deposito in cancelleria specifico per il creditore dal momento che comunque il rapporto è depositato in cancelleria con le relative osservazioni, oltre che inserito nel registro delle imprese, e, nel caso, il deposito ha una funzione prettamente informativa dell'avvenuto compimento di un atto descrittivo di ciò che è accaduto, dal quale non scattano termini per osservazioni o impugnazioni per i creditori, a differenza degli altri casi da lei citati e giustamente differenziati.
Zucchetti Sg Srl
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Paolo Mulattieri
CREMONA29/01/2014 14:48RE: RE: rapporto semestrale
L'adempimento di cui al 5° comma dell'art. 33 di cui al Dl. 9 gennaio n. 5/2006 riguardava esclusivamente i fallimenti dichiarati dal 16/7/2006.
Ciò premesso l'ultimo periodo del 5° comma dell'art. 33 introdotto dal D.L. 179, si applica anche alla Procedure dichiarate prima del 16/7/2006?
Grazie-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza29/01/2014 19:58RE: RE: RE: rapporto semestrale
L'aggiunta fatta all'ultimo comma dell'art. 33, introdotta con il d.l. n. 179 del 2012, convertito dalla l. n. 221 del 2012, dispone che "nello stesso termine (quindici giorni successivi alla scadenza del termine per il deposito delle osservazioni nella cancelleria del tribunale) altra copia del rapporto, assieme alle eventuali osservazioni, e' trasmessa a mezzo posta elettronica certificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni". Trattandosi di un norma che amplia i soggetti ai quali è destinato il rapporto previsto dal quinto comma dell'art. 33 e indica le modalità di trasmissione dello stesso, pensiamo che essa possa trovare applicazione soltanto nei casi in cui il curatore abbia l'obbligo di presentare il rapporto semestrale di cui all'art. 33; di conseguenza, non essendo previsto il rapporto semestrale nei fallimenti aperti ante riforma, ai quali continua ad applicarsi la vecchia normativa, agli stessi riteniamo non possa applicarsi neanche la recente aggiunta; di conseguenza quando nel citato decreto si parla di applicazione della nuova normativa alle procedure pendenti, bisogna intendere quelle pendenti ma dichiarate dopo il 16.7.2006.
Zucchetti Sg Srl
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Maria Caterina Colica
VIBO VALENTIA04/02/2014 08:08RE: RE: RE: RE: rapporto semestrale
Buongiorno,
con riferimento all'argomento trattato: per "creditori ancora interessati" è da intendersi tutti i creditori non soddisfatti a prescindere dal fatto che abbiano presentanto o meno domanda di ammissione al passivo? Mi spiego meglio: il rapporto deve essere inviato a tutti i creditori anche se non hanno presentato domanda o solo ai creditori già ammessi al passivo o la cui domanda sia in esama al Curatore?
Grazie mille.
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza04/02/2014 20:36RE: RE: RE: RE: RE: rapporto semestrale
Secondo noi va trasmesso a tutti i creditori che hanno presentato domanda di ammissione, che siano stati ammessi, in via pura o con riserva, o anche esclusi, qualora la loro posizione sia ancora in discussione per aver presentato opposizione allo stato passivo non ancora definita.
Zucchetti SG Srl
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