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ALTRO - Revocatorie
Revocatoria e compensazione ex art. 56 L.F.
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Maurizio Trequadrini
Codroipo (UD)11/06/2012 19:29Revocatoria e compensazione ex art. 56 L.F.
Vorrei sottoporre il caso di una moltitudine di atti compensativi stipulati dalla debitrice poi fallita con alcuni creditori. Riterrei revocabili gli accordi estintivi delle reciproche posizioni debitorie ai sensi dell'art. 67 co. 1 n. 2, in quanto aventi ad oggetto crediti della debitrice scadenti dopo la dichiarazione di fallimento (in ciò starebbe l'anomalia della compensazione quale mezzo di pagamento).
Mi chiedo se alla stessa conclusione possa arrivarsi anche laddove la data dell'accordo di compensazione sia anteriore alla scadenza di talune posizioni creditorie della fallita, ma queste risultino scadenti prima della dichiarazione di fallimento. Tale conclusione sarebbe in linea con la sentenza n. 531/06 del Tribunale di Bergamo, tuttavia pare paradossale che se le parti raggiungono un accordo compensativo (recante posizioni creditorie non scadute) compiano pagamenti con mezzi anomali, mentre se tale patto non viene rinvenuto l'estinzione delle posizioni avviene mediante compensazione legale (in quanto come detto i crediti giungono a scadenza prima della dichiarazione di fallimento) e risulti inattaccabile.
Spero che l'argomento sia di interesse, essendo quello delle compensazioni un ambito che si presta a numerosi abusi da parte delle imprese fallende.
Saluti.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza14/06/2012 17:57RE: Revocatoria e compensazione ex art. 56 L.F.
La questione proposta è molto complessa e richiede alcune precisazioni.
In realtà la compensazione convenzionale costituisce sempre un mezzo anormale di pagamento, però la sua revocabilità ai sensi dell'art. 67, comma 1, n. 2 è comunque subordinata al fatto che si tratti di compensazione al di fuori dei limiti di cui all'art. 56, perché lì dove si è in presenza di un accordo compensativo che potrebbe essere effettuato anche in sede fallimentare, viene meno l'anormalità e l'operazione deve ritenersi lecita e comunque non revocabile.
Alla luce di tanto si spiega l'affermazione che per crediti e debiti entrambi scaduti prima della dichiarazione di fallimento la revocatoria non è proponibile posto che quella stessa compensazione può essere chiesta nel fallimento.
Per quanto riguarda la compensazione con crediti non scaduti alla data del fallimento, se questi appartengono ai creditori in bonis, trova applicazione dell'art. 65, per cui la inefficacia discende dal dato del pagamento di un credito non scaduto, indipendentemente, quindi, dalla anormalità del mezzo di pagamento.
Se, invece, come pare di capire, a non essere scaduto alla data del fallimento è il credito del soggetto fallito, è chiaro che non trova applicazione l'art. 65 ed allora si ripropone il problema se questa compensazione potrebbe essere effettuata a norma dell'art. 56. Se si segue la tesi della Corte, ormai incontrastata, secondo cui per la compensazione è sufficiente che alla data della dichiarazione di fallimento i controcrediti fossero esistenti, anche se non liquidi e scaduti, la compensazione sarebbe anche in questo caso possibile, per cui diventerebbe dubbia la revocatoria; infero anche se il fallimento esce vittorioso, il soggetto in bonis potrebbe nuovamente chiedere di compensare nel fallimento il suo credito con il suo debito, anche s enon scaduti, per cui si farebbe una attività inutile.
Zucchetti SG Srl
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