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ALTRO - Revocatorie
riba con scadenza successiva alla data di dichiarazione di fallimento
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Margherita Maria Banchini
PARMA03/06/2011 18:20riba con scadenza successiva alla data di dichiarazione di fallimento
sono state presentate sbf e/o anticipate ad una banca riba con scadenza successiva alla data di dichiarazione di fallimento.
E' possibile l'azione revocatoria per ottenere la restituzione degli importi di dette riba?
grazie
Margherita Maria Banchini-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza05/06/2011 12:16RE: riba con scadenza successiva alla data di dichiarazione di fallimento
Più che di revocatoria, in presenza di pagamenti successivi alla dichiarazione di fallimento, si può parlare di inefficacia ai sensi dell'art. 44, ma per stabilire se ricorre tale ipotesi bisogna esaminare il rapporto sottostante intercorso con la banca; se, infatti, vi è stata una cessione del credito, questo è passato al cessionario che può incassarlo e lei può eventualmente valutare la possibilità di revocare detta cessione. Se al contrario è intervenuto un mandato all'incasso il pagamento ricevuto dalla banca deve ritenersi inefficace.
Zucchetti S.G Srl
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Rosalia Lisanna Nieddu del Rio
Roma04/02/2016 16:19RE: RE: riba con scadenza successiva alla data di dichiarazione di fallimento
Il quesito della collega mi torna utile al fine di chiedervi un chiarimento in materia.
Nel mio caso una banca prima del fallimento a seguito della notifica di un ppt aveva sospeso dei riba, in attesa della decisione del GE. Nelle more è intervenuto il fallimento della società correntista ed a seguito della improcedibilità della azione esecutiva la banca ha versato al fallimento le somme giacenti sul conto corrente ma solo dopo aver addebitato le partite relative ai riba insoluti registrati successivamente alla notifica del PPT che aveva determinato la sospensione degli stessi.
Esposto il caso vorrei sapere se lo stesso rientra in un mandato all'incasso che poichè eseguito dopo il fallimento, può essere considerato inefficace con diritto per il curatore di chiedere il versamento dell'intera somma che era stata congelata all'esito della notifica del ppt.
Ringrazio vivamente del chiarimento che vorrete fornirmi.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza04/02/2016 20:09RE: RE: RE: riba con scadenza successiva alla data di dichiarazione di fallimento
Per la verità è lei che ci dovrebbe dire cosa è accaduto in fatto e su questo fatto costruire un quesito, posto che non possiamo sapere se le parti hanno stipulato una cessione di credito o un mandato all'incasso. Quello che possiamo dire è che, normalmente, non viene sottoscritto un apposito atto di cessione del credito e la consegna delle riba alla banca per l'anticipazione del relativo importo non implica una cessione perché questi documenti non incorporano alcun credito e pertanto non sono idonei a trasferirne la titolarità. In realtà la anticipa l'importo indicato nelle riba per la positiva valutazione in ordine all'affidabilità del cliente e non per la natura del documento, per cui di regola la presentazione di fatture (o riba) per l'anticipazione del relativo importo si accompagna al conferimento alla banca di un mandato in rem propriam a riscuotere il credito e si distingue nettamente dal contratto di sconto la cui connotazione fondamentale è proprio il collegamento funzionale tra l'anticipazione della somma e la cessione pro solvendo del credito incorporato nel documento.
Se anche nel caso tra le parti è intercorso un rapporto di mandato all'incasso, la banca, nel momento in cui riceve il pagamento delle ricevute dovrebbe riversare l'importo al cliente, ma poiché a questo debito si contrappone il credito per l'anticipazione effettuata, procede alla compensazione delle due poste. Il fatto è che, intervenuto il fallimento del mandante, la compensazione non è più possibile perché la banca vanta un credito concorsuale per l'anticipazione e un debito verso la massa per gli incassi ricevuti dopo la dichiarazione di fallimento, per cui manca la reciprocità per l'applicazione dell'art. 56 l.f..
Se, invece, l'incasso delle ricevute è avvenuto prima della dichiarazione di fallimento del mandante, la banca può operare la compensazione anche dopo la dichiarazione di fallimento in quanto la compensazione estingue i crediti contrapposti al momento della loro coesistenza, e in questo caso, debito e credito coesistevano tra le stesse persone in data anteriore alla dichiarazione di fallimento.
Zucchetti SG srl
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