ALTRO - Revocatorie

Revocatoria e factoring

  • Stefania Tassan Got

    PORDENONE
    26/06/2012 12:53

    Revocatoria e factoring

    Buongiorno,

    chiedo cortesemente un Vostro parere sulla seguente operazione.

    La società di factoring e la fallita avevano un rapporto di factoring dal quale risultava che dovevano essere ceduti tutti i crediti maturati nei confronti di un cliente (debitore ceduto), a partire dalle fatture emesse dal settembre 2010 derivanti da forniture o contratti già stipulati o che dovevano essere stipulati entro 24 mesi.
    Nel mese di dicembre 2011 la società cliente (debitore ceduto) firma degli impegni di pagamento nei confronti della società di factoring.
    Nel mese di gennaio 2012 un creditore della fallita avvia un'azione di pignoramento di credito presso terzi nei confronti del debitore ceduto. Il fallimento è stato dichiarato nel febbraio 2012 e ha sospeso tale giudizio pendente.
    Oggi la società fallita ha un debito per anticipazioni erogate dal parte della società di factoring a fronte della cessione dei crediti suddetti.
    La società cliente (debitore ceduto) non sa se pagare la società di factoring o il fallimento. Chi deve essere pagato? Nel caso in cui il debitore ceduto paghi la società di factoring è possibile revocare tale pagamento ai senti dell'art. 67 c.2 L.F.?

    A mio parere la società di factoring sapeva delle gravi difficoltà in cui versava la fallita considerata l'immediata azione di pignoramento del credito presso terzi e il fallimento intervenuto poco dopo. Inoltre nel caso in cui il debitore ceduto paghi la società di factoring non verrebbe rispettata la parità di trattamento tra i creditori prevista dalla legge fallimentare. Di contro, so che la legge sul factoring del '91 esclude la revocatoria.
    Ammetto la mai poco esperienza in merito.

    Grazie per la cortese disponibilità, cordiali saluti.



    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      01/07/2012 13:29

      RE: Revocatoria e factoring

      Bisogna tenere presente che nel caso è intervenuto il fallimento della cedente, che è la fattispecie regolata dall'art. 5 della legge n. 52/1991, per il quale l'intervenuto pagamento, quand'anche parziale, da parte del cessionario al cedente della somma della cessione rende opponibile detta cessione anche al fallimento del cedente dichiarato successivamente al tempo del detto pagamento, salvo quanto disposto dall'articolo 7, comma 1. Questa norma, a sua volta, dispone che la cessione diventa inopponibile al fallimento quando il curatore prova che il cessionario conosceva lo stato di insolvenza del cedente al tempo dell'esecuzione del pagamento e quando tale pagamento sia stato effettuato nell'anno anteriore alla sentenza di fallimento e prima della scadenza del debito.
      Essendo questa la regolamentazione, ne discende che il debitore ceduto può pagare al cessionario, fin quando il curatore non agisca in giudizio per dimostrare la inopponibilità della cessione al fallimento provando la ricorrenza delle condizioni di cui al primo comma dell'art. 7 citato.
      Da tenere presente, infine, che a norma del secondo comma dell'art. 7, il curatore del fallimento del cedente può recedere dalle cessioni stipulate dal cedente, limitatamente ai crediti non ancora sorti alla data della sentenza dichiarativa; in questi casi, il curatore deve restituire al cessionario il corrispettivo pagato dal cessionario al cedente per le cessioni previste nel comma 2.
      Se, invece, il contratto è opponibile, sorge il problema di appurarne il contenuto. La questione è ancora controversa, ma ci sembra che la prevalente giurisprudenza si sia orientata nel senso che la qualificazione giuridica del "factoring", nel suo momento genetico originario e nello sviluppo attuativo del rapporto che da esso trae origine, ben lungi dal potersi inquadrare in un mandato, si traduce, invece, in una pluralità di negozi traslativi della titolarità dei crediti in forza dei quali il "factor" assume la legittimazione ad esigerne e riceverne l'adempimento "iure proprio" e non per conto di altri ed i versamenti da lui effettuati al cedente costituiscono atti di pagamento parziale anticipato del corrispettivo delle cessioni, cosicché nel momento della riscossione del credito ceduto, il "factor" non assume una duplice posizione di debitore della restituzione dell'ammontare incassato e di creditore di quanto anticipatamente erogato, bensì di mero debitore verso il cedente del saldo del corrispettivo tra il prezzo della cessione e l'anticipazione effettuata al netto dei costi gravanti sul cedente, di guisa che non si configura neppure una compensazione in senso giuridico.
      Anche noi condividiamo la tesi che il contratto di "factoring" stipulato in conformità alle disposizioni di cui alla l. 21 febbraio 1991 n. 52 non dà vita ad un mandato all'incasso, ma comporta il trasferimento in favore del "factor" della titolarità del credito, sempre che si intenda il rapporto come unitario; se, invece, si accede all'interpretazione che scinde l'unitarietà tra convenzione di factoring e cessioni, bisogna indagare quando sono state effettuate le notifiche ai debitori ceduti per l'opponibilità al fallimento a norma dell'art. 45 l.fall.. Se, infatti, le cessioni di credito sono state notificate al debitore ceduto o sono state dal medesimo accettate con atto di data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento, le stesse possono essere opposte al fallimento e il debitore può pagare il cessionario, in quanto, in questo caso il credito è uscito dal patrimonio del cedente prima della dichiarazione di fallimento secondo le regole proprie della cessione civilistica.
      Se l'effetto traslativo si è verificato ed è opponibile al fallimento del cedente, cosa può fare il curatore di questo fallimento?
      In primo luogo, se ne ricorrono i presupposti temporali e soggettivi, come pare nel caso, può chiedere la revocatoria del contratto, ossia non dei pagamenti ma dell'atto di cessione a norma dell'art. 67 comma secondo o primo comma nel caso ricorra la sproporzione di cui al n. 1 (la legge sul factoring vieta la revocatoria soltanto del pagamento compiuto dal debitore ceduto al cessionario (art. 6).
      Zucchetti SG Srl