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Revocatoria Fallimentare cone datio in solutum e azione ordinaria per impèugfnare un atto notarile di Sciogli8mento e ri...

  • Antonella Berretta

    Perugia
    08/09/2016 18:20

    Revocatoria Fallimentare cone datio in solutum e azione ordinaria per impèugfnare un atto notarile di Sciogli8mento e risoluziomne consensuiale di in atto di comprevendita

    A acquista per atto pubblico in data 12.03.2010 acquista da tre persone degli immobili di cui assume subito il possesso, pur pagando il prezzo il 30.11.2011.
    Ad un certo punto dichiara di non essere più in grado di andare avanti e le parti il 09.11.2010 stipulano per atto pubblico uno scioglimento per mutuo dissenso e risoluzione di compravendite , restituendo il soggetto A i beni. A fallisce il 12.07.2011
    Ora io ho necessita di dover dare un parere: la revocatoria fallimentare anche come datio in solutum e/o in via autonoma, anche se sono decorsi i termini, si sarebbero potute esperire?
    In particolare la seconda e, cioè la revocatoria ordinaria avrebbe condotto il curatore AD UN RISULTASTO POSITIVO. GRAZIE
    AVV. ANTONELLA BERRETTA
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      09/09/2016 19:49

      RE: Revocatoria Fallimentare cone datio in solutum e azione ordinaria per impèugfnare un atto notarile di Sciogli8mento e risoluziomne consensuiale di in atto di comprevendita

      Nella sua prima domanda lei aveva ipotizzato che in data 13.10.2010 veniva risolto consensualmente da A promissario acquirente e B promittente venditore un contratto preliminare di vendita. Ora ci propone la fattispecie che tra A e altri soggetti sia intervenuto un contratto di compravendita in data 12.3.2010, risolto sempre consensualmente tra le parti con atto pubblico in data 9.11.2010 (anche se poi dice che A avrebbe pagato il prezzo della compravendita in data 30.11.2011, ossia un anno circa dopo la risoluzione, il che è abbastanza inverosimile e probabilmente si tratta di un refuso, in quanto la data del pagamento è successiva anche alla dichiarazione di fallimento).
      Dichiarato il fallimento di A, lei voleva sapere, con la prima domanda, se era possibile impugnare la risoluzione consensuale del preliminare con azione revocatoria fallimentare, eventualmente sotto la configurazione di una datio in solutum, o con una azione revocatoria ordinaria; ora pone le stesse domande con riferimento alla risoluzione del contratto di trasferimento ad effetti reali, aggiungendo un dato, che in precedenza non ci aveva fornito e cioè che A è stato dichiarato fallito in data 12.7.2011.
      La risposta non cambia. Noi, infatti, avevamo detto, con riferimento alla risoluzione del preliminare, che "dal punto di vista astratto non vi è alcun dubbio che la risoluzione del contratto per mutuo dissenso costituisca atto revocabile, anche se rimane da stabilire in concreto, in relazione agli accordi intervenuti e alle modalità dell'operazione, se detta risoluzione possa essere rapportata ad un atto a titolo oneroso revocabile ex art. 67, co. 2 l.f. o ad una datio in solutum, come tale rientrante nella previsione di cui al primo comma dell'art. 67, n. 2 l.fall.. Ovviamente questa differenza non rivela per la revocatoria ordinaria trattandosi in entrambi i casi di atto di disposizione patrimoniale a titolo oneroso".
      Questa considerazione vale pari pari per la risoluzione consensuale del contratto di compravendita ad effetti reali, perché l'oggetto dell'azione revocatoria è sempre lo stesso atto, ossia la risoluzione per mutuo dissenso di un precedente rapporto; e poco interessa a questo fine che questo precedente rapporto producesse effetti obbligatori o reali.
      Il problema, come avevamo detto, riguardava la concreta esperibilità dell'azione revocatoria, sia fallimentare che ordinaria, dato il tempo decorso. Avevamo, infatti ricordato che l'azione revocatoria ordinaria si prescrive, a norma dell'art. 2903 c.c., in cinque anni dalla data dell'atto, per cui precisavamo che, poichè l'atto da impugnare (la consensuale risoluzione del preliminare) risaliva al 12.3.2010 l'azione era da ritenersi prescritta, a meno che qualche creditore non avesse promosso prima del 12.3.2015 detta azione- cui potrebbe subentrare il curatore a norma dell'art. 66 l.fall..
      Pari discorso può farsi per la revocatoria ordinaria della risoluzione consensuale della compravendita perché questa è avvenuta, come detto, in data 9.11.2010, sicchè anche in questo caso sono decorsi più di cinque anni dalla stipula dell'atto che si intende impugnare, salvo che, come nel caso precedente, qualche creditore non si sia mosso tempestivamente entro il quinquennio.
      Equale sorte, a maggior ragione, tocca alla revocatoria fallimentare. Avevamo già richiamato l'art. 69bis l. fall. trattando della revocatoria fallimentare della risoluzione consensuale del preliminare, ma le stesse ragioni ricorrono anche per la revocatoria della risoluzione consensuale della compravendita ad effetti reali. Come abbiamo già detto, infatti, l'art. 69bis l.fall. richiede per l'esercizio della revocatoria fallimentare non solo che l'azione debba essere promossa non oltre i cinque anni dal compimento dell'atto ma anche che debba essere promossa entro tre anni dalla dichiarazione di fallimento. Come vede, nel suo caso nessuna delle due condizioni ricorre posto che l'atto di risoluzione consensuale della compravendita risale al 9.11.2010 e il fallimento di A è stato dichiarato il 12.7.2011, sicchè, ad oggi, sono decorsi più di tre anni dalla dichiarazione di fallimento e più di cinque dalla stipula dell'atto da impugnare (e nel caso non vi può essere la salvaguardia dell'azione esercitata tempestivamente da un creditore perché all'esercizio della revocatoria fallimentare è legittimato esclusivamente il curatore).
      Alla luce di tanto, capisce anche la inutilità di stabilire se la intervenuta risoluzione possa rientrare nella previsione dell'art. 67, co. 2 l.f. o in quella del primo comma dell'art. 67, n. 2 l.fall., perché la eventuale qualificazione dell'atto come datio in solutum servirebbe solo ad estendere il periodo sospetto da sei mesi ad un anno anteriore al fallimento e a mutare l'onere probatorio, ma queste problematiche riguardano il merito della revocatoria fallimentare, che nel caso, in quanto si applica la decadenza o la prescrizione, non potrà essere valutato.
      Zucchetti Sg srl .