Menu
ALTRO - Revocatorie
Passata in giudicato una sentenza di revocatoria ordinaria conclusasi positivamento per il Fallimento attore come si pro...
-
Caterina Iannicelli
Agropoli (SA)10/10/2016 21:05Passata in giudicato una sentenza di revocatoria ordinaria conclusasi positivamento per il Fallimento attore come si procede?
Espongo il mio dubbio in merito al da farsi successivamente all'esercizio di un'azione di revocatoria ordinaria conclusasi positivamente per il fallimento attore, con sentenza passata in giudicato.
Vinta la revocatoria ordinaria, quindi ottenuta la revoca e la dichiarazione di inefficacia, nel caso del fallimento del quale sono Curatore, di un atto di donazione di beni immobili, con sentenza anche passata in giudicato, mi chiedevo se a questo punto, debba nominare un legale che si occupi della fase esecutiva (precetto, pignoramento, ecc. ecc.) e di conseguenza nella procedura esecutiva immobiliare, esterna alla procedura fallimentare, il Fallimento è il creditore procedente che ha come titolo esecutivo lo stato passivo reso esecutivo dal Giudice Delegato, oppure, stante la particolare natura del soggetto "fallimento" che ha vinto l'azione di revocatoria ordinaria, la vendita degli immobili oggetto dell'azione revocatoria conclusasi con esito positivo per il fallimento, possa avvenire all'interno del fallimento stesso come vendita endofallimentare e senza, dunque, ricorrere ad un legale che vada a curare la fase esecutiva successiva?
-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza11/10/2016 19:48RE: Passata in giudicato una sentenza di revocatoria ordinaria conclusasi positivamento per il Fallimento attore come si procede?
E' da preferire la seconda alternativa. E' vero, infatti, che l'accoglimento della revocatoria determina la (sola) inefficacia (relativa) dell'atto rispetto all'attore, rendendo il bene trasferito (a titolo gratuito o oneroso) assoggettabile all'esecuzione, senza peraltro caducare, ad ogni altro effetto, l'atto di alienazione o di donazione nei confronti dell'acquirente, tuttavia l'azione revocatoria, sia essa ordinaria che fallimentare, quando è esperita dal curatore, ha la funzione di reintegrazione della generica garanzia patrimoniale della massa dei creditori mediante l'assoggettabilità del bene oggetto dell'atto revocato al concorso fallimentare, per cui quel bene va liquidato e il ricavato va ripartito nel concorso fallimentare. "L'accoglimento dell'azione revocatoria in materia fallimentare non ha effetti restitutori in favore del disponente fallito, comportando la sola inefficacia dell'atto rispetto alla massa dei creditori, così da consentirne l'assoggettabilità alla esecuzione concorsuale", dice Cass. 12/05/2015, n. 9584, e nello stesso senso l'intera giurisprudenza degli ultimi anni. Anzi in alcune sentenze si afferma che la condanna alla restituzione del bene o al pagamento dell'equivalente monetario del bene oggetto dell'atto revocatoquando la restituzione sia impossibile può essere pronunciata anche d'ufficio dal giudice, perchè la domanda di restituzione o di condanna al pagamento del "tantundem" deve ritenersi implicitamente inclusa nell'azione revocatoria esercitata nel fallimento (Cass. 17/06/2009), n. 14098; Cass. 09/02/2007, n. 2883; cass. 10/11/206, n. 54051; ecc.).
Zucchetti Sg srl
-
Salvatore Ara
ALGHERO (SS)12/10/2016 14:04RE: RE: Passata in giudicato una sentenza di revocatoria ordinaria conclusasi positivamento per il Fallimento attore come si procede?
Intervengo nella discussione, ringraziando per i chiarimenti forniti, per chiedere ulteriori delucidazioni.
Le mie perplessità nascono fondamentalmente dalla previsione normativa di cui agli artt. 602 e 603 c.p.c. che parrebbe precludere la possibilità di azione esecutiva nei confronti del terzo proprietario senza il preventivo esperimento delle attività di notifica dell'atto di precetto e del pignoramento al terzo.
Il tutto anche perché l'art. 602 c.p.c. si riferisce espressamente all'espropriazione di "un bene la cui alienazione da parte del debitore è stata revocata per frode" così riferendosi, salvo errore, all'azione revocatoria di cui all'art. 2901 c.c
Infatti, se fosse possibile l'acquisizione diretta dell'immobile al fallimento senza l'evasione delle predette attività di notifica non avrebbe alcun senso il rimando operato dal 602 c.p.c. in relazione alla revocatoria di cui all'art. 2901 c.c., non vantando peraltro la revocatoria titolo restitutorio del bene ma esclusivamente, come anche indicato nella vostra nota, di reintegrazione delle garanzie patrimoniali del fallito.
In tal senso, si ritiene necessario procedere preliminarmente con le formalità del 602 c.p.c. (precetto/pignoramento) ovvero le formalità devono essere intese superflue in virtù del particolare soggetto "fallito" (non mi pare però che le disposizioni prevedano una deroga in tal senso per le procedure fallimentari).
Ed in caso positivo, nella formazione dell'atto di precetto, posto che non dovrebbe trattarsi di un precetto per rilascio (come detto la revocatoria non esplica effetto restitutorio) quale somma deve essere intimata al terzo da pagare (La somma da intimare dovrebbe essere il valore della "reintegrazione della garanzia patrimoniale" che coincide – salvo casi particolari - con il valore del bene revocato che, però, a sua volta, è indeterminato atteso che verrà stabilito solo in sede di vendita; potrebbe intimarsi l'intero importo dello stato passivo, che però potrebbe essere superiore/inferiore rispetto al valore della garanzia patrimoniale da integrare)?
Il tutto per evitare potenziali opposizioni da parte del terzo acquirente.
E' inoltre possibile avviare anche le azioni cautelari a tutela del bene e nominare anche un custode?
Una volta eseguito il pignoramento, la vendita deve essere eseguita nanti il Giudice del fallimento, quindi all'interno della procedura cocnorsuale, oppure occorre radicare una procedura espropriativa immobiliare nanti il Giudice dell'esecuzione?
Vi ringrazio anticipatamente.
-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza12/10/2016 19:29RE: RE: RE: Passata in giudicato una sentenza di revocatoria ordinaria conclusasi positivamento per il Fallimento attore come si procede?
Le sue perplessità sono legittime, ma, come abbiamo detto nella precedente risposta, la soluzione della questione è diversa a seconda che la revocatoria sia stata chiesta e ottenuta da un creditore o dal curatore fallimentare. Se manca il fallimento, non vi è dubbio che trova piena applicazione l'art. 602 cpc- che parla appunto di alienazione revocata per frode- per procedere alla esecuzione, per cui la norma citata non è affatto priva di effetti ma regola appunto l'esecuzione su un bene del terzo da parte anche del creditore vittorioso in revocatoria; quando però la revocatoria ordinaria è stata chiesta o comunque ottenuta dal curatore fallimentare bisogna tenere conto che la inefficacia è pronunciata nell'interesse e a favore dell'intera massa dei creditori per la soddisfazione dei quali è in corso una esecuzione collettiva, nell'ambito della quale viene attratto il bene oggetto dell'atto revocato, alla luce della giurisprudenza che abbiamo richiamato.
A questa giurisprudenza aggiungiamo Cas. 09/07/2014, n. 15606 che trattando dell'ipotesi di immobile di proprietà del fallito trasferito a terzo su cui gravava ipoteca a garanzia di un mutuo fondiario, ha statuito che il potere, riconosciuto all'istituto di credito fondiario di iniziare o proseguire l'azione esecutiva individuale anche in costanza di fallimento, ovvero d'intervenire nell'esecuzione forzata promossa da altri, e di conseguire l'assegnazione della somma ricavata dalla vendita forzata, senza obbligo di rimetterla al curatore, "esclude l'esperibilità dell'azione revocatoria fallimentare al fine di ottenere la dichiarazione d'inefficacia della compravendita nei confronti della massa dei creditori, venendo in tal caso meno uno dei presupposti dell'azione, costituito dall'impossibilità di assoggettare direttamente il bene all'esecuzione concorsuale, in quanto, ponendosi la vendita del bene nell'ambito dell'esecuzione individuale come alternativa a quella in sede di procedura fallimentare, il curatore deve limitarsi a chiedere il versamento della somma assegnata all'istituto, qualora quest'ultimo non abbia chiesto l'ammissione al passivo o il suo credito risulti incapiente, e non può neppure pretendere dal terzo acquirente la differenza tra il valore del bene e l'importo eventualmente inferiore ricavato dalla vendita forzata". In questa decisione si afferma ancor più chiaramente il concetto che abbiamo espresso nella precedente risposta e che ribadiamo nell'attuale, e cioè che il bene oggetto della vendita revocata va liquidato nell'esecuzione concorsuale.
Ovviamente questa è solo la nostra opinione, che, come sempre, offriamo al lettore, che poi è libero di comportarsi come crede.
Zucchetti SG srl
-
-
-