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REVOCATORIA DI IMMOBILE E ONERI CONDOMINIALI

  • Gianluca Canale

    Pescara
    22/10/2012 09:12

    REVOCATORIA DI IMMOBILE E ONERI CONDOMINIALI

    LA SOCIETA' ALFA E' STATA DICHIARATA FALLITA NEL 2003 (VECCHIO RITO). NELLA MASSA ATTIVA DOVEVA ESSERE COMPRESO UN IMMOBILE E PERTANTO L'AMMINISTRATORE DEL CONDOMINIO DI CUI L'IMMOBILE FACEVA PARTE PENSA DI PRESENTARE UN ISTANZA DI INSINUAZIONE AL PASSIVO CHIEDENDO L'AMMISSIONE IN PREDEDUZIONE DEGLI ONERI CONDOMINIALI SUCCESSIVI AL FALLIMENTO. PRIMA DELLA PRESENTAZIONE DELLA ISTANZA DI INSINUAZIONE IL CREDITORE CONTATTA IL CURATORE CHE COMUNICA CHE L'IMMOBILE NON FACEVA PARTE DELLA MASSA ATTIVA IN QUANTO VENDUTO ALLA SOCIETA' BETA PRIMA DEL FALLIMENTO E CHE PERTANTO L'ISTANZA DI INSINUAZIONE SAREBBE STATA SICURAMENTE RESPINTA. IL CONDOMINIO PERTANTO NON PRESENTA L'ISTANZA DI INSINUAZIONE. DOPO ALCUNI ANNI IL CREDITORE (CONDOMINO) VIENE A CONOSCENZA CHE IL CURATORE AVEVA ESPERITO AZIONE REVOCATORIA PER LA CESSIONE DELL'IMMOBILE E CHE LA SENTENZA DI PRIMO GRADO ERA PASSATA IN GIUDICATO E CHE QUINDI IL CURATORE AVREBBE POSTO IN VENDITA L'IMMOBILE. PERTANTO SI CHIEDE QUANTO SEGUE:
    1. I CANONI CONDOMINIALI DALLA DATA DI FALLIMENTO ALLA DATA DELLA SENTENZA DI REVOCATORIA SONO A CARICO DELLA SOCIETA' BETA O DEL FALLIMENTO ?
    2. LA SENTENZA DI REVOCA NON COMPORTA IL REINTEGRO NELLA PROPRIETA' DEL BENE MA RENDE LA VENDITA INEFFICACE NEI CONFRONTI DEI CREDITORI ATTRIBUENDO AL CURATORE LA POSSIBILITA' DI VENDERE L'IMMOBILE. PERTANTO DALLA DATA DELLA SENTENZA DI REVOCA GLI ONERI CONDOMINIALI POSSONO O NO ESSERE RICHIESTI AL FALLIMENTO ED IN PREDEDUZIONE? POSSONO ESSERE RICHIESTI IN PREDEDUZIONE TUTTI GLI ONERI A FAR DATA DALLA SENTENZA DI FALLIMENTO?
    RINGRAZIO IN ATICIPO PER IL VS. PARERE.
    GIANLUCA CANALE
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      22/10/2012 18:42

      RE: REVOCATORIA DI IMMOBILE E ONERI CONDOMINIALI

      Il linea generale, l'onere delle spese condominiali ordinarie è a carico dei condomini, normalmente identificabili nei soggetti che godono o dispongono dell'unità immobiliare facente parte del condominio, siano essi il proprietario o il conduttore; in caso di mutamento soggettivo (come, ad esempio, nell'ipotesi che il condomino venda la sua proprietà esclusiva, o cessi il rapporto di locazione) colui che perde la disponibilità è tenuto al pagamento delle spese deliberate dall'assemblea quando ancora ne aveva la disponibilità e non anche di quelle deliberate successivamente.
      Nel rapportare questi principi alla fattispecie in esame, lei correttamente ricorda che la sentenza revocatoria produce una inefficacia relativa nei confronti della massa dei creditori, per cui essa non determina il ritrasferimento del bene al fallito, ma la sua acquisizione al fallimento ai limitati fini esecutivi e conservativi della procedura concorsuale. Dalla sentenza di revoca, che ha natura costitutiva (per cui gli effetti restitutori risalgono alla data della domanda introduttiva del giudizio, il che rileva per la restituzione degli accessori), sorge l'obbligo del soccombente di restituire l'immobile che aveva acquistato ed è dal momento in cui lo restituisce che egli perde la disponibilità dello stesso. Conseguentemente, fino a tale data, è il'acquirente revocato che è tenuto al pagamento delle spese condominiali fino ad allora deliberate, nel mentre dal momento della messa a disposizione della massa del bene revocato è questa che è tenuta al pagamento in prededuzione delle spese deliberate successivamente.
      Zucchetti SG Srl