Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RELAZIONE PERIODICA E CONTO GESTIONE

Fallimento imprenditore individuale e partecipazione in snc

  • Marcello Cosentino

    Portogruaro (VE)
    16/06/2015 19:03

    Fallimento imprenditore individuale e partecipazione in snc

    Nel corso delle prime verifiche da me svolte quale curatore del fall.to di un'impresa individuale, è risultato che il fallito sia proprietario del 50% delle quote di una snc.
    Prima del fallimento, la snc aveva ceduto in affitto l'azienda ad una sas riconducibile al fratello del fallito.
    Considerato che la Snc è proprietaria di un immobile dove svolge attività alberghiera, ritengo di tutto interesse della procedura procedere alla valutazione della quota della snc e, dopo averne verificato la convenienza per la massa, apprendere la quota all'attivo per procedere alla sua liquidazione.
    Tra l'altro, il contratto di affitto d'azienda scade a breve e ritengo assolutamente necessario (causa il canone mensile ridicolo) procedere velocemente alla comunicazione necessaria per evitare il rinnovo automatico dell'affitto.
    Considerata una certa ritrosia dell'altro socio, titolare del rimanente 50% del capitale sociale, ad incontrarmi per fornire i documenti necessari per assumere le decisioni sopra accennate, mi chiedo quale azione il curatore del socio fallito possa esperire per "costringere" il socio in bonis a collaborare con la procedura.
    Inoltre, con riguardo alla comunicazione suddetta, chiedo se questa possa essere legittimamente inviata dalla curatela alla società conduttrice in affitto l'azienda ovvero se sia necessario il consenso anche dell'altro socio.
    Grazie molte. Cordialità
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      16/06/2015 20:37

      RE: Fallimento imprenditore individuale e partecipazione in snc

      Classificazione: ATTIVO / ALTRO
      A norma dell'art. 2288 c.c. il socio di una snc che sia dichiarato fallito è escluso di diritto dalla società per cui lei, seppur animato da buoni propositi, può solo chiedere la liquidazione della quota di competenza del fallito, secondo le modalità dettate dall'art. 2289 c.c., ma non può entrare nella gestione della società dato, appunto, che il socio fallito, non ne fa più parte.
      Zucchetti SG Srl