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ALTRO - Revocatorie
somme prelevate e bonificate dal fallito in data successiva al fallimento
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Marco Bartolini
Orvieto (TR)19/12/2011 11:15somme prelevate e bonificate dal fallito in data successiva al fallimento
CASO:
in periodo successivo al fallimento, il soggetto fallito ha versato e utilizzato (attraverso prelievi e bonifici a terzi) somme di denaro, atraverso una carta di credito prepagata, intestata al fallito, nascosta alla curatela. Il curatore, atteso che in forza dell'art. 42 l. fall. i beni sopravvenuti nel patrimonio del fallito sono acquisiti alla massa dei creditori e che fra tali beni debbono essere ricomprese anche tutte le somme versate su carta intestata al fallito successivamente alla data del fallimento, ritien che gli importi affluiti a qualunque titolo sulla carta prepagata, intestata al fallito, debbono automaticamente intendersi acquisiti alla massa. Atteso, pertanto, che la banca gestore della carta non doveva e non poteva consentire il prelievo di somme al soggetto dichiarato fallito, nonché trattenere somme per commissioni, in data successiva al fallimento, il curatore ha richiesto alla banca di restituire tutte le somme prelevate e bonificate dal fallito.
RISPOSTA DELLA BANCA:
la banca ritiene di essere obbligata a restituire soltanto le somme prelevate dal fallito a suo esclusivo interesse e che, invece, le somme bonificate dal fallito a beneficio di terzi siano da richiedere, da parte della curatela, con relative istanze restitutorie direttamente ai beneficiari.
PARERE DEL CURATORE:
si ritiene, invece, che la banca sia obbligata a rtestituire alla curatela tutte le somme prelevate o bonificate dal fallito in data successiva al fallimento e che sarà poi la banca a insinuarsi al passivo per il recupero delle somme.
QUAL E' IL VOSTRO PARERE?
si ringrazia anticipatamente
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza19/12/2011 21:29RE: somme prelevate e bonificate dal fallito in data successiva al fallimento
A nostro parere la sua tesi è più fondata. Ha infatti stabilito la Cassazione (Cass. 20/01/1988, n. 407) che "con riguardo a contratto di conto corrente bancario la dichiarazione di fallimento del correntista comporta la risoluzione del contratto a norma dell'art. 78 l. fall., con la conseguente estinzione degli obblighi della banca per l'esecuzione del mandato inerente al conto corrente, nonché l'acquisizione alla massa del fallimento dei relativi accreditamenti, restando salva a norma dell'art. 42, comma 2, l. fall. la detrazione delle sole spese per la tenuta e conservazione del conto corrente ma non dei pagamenti eseguiti dalla banca per conto del correntista successivamente al suo fallimento ed al conseguente venir meno della sua disponibilità delle somme depositate".
Stesso concetto è stato ripreso da Cass. 29/03/2005, n. 6624 con riferimento ad un conto corrente postale, nonché dalla giurisprudenza di merito.
In realtà è quello che è accaduto nella fattispecie, ove i bonifici fatti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento, cui la banca ha dato corso, hanno determinato addebiti sul conto corrente dei relativi importi bonificati, benchè il contratto di conto corrette, cui era collegata la delega di pagamento, si fosse già utomaticamente sciolto con il fallimento.
Il Trib. Genova 16/03/2010, in un caso in cui la banca aveva già restituitola somma bonificata e chiedeva di recuperare il credito verso il beneficiario finale, disponeva che "L'istituto di credito che abbia eseguito un bonifico a favore di terzo su ordine del proprio correntista, già fallito al momento dell'ordine, ha diritto alla ripetizione dell'indebito oggettivo versato al beneficiario stante l'inefficacia del suddetto ordine per il pregresso scioglimento del contratto di conto corrente". Nello stesso senso Trib. Brindisi, 25/05/2009.
Zucchetti SG Srl
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Marco Bartolini
Orvieto (TR)26/01/2012 12:46RE: RE: somme prelevate e bonificate dal fallito in data successiva al fallimento
A Vostro avviso, il Curatore può richiedere la restituzione delle somme in oggetto, sia alla banca sia ai beneficiari dei bonifici? Mi spego meglio: il Curatore ottiene la restituzione, da parte della banca, di tutte le somme prelevate o bonificate dal fallito in data successiva al fallimento; in seguito, il Curatore scopre i beneficiari dei singoli bonifici; il Curatore può (o deve) richiedere le somme anche a quest'ultimi?
Grazie in anticipo per le risposta.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza26/01/2012 13:21RE: RE: RE: somme prelevate e bonificate dal fallito in data successiva al fallimento
Assolutamente no, altrimenti la curatela ne ricava un ingiustificato arricchimento. Nella fattispecie non si sta parlando di revocatoria di pagamenti effettuati, prima del fallimento, ad un terzo tramite bonifici bancari, ma della inefficacia delle operazioni compiute dalla banca successivamente alla dichiarazione di fallimento del correntista. Di conseguenza la curatela deve rivolgersi alla banca, che ha addebitato sul conto l'importo relativo, e sarà poi la banca a rivalersi sul terzo beneficiato.
Zucchetti Sg Srl
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Marco Bartolini
Orvieto (TR)27/01/2012 16:01RE: RE: RE: RE: somme prelevate e bonificate dal fallito in data successiva al fallimento
SCUSATEMI SE INSISTO SULL'ARGOMENTO:
Una volta ottenuta la restituzione, da parte della banca, delle somme bonificate verso certi beneficiari in data successiva al fallimento, si può, a Vostro avviso, comunque esperire azione diretta a far valere l'inefficacia di pagamenti ricevuti dal fallito (somme che hanno alimentato il c/c del fallito) dopo la sentenza e richiedere, quindi, al debitore di rinnovare l'adempimento nei confornti della curatela.
MI SPIEGO MEGLIO CON UN ESEMPIO:
il fallito, il GIORNO STESSO della pubblicazione della sentenza, riceve da un suo cliente il pagamento di euro 50.000, su un conto corrente nascosto alla curatela. Nei mesi successivi il fallito fa diversi bonifici a vari beneficiari per un totale di 70.000 euro (altri importi erano diponibili sul c/c). Il curatore, in forza dell'artt. 42 e 44 L.F. ottiene dalla Banca che ha permesso l'utilizzo di tali somme la restituzione di tutti gli importi bonificati dal fallito.
Ora, il curatore può comunque far valere anche l'inefficacia di pagamenti ricevuti dal fallito (euro 50.000) dopo la sentenza e richiedere, quindi, al debitore di rinnovare l'adempimento nei confornti della curatela, in forza dell'art. 44 l.f., comma 2 ?
Grazie per il prezioso parere.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza27/01/2012 19:28RE: RE: RE: RE: RE: somme prelevate e bonificate dal fallito in data successiva al fallimento
Finora avevamo parlato della possibilità di chiedere la restituzione, oltre che alla banca che ha operato i bonifici, ai soggetti beneficiati successivamente alla dichiarazione di fallimento del correntista beneficiante, e lo abbiamo escluso. Ora ci dice che anche la somma utilizzata per tali bonifici è pervenuta al fallito dopo la dichiarazione di fallimento, o meglio lo stesso giorno della dichiarazione di fallimento, e chiede se si può ritenere inefficace tale pagamento ai sensi dell'art. 44.
Anche in questo caso la risposta secondo noi è negativa per lo stesso motivo, che il fallimento, avendo già ottenuto dalla banca la restituzione di quanto bonificato a terzi, non può ingiustificatamente arricchirsi facendo ripetere il versamento all'originario debitore.
Faccia conto che il terzo abbia versato, dopo la dichiarazione di fallimento, i 50.000 euro direttamente al fallito il quale abbia consegnato detta somma al curatore; in questo caso è da escludere l'inefficacia del pagamento fatto al fallito per mancanza di pregiudizio per i creditori avendo comunque la massa ricuperato la somma, per cui è come se il versamento il terzo lo avesse fatto direttamente al curatore. Ipotesi similare è quella da lei rappresentata; anche in tal caso, infatti, la curatela ha recuperato integralmente la somma che il terzo avrebbe dovuto pagare alla curatela (anzi di più), per cui anche qui manca il pregiudizio per i creditori.
A questo è da aggiungere che il pagamento del terzo è stato effettuato lo stesso giorno della dichiarazione di fallimento e se, in passato, questa data poteva essere presa come momento di riferimento della inefficacia dei pagamenti effettuati e ricevuti dal fallito con irrilevanza della eventuale buona fede del terzo, oggi, alla luce dei nuovi artt. 16 e 17, per i quali la sentenza di fallimento non produce effetti nei confronti dei terzi fino a quando non sia stata annotata nel Registro delle imprese, diventa più arduo negare rilevanza alla buona fede dei terzi per gli atti compiuti dopo la dichiarazione di fallimento e prima della annotazione.
Zucchetti Sg Srl
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